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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 30073/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

B. Riesame di Reggio CalabriaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] cheha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione ex art.102 c.p.p., dell'avv.l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza pronunciata a norma dell’art. 309 cod. proc. pen., ilTribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato l’ordinanza con cui il Tribunale diReggio [OSCURATO:PERSONA], a seguito della convalida dell’arresto in flagranza, avevaapplicato a [OSCURATO:PERSONA] congiuntamente la misura cautelare dell’obbligodi dimora e la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla poliziagiudiziaria in ordine al reato di cui agli artt. 56-624 bis cod. pen. commesso il15 marzo 2026.In tale data, gli agenti della Polizia di Stato, in seguito ad una telefonataanonima che segnalava la presenza in via [OSCURATO:PERSONA] di due soggetti intentia forzare il cancello d'ingresso di un'abitazione, erano ivi intervenuti e avevanosorpreso un uomo darsi a precipitosa fuga, immediatamente interrotta; gliagenti avevano bloccato anche una donna, che pure stava tentando diallontanarsi.

I due erano stati identificati in [OSCURATO:PERSONA] e nella madreAngela [OSCURATO:PERSONA]: in esito alla perquisizione personale il primo era stato trovato inpossesso di un orologio e di un posacenere in argento, mentre la seconda erastata trovata in possesso di un coltello; all'interno dell'abitazione e nei pressi delcancello erano stati rinvenuti un palanchino, un piccone e una falce pieghevole.La visione delle immagini di una videocamera posta nelle vicinanzedell'abitazione aveva confermato che i due, giunti a bordo di un’autovettura, sierano introdotti all’interno della proprietà, forzandone i presidi con arnesi attiallo scasso.2.

Contro l’ordinanza, la difesa dell’indagato ha proposto ricorso, formulandoquattro motivi.2.1.

Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge ed in speciedegli artt. 273 e 192 cod. proc. pen, in ordine alla sussistenza dei gravi indizi dicolpevolezza.

Secondo il difensore l’ordinanza avrebbe compiuto una valutazioneconfrontata con i rilievi difensivi.2.2.

Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio dimotivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari.

Secondo ildifensore l’ordinanza impugnata avrebbe adottato una motivazione generica estereotipata, priva di riferimenti alla persona del ricorrente.2.3.

Con il terzo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio dimotivazione per non essersi l’ordinanza impugnata confrontata con le deduzionidifensive e per avere omesso una valutazione critica degli elementi in atti.2.4.

Con il quarto motivo, ha dedotto la violazione di legge in relazione allavalutazione di adeguatezza e di proporzionalità della misura.

Secondo ildifensore l’ordinanza si fonderebbe su affermazioni generiche e stereotipateanche in ordine al ravvisato pericolo di recidivanza e non avrebbe indicato leragioni che rendevano necessaria l’adozione della cautela, né le ragioni dellascelta della misura.3.

Nel corso della trattazione orale, le parti hanno concluso come indicato inepigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.2.

In premessa deve ricordarsi che l'appello, al pari del ricorso percassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando nonrisultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alleragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermorestando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamenteproporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nelprovvedimento impugnato ( Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv.268822 – 01).2.1..

I motivi dedotti non rispondono a tali caratteristiche in quanto, a frontedella motivazione con cui il Tribunale del riesame si è soffermato sullasussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, si risolvonoin enunciati del tutto generici, senza confronto alcuno con il percorsoargomentativo del provvedimento impugnato.3.Quanto alle censure relative ai gravi indizi di colpevolezza (primo e terzomotivo), il Tribunale ha descritto nel dettaglio la condotta dell’indagato,osservata dalla polizia giudiziaria in diretta e attraverso il filmato delletelecamere di videosorveglianza, dando atto che [OSCURATO:PERSONA] aveva forzato la portadell’abitazione e, dopo essersi impossessato di alcuni oggetti ivi rinvenuti, si eradato alla fuga.

Il Tribunale si è anche soffermato sulla versione difensiva,secondo la quale madre e figlio sarebbero entrati nell'abitazione non già perrubare, ma solo per occupare un alloggio che pensavano essere abbandonato,spiegando che tale tesi era stata smentita dal rinvenimento addosso a Rossellodella refurtiva appena sottratta e dall'evidenza che i due erano stati coltinell'atto di mettere a soqquadro la casa.In proposito vale la pena ribadire che “in tema di furto in abitazione, ai finidella sussistenza dell'elemento psicologico del reato è sufficiente che il soggettoagente si rappresenti il luogo in cui si introduce come privata dimora, ossia comeluogo idoneo a consentire lo svolgimento di attività inerenti alla sfera privata dideterminate persone, indipendentemente dalla presenza fisica delle personestesse al suo interno e dalla consapevolezza di detta presenza. (Fattispecierelativa a furto consumato in una casa temporaneamente disabitata, all'internodella quale vi erano numerosi oggetti, alcuni dei quali preziosi, ivi custoditi dalproprietario)” (Sez. 5, n. 15639 del 23/03/2022, Rv. 282976 – 01) e che “ai finidella configurabilità del reato di furto in abitazione, è necessario che sussista, tral'introduzione nell'abitazione e l'impossessamento della cosa mobile, un nessofinalistico e non meramente occasionale o integrato dallo sfruttamento diun'occasione propizia. (In applicazione del principio la Corte ha annullato conrinvio la sentenza di condanna dell'imputato che, incaricato della ristrutturazionedi un immobile, s'era impossessato di una caldaia posta al suo interno) (Sez. 4,n. 3716 del 11/01/2023, Rv. 284090 – 01).Nel caso in esame, la forzatura dei presidi a tutela della privata dimora èstata ritenuta, con inferenza logica, idonea a dimostrare il nesso finalistico fral’introduzione nell’alloggio e l’impossessamento di quanto ivi custodito.I motivi, di contro, si risolvono in affermazioni, esse sì, stereotipate egeneriche, prive di qualsivoglia riferimento ai passaggi della motivazionedell’ordinanza e alla vicenda concreta.4.

