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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23676/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che il Ministero della Giustizia ricorrente contesta, in diritto, l'illegittimità della decisione con cui il Tribunale di sorveglianza ha escluso la rilevanza disciplinare del comportamento del condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno che, in costanza dell'espiazione dell'isolamento, abbia risposto al saluto di altro detenuto, in tal modo infrangendo il divieto di comunicazione che, a giudizio del Tribunale di sorveglianza, si applica esclusivamente ai detenuti che si trovino in condizione di isolamento perché attinti dalla relativa sanzione disciplinare; che la questione posta con il ricorso si palesa, tuttavia, in concreto irrilevante, posto che l'ordinanza impugnata poggia sul concorrente rilevo della natura non comunicativa del saluto, di recente affermata dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 35215 del 07/10/2020, Della Medaglia, Rv. 280055 - 01; Sez. 7, n. 18639 del 24/01/2020, Garofalo, R.v. 279351 - Oe in termini che si condividono e che, a dispetto di quanto obiettato dal ricorrente, valgono non solo per i detenuti sottoposti a regime detentivo differenziato ex art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 35, ed inseriti elir,diversi gruppi di socialità rna anche per chi, collocato in isolamento diurno, è soggetto a regole che non impongono una totale separazione rispetto agli altri detenuti, come dimostrato dalla previsione dell'art. 72, terzo comma, cod. pen., che ammette la partecipazione dell'ergastolano condannato all'isolamento diurno all'attività lavorativa; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che il Ministero della Giustizia ricorrente contesta, in diritto, l'illegittimità della decisione con cui il Tribunale di sorveglianza ha escluso la rilevanza disciplinare del comportamento del condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno che, in costanza dell'espiazione dell'isolamento, abbia risposto al saluto di altro detenuto, in tal modo infrangendo il divieto di comunicazione che, a giudizio del Tribunale di sorveglianza, si applica esclusivamente ai detenuti che si trovino in condizione di isolamento perché attinti dalla relativa sanzione disciplinare; che la questione posta con il ricorso si palesa, tuttavia, in concreto irrilevante, posto che l'ordinanza impugnata poggia sul concorrente rilevo della natura non comunicativa del saluto, di recente affermata dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 35215 del 07/10/2020, Della Medaglia, Rv. 280055 - 01; Sez. 7, n. 18639 del 24/01/2020, Garofalo, R.v. 279351 - Oe in termini che si condividono e che, a dispetto di quanto obiettato dal ricorrente, valgono non solo per i detenuti sottoposti a regime detentivo differenziato ex art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 35, ed inseriti elir,diversi gruppi di socialità rna anche per chi, collocato in isolamento diurno, è soggetto a regole che non impongono una totale separazione rispetto agli altri detenuti, come dimostrato dalla previsione dell'art. 72, terzo comma, cod. pen., che ammette la partecipazione dell'ergastolano condannato all'isolamento diurno all'attività lavorativa; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così
Sentenza Cassazione n. 23676/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris