CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 40119/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena e, per il resto, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, comma 1-bis, d.P.R. 309/90, in relazione all'illecita detenzione di gr. 154 lordi di eroina (fatto del 8.4.2021). 2. Avverso tale sentenza il difensore dell'imputato propone ricorso per cassazione, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) violazione di legge e vizio di motivazione secondo i seguenti profili. I) Erronea affermazione della responsabilità dell'imputato, non adeguatamente motivata sulla scorta dei motivi di censura proposti in sede di appello. II) Mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità di cui al quinto comma dell'art. 73 cit., avendo il ricorrente svolto un ruolo di mero corriere di un contenuto quantitativo di eroina. III) Mancato riconoscimento dell'attenuante di cui al comma settimo dell'art. 73 cit., nonostante le dichiarazioni collaborative rese dall'imputato nel corso del giudizio. IV) Erronea comparazione in termini di equivalenza tra attenuanti generiche e contestata recidiva infraquinquennale, non applicabile per assenza dei presupposti di legge. V) Carenza di motivazione in ordine alla misura dell'espulsione di cui all'art. 86 d.P.R. 309/90. VI) Carenza di motivazione circa l'invocata restituzione del denaro confiscato a seguito di sequestro. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. La difesa del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con cui insiste per l'accoglimento del ricorso. 5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 5.1. Il motivo sub I) reitera la medesima doglianza già esaminata dal Giudice di appello e da questi legittimamente disattesa. La Corte territoriale ha congruamente disatteso la ritrattazione del prevenuto, evidenziando come la stessa non trovasse alcun riscontro nelle risultanze istruttorie e come fosse, al contrario, dimostrata la piena consapevolezza dell'imputato in ordine alla natura della res trasportata (sostanza stupefacente). Ciò sulla base della ragionevole considerazione secondo cui "la circostanza che l'imputato possa aver ricevuto da uno sconosciuto l'incarico di portare una 'borsa' fino a Quarrata, senza alcuna indicazione del suo contenuto, è del tutto incompatibile con la condotta successiva dello stesso Ndidi: alla vista dei Carabinieri, l'imputato ha cercato subito di nascondere il 'calzino' contenente gli involucri con l'eroina e la sostanza da taglio". 5.2. Il motivo sub II), in punto di qualificazione giuridica del fatto, non si confronta con l'ampia ed esauriente valutazione dei giudici di merito in ordine agli indici fattuali ritenuti plausibilmente ostativi del riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità del fatto, con particolare riguardo alla riscontrata quantità di sostanza detenuta (circa 150 grammi lordi di eroina, contenenti circa 21 grammi di principio attivo) e alle modalità dell'azione, connotate dal fatto che all'imputato era stato affidato 'fiduciariamente' il trasporto di una non trascurabile partita di eroina, elemento ritenuto dimostrativo dello stabile coinvolgimento del prevenuto in un collaudato traffico di droga. 5.3. Il motivo sub III) è manifestamente infondato. Ai fini della applicazione dell'attenuante del ravvedimento operoso di cui all'art. 73, comma settimo, d.P.R. n. 309 del 1990, è necessario che i dati forniti siano nuovi, oggettivamente utili e costituiscano tutte le conoscenze a disposizione del dichiarante (Sez. 6, n. 15977 del 24/03/2016, Rv. 266998 - 01); inoltre, il giudice è tenuto ad accertare l'utilità e la proficuità delle dichiarazioni collaborative rese dall'imputato, con una valutazione che non è suscettibile di censura in sede di legittimità, ove supportata da motivazione logica ed esaustiva (Sez. 4, n. 3946 del 19/01/2021, Rv. 280385 - 01). La Corte territoriale si è attenuta a tali insegnamenti, formulando un incensurabile giudizio negativo sulla configurabilità dell'attenuante in parola, atteso che l'imputato si è limitato a fornire generiche indicazioni in merito a due soggetti che, a suo dire, sarebbero stati coinvolti nel traffico di stupefacenti, per uno dei quali (tale "Kelvin") non è stato neanche possibile procedere ad una compiuta identificazione, in considerazione delle scarne informazioni fornite dell'imputato. 5.4. Il motivo sub IV) è manifestamente infondato. La mancata esclusione della recidiva è stata adeguatamente motivata sulla scorta di una valutazione di maggiore pericolosità sociale e di più accentuata colpevolezza dell'imputato il quale, nonostante il suo coinvolgimento in una precedente vicenda giudiziaria che ha determinato l'applicazione di una misura cautelare e l'irrogazione di una consistente pena detentiva, non ha desistito dal commettere un nuovo analogo fatto di reato. Quanto al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche sulla ritenuta recidiva, basterà osservare che il giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza tra l'attenuante di cui all'art. 62-bis cod. pen. e la recidiva appare sorretto da adeguata motivazione, avendo la Corte di merito valorizzato l'entità complessiva del fatto e la negativa personalità dell'imputato sulla base di un giudizio ben ancorato al caso di specie, sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo, e come tale non censurabile in questa sede. 5.5. Il motivo sub V) è manifestamente privo di pregio, avendo la Corte distrettuale confermato la statuizione sull'espulsione ex art. 86 d.P.R. 309/90 sulla base di una compiuta valutazione in ordine alla pericolosità sociale dell'imputato, avuto riguardo al precedente