CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 09023/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2023 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso Trattazione scritta.i [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione monocratica ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 4, commi 2 e 3, legge n. 110 del 1975, — per aver portato, senza giustificato motivo, fuori della propria abitazione una mazza da baseball in legno, lunga cm 46, chiaramente utilizzabile per l'offesa alla persona per le circostanze di tempo e di luogo, e, per l'effetto, lo ha condannato alla pena di euro seicento di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali, nel contempo ordinando la confisca e distruzione di quanto in sequestro. 2. Avverso l'indicata sentenza, ricorre [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, quale unico motivo di ricorso, rilevante ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen., la violazione di legge nella parte in cui non ha applicato l'art. 131-bis cod. pen.. Pur avendo ritenuto corretta la qualificazione giuridica del fatto come di lieve entità, il Tribunale è poi incorso in errore nel non riconoscere la speciale causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., nonostante ne ricorressero tutti i presupposti di legge. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Come precisato da questa Corte nella sua massima composizione (Sez. U, n. 13681, del 25/02/2016, Tushai, Rv. 266590-01), ai fini del riconoscimento o dell'esclusione del beneficio di cui all'art. 131-bis cod. pen. occorre procedere ad un'equilibrata valutazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta in quanto è la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore. Il giudice, dunque, una volta accertata la sussistenza del reato, deve effettuare una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo onde poter valutare l'entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena. 3. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nel respingere l'istanza difensiva volta al riconoscimento della speciale esimente, si è limitato a richiamare i precedenti penali di cui il Tutone è gravato, ritenendoli indicativi di una «personalità criminale piuttosto strutturata». Nella motivazione del Giudice di merito risulta, invero, carente ogni indicazione a indici di valutazione obiettiva della gravità del reato e del grado di colpevolezza che possano assumere, anche in via implicita, rilievo ai fini della valutazione della particolare tenuità del fatto alla stregua dei paramenti normativi previsti dall'art. 131- bis cod. pen., che sono di natura prevalentemente oggettiva, non assumendo invece rilievo indici di valutazione di natura soggettiva, come quelli tratti unicamente dalla presenza dei precedenti penali (Sez. 3, n. 35757 del 23/11/2016, dep. 2017, Sacco, Rv. 270948). I precedenti, peraltro, in questa materia, assumono rilevanza ostativa solo ove ricorrano le altre condizioni previste dall'art. 131-bis, comma 3, cod. pen., ovvero nel caso in cui l'imputato risulti essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure abbia commesso più reati della stessa indole (Sez. 6, n. 605 del 03/12/2019, dep. 2020, Alberto, Rv. 278095). 4. Per tali ragioni, la sentenza impugnata dev'essere annullata con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione personale, per nuovo esame sul punto, risultando carente la motivazione in merito sia ai profili di gravità del fatto e grado di colpevolezza, sia sull'esistenza di eventuali elementi fattuali che dimostrino, in ipotesi, l'abitualità del comportamento dell'imputato, giustificativi del diniego della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tinbunale di [OSCURATO:PERSONA] in diversa c