Quanto alle censure relative alle esigenze cautelari (secondo e quartomotivo), il Tribunale ha condiviso la valutazione di pericolosità del ricorrentedesunta dalle modalità del fatto commesso, ovvero un furto programmato conidentificazione e studio dell'obiettivo (come dimostrato dal fatto che l’indagato haammesso di sapere che la casa era abbandonata), nonché la scelta delle misurecoercitive imposte in combinazione tra di loro, ritenute indispensabili a garantireuno stringente controllo e prevenire così la commissione di ulteriori reati.

In talmodo i giudici, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, hanno operato unavalutazione concreta della sussistenza del pericolo di reiterazione di reati dellastessa specie, in coerenza con il principio per cui detto pericolo deve esseredesunto non dalla sola gravità del "titolo di reato", astrattamente considerato,ma dalla valutazione della gravità del fatto medesimo nelle sue concretemanifestazioni (Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, Rv. 271522- 01; Sez. 1, n.37839 del 02/03/2016, Rv. 267798 – 01).Le doglianze, di contro, sono caratterizzate dalla stessa genericitàintrinseca ed estrinseca di quelle in punto gravità indiziaria, essendosi limitatoil ricorrente a confutare il "decisum" con considerazioni generiche ed astratte enon avendo contrapposto alle ragioni poste a fondamento della decisioneimpugnata elementi fattuali concreti e pertinenti.5.

Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alladeterminazione della causa di inammissibilità (cfr.

C. Cost. n. 186/2000).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende.Deciso il 10 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
B. Riesame di Reggio CalabriaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] cheha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione ex art.102 c.p.p., dell'avv.l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza pronunciata a norma dell’art. 309 cod. proc. pen., ilTribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato l’ordinanza con cui il Tribunale diReggio [OSCURATO:PERSONA], a seguito della convalida dell’arresto in flagranza, avevaapplicato a [OSCURATO:PERSONA] congiuntamente la misura cautelare dell’obbligodi dimora e la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla poliziagiudiziaria in ordine al reato di cui agli artt. 56-624 bis cod. pen. commesso il15 marzo 2026.In tale data, gli agenti della Polizia di Stato, in seguito ad una telefonataanonima che segnalava la presenza in via [OSCURATO:PERSONA] di due soggetti intentia forzare il cancello d'ingresso di un'abitazione, erano ivi intervenuti e avevanosorpreso un uomo darsi a precipitosa fuga, immediatamente interrotta; gliagenti avevano bloccato anche una donna, che pure stava tentando diallontanarsi. I due erano stati identificati in [OSCURATO:PERSONA] e nella madreAngela [OSCURATO:PERSONA]: in esito alla perquisizione personale il primo era stato trovato inpossesso di un orologio e di un posacenere in argento, mentre la seconda erastata trovata in possesso di un coltello; all'interno dell'abitazione e nei pressi delcancello erano stati rinvenuti un palanchino, un piccone e una falce pieghevole.La visione delle immagini di una videocamera posta nelle vicinanzedell'abitazione aveva confermato che i due, giunti a bordo di un’autovettura, sierano introdotti all’interno della proprietà, forzandone i presidi con arnesi attiallo scasso.2. Contro l’ordinanza, la difesa dell’indagato ha proposto ricorso, formulandoquattro motivi.2.1. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge ed in speciedegli artt. 273 e 192 cod. proc. pen, in ordine alla sussistenza dei gravi indizi dicolpevolezza. Secondo il difensore l’ordinanza avrebbe compiuto una valutazioneconfrontata con i rilievi difensivi.2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio dimotivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. Secondo ildifensore l’ordinanza impugnata avrebbe adottato una motivazione generica estereotipata, priva di riferimenti alla persona del ricorrente.2.3. Con il terzo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio dimotivazione per non essersi l’ordinanza impugnata confrontata con le deduzionidifensive e per avere omesso una valutazione critica degli elementi in atti.2.4. Con il quarto motivo, ha dedotto la violazione di legge in relazione allavalutazione di adeguatezza e di proporzionalità della misura. Secondo ildifensore l’ordinanza si fonderebbe su affermazioni generiche e stereotipateanche in ordine al ravvisato pericolo di recidivanza e non avrebbe indicato leragioni che rendevano necessaria l’adozione della cautela, né le ragioni dellascelta della misura.3. Nel corso della trattazione orale, le parti hanno concluso come indicato inepigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.2. In premessa deve ricordarsi che l'appello, al pari del ricorso percassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando nonrisultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alleragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermorestando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamenteproporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nelprovvedimento impugnato ( Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv.268822 – 01).2.1.. I motivi dedotti non rispondono a tali caratteristiche in quanto, a frontedella motivazione con cui il Tribunale del riesame si è soffermato sullasussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, si risolvonoin enunciati del tutto generici, senza confronto alcuno con il percorsoargomentativo del provvedimento impugnato.3.Quanto alle censure relative ai gravi indizi di colpevolezza (primo e terzomotivo), il Tribunale ha descritto nel dettaglio la condotta dell’indagato,osservata dalla polizia giudiziaria in diretta e attraverso il filmato delletelecamere di videosorveglianza, dando atto che [OSCURATO:PERSONA] aveva forzato la portadell’abitazione e, dopo essersi impossessato di alcuni oggetti ivi rinvenuti, si eradato alla fuga. Il Tribunale si è anche soffermato sulla versione difensiva,secondo la quale madre e figlio sarebbero entrati nell'abitazione non già perrubare, ma solo per occupare un alloggio che pensavano essere abbandonato,spiegando che tale tesi era stata smentita dal rinvenimento addosso a Rossellodella refurtiva appena sottratta e dall'evidenza che i due erano stati coltinell'atto di mettere a soqquadro la casa.In proposito vale la pena ribadire che “in tema di furto in abitazione, ai finidella sussistenza dell'elemento psicologico del reato è sufficiente che il soggettoagente si rappresenti il luogo in cui si introduce come privata dimora, ossia comeluogo idoneo a consentire lo svolgimento di attività inerenti alla sfera privata dideterminate persone, indipendentemente dalla presenza fisica delle personestesse al suo interno e dalla consapevolezza di detta presenza. (Fattispecierelativa a furto consumato in una casa temporaneamente disabitata, all'internodella quale vi erano numerosi oggetti, alcuni dei quali preziosi, ivi custoditi dalproprietario)” (Sez. 5, n. 15639 del 23/03/2022, Rv. 282976 – 01) e che “ai finidella configurabilità del reato di furto in abitazione, è necessario che sussista, tral'introduzione nell'abitazione e l'impossessamento della cosa mobile, un nessofinalistico e non meramente occasionale o integrato dallo sfruttamento diun'occasione propizia. (In applicazione del principio la Corte ha annullato conrinvio la sentenza di condanna dell'imputato che, incaricato della ristrutturazionedi un immobile, s'era impossessato di una caldaia posta al suo interno) (Sez. 4,n. 3716 del 11/01/2023, Rv. 284090 – 01).Nel caso in esame, la forzatura dei presidi a tutela della privata dimora èstata ritenuta, con inferenza logica, idonea a dimostrare il nesso finalistico fral’introduzione nell’alloggio e l’impossessamento di quanto ivi custodito.I motivi, di contro, si risolvono in affermazioni, esse sì, stereotipate egeneriche, prive di qualsivoglia riferimento ai passaggi della motivazionedell’ordinanza e alla vicenda concreta.4. Quanto alle censure relative alle esigenze cautelari (secondo e quartomotivo), il Tribunale ha condiviso la valutazione di pericolosità del ricorrentedesunta dalle modalità del fatto commesso, ovvero un furto programmato conidentificazione e studio dell'obiettivo (come dimostrato dal fatto che l’indagato haammesso di sapere che la casa era abbandonata), nonché la scelta delle misurecoercitive imposte in combinazione tra di loro, ritenute indispensabili a garantireuno stringente controllo e prevenire così la commissione di ulteriori reati. In talmodo i giudici, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, hanno operato unavalutazione concreta della sussistenza del pericolo di reiterazione di reati dellastessa specie, in coerenza con il principio per cui detto pericolo deve esseredesunto non dalla sola gravità del "titolo di reato", astrattamente considerato,ma dalla valutazione della gravità del fatto medesimo nelle sue concretemanifestazioni (Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, Rv. 271522- 01; Sez. 1, n.37839 del 02/03/2016, Rv. 267798 – 01).Le doglianze, di contro, sono caratterizzate dalla stessa genericitàintrinseca ed estrinseca di quelle in punto gravità indiziaria, essendosi limitatoil ricorrente a confutare il "decisum" con considerazioni generiche ed astratte enon avendo contrapposto alle ragioni poste a fondamento della decisioneimpugnata elementi fattuali concreti e pertinenti.5. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alladeterminazione della causa di inammissibilità (cfr. C. Cost. n. 186/2000). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende.Deciso il 10 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]
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