Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 14507/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del reato di cui al capo b) con rideterminazione della pena in anni uno e mesi quattro di reclusione ed € 400,00 di multa e dichiarare inammissibile nel resto il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari del 23/06/2022, che aveva confermato la condanna dell'imputata per il reato di cui agli art.474 e 648 cod.pen.. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce l'omessa notifica all'appellante dell'avviso di fissazione di udienza per il giudizio di appello, in quanto lo stesso era stato notificato soltanto al difensore "in proprio", mentre non risultava notificato all'appellante né presso il domicilio eletto, né presso il difensore. 1.2 II difensore chiede che venga dichiarata la prescrizione del reato di cui all'art. 474 cod. pen. 1.3 II difensore rileva che gli oggetti in sequestro erano stati ritenuti falsi sulla base delle affermazioni di asseriti consulenti e periti, che si erano limitati a visionare foto del materiale sottoposto a sequestro, senza neppure avere visionato la merce; stando alle dichiarazioni delle persone sentite in dibattimento, si trattava comunque di falsi grossolani, inidonei a ledere il bene giuridico tutelato, ossia la fede pubblica. 1.4 II difensore lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva, nel caso di specie una perizia richiesta nel corso dell'istruttoria dibattimentale, tendente ad accertare se gli oggetti sottoposti a sequestro presentassero elementi di identicità con gli originali. 1.5 II difensore eccepisce che l'intera motivazione risultava viziata da un , errore metodologico consistente nell'aver attribuito la qualita di merce contraffatta sulla base di meri riscontri documentali e su dichiarazioni rese da soggetti o privi di competenza, o interessati, o comunque non vincolati dal giuramento prescritto per gli ausiliari del giudice. 1.6 II difensore rileva che il reato di ricettazione, laddove ritenuto sussistente, per la modalità dei fatti, per l'esiguità della condotta, per le condizioni personali e sociali della ricorrente, avrebbe dovuto essere ricondotto alla fattispecie attenuata di cui all'art 648 comma 2 cod pen e, previa riqualificazione del fatto, chiede l'assoluzione ai sensi dell'ad 131-bis cod. pen. 1.7 II difensore osserva che, stante la sussistenza di tutti i presupposti di legge, la Corte di appello avrebbe dovuto concedere la sospensione condizionale della pena, ovvero esporre i motivi eventualmente ritenuti ostativi. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato.1.1 Con riferimento al primo motivo di ricorso, questa Corte ha constatato, potendo esaminare direttamente gli atti per verificare l'integrazione della violazione denunziata, quale giudice del fatto processuale (Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304) che per la notifica dell'avviso di fissazione di udienza per il giudizio di appello la Corte di appello aveva inviato l'atto alla [OSCURATO:PERSONA] di Terralba, chiedendo di notificare l'avviso e di inviare la relata di notifica a mezzo pec all'indirizzo sez1.penale.ca .cagliari(&giustiziacert.it; nel fascicolo non vi è alcun altro atto oltre a quello sopra indicato, a parte la notifica dell'avviso effettuata via pec al difensore, per cui non vi è la prova che i carabinieri abbiano effettivamente consegnato l'avviso.

Pertanto, si è verificata una nullità assoluta e insanabile prevista ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., in quanto la notificazione della citazione è stata omessa, per cui l'imputata non è stata messa in grado di partecipare al giudizio di appello: né si può sostenere che l'avviso via pec effettuato al difensore possa valere anche per l'imputata, che aveva eletto domicilio presso la propria dimora e non presso il difensore; la sentenza impugnata deve quindi essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari per un nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Caglia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del reato di cui al capo b) con rideterminazione della pena in anni uno e mesi quattro di reclusione ed € 400,00 di multa e dichiarare inammissibile nel resto il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari del 23/06/2022, che aveva confermato la condanna dell'imputata per il reato di cui agli art.474 e 648 cod.pen.. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce l'omessa notifica all'appellante dell'avviso di fissazione di udienza per il giudizio di appello, in quanto lo stesso era stato notificato soltanto al difensore "in proprio", mentre non risultava notificato all'appellante né presso il domicilio eletto, né presso il difensore. 1.2 II difensore chiede che venga dichiarata la prescrizione del reato di cui all'art. 474 cod. pen. 1.3 II difensore rileva che gli oggetti in sequestro erano stati ritenuti falsi sulla base delle affermazioni di asseriti consulenti e periti, che si erano limitati a visionare foto del materiale sottoposto a sequestro, senza neppure avere visionato la merce; stando alle dichiarazioni delle persone sentite in dibattimento, si trattava comunque di falsi grossolani, inidonei a ledere il bene giuridico tutelato, ossia la fede pubblica. 1.4 II difensore lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva, nel caso di specie una perizia richiesta nel corso dell'istruttoria dibattimentale, tendente ad accertare se gli oggetti sottoposti a sequestro presentassero elementi di identicità con gli originali. 1.5 II difensore eccepisce che l'intera motivazione risultava viziata da un , errore metodologico consistente nell'aver attribuito la qualita di merce contraffatta sulla base di meri riscontri documentali e su dichiarazioni rese da soggetti o privi di competenza, o interessati, o comunque non vincolati dal giuramento prescritto per gli ausiliari del giudice. 1.6 II difensore rileva che il reato di ricettazione, laddove ritenuto sussistente, per la modalità dei fatti, per l'esiguità della condotta, per le condizioni personali e sociali della ricorrente, avrebbe dovuto essere ricondotto alla fattispecie attenuata di cui all'art 648 comma 2 cod pen e, previa riqualificazione del fatto, chiede l'assoluzione ai sensi dell'ad 131-bis cod. pen. 1.7 II difensore osserva che, stante la sussistenza di tutti i presupposti di legge, la Corte di appello avrebbe dovuto concedere la sospensione condizionale della pena, ovvero esporre i motivi eventualmente ritenuti ostativi. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato.1.1 Con riferimento al primo motivo di ricorso, questa Corte ha constatato, potendo esaminare direttamente gli atti per verificare l'integrazione della violazione denunziata, quale giudice del fatto processuale (Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304) che per la notifica dell'avviso di fissazione di udienza per il giudizio di appello la Corte di appello aveva inviato l'atto alla [OSCURATO:PERSONA] di Terralba, chiedendo di notificare l'avviso e di inviare la relata di notifica a mezzo pec all'indirizzo sez1.penale.ca .cagliari(&giustiziacert.it; nel fascicolo non vi è alcun altro atto oltre a quello sopra indicato, a parte la notifica dell'avviso effettuata via pec al difensore, per cui non vi è la prova che i carabinieri abbiano effettivamente consegnato l'avviso. Pertanto, si è verificata una nullità assoluta e insanabile prevista ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., in quanto la notificazione della citazione è stata omessa, per cui l'imputata non è stata messa in grado di partecipare al giudizio di appello: né si può sostenere che l'avviso via pec effettuato al difensore possa valere anche per l'imputata, che aveva eletto domicilio presso la propria dimora e non presso il difensore; la sentenza impugnata deve quindi essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari per un nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Caglia
Sentenza Cassazione n. 14507/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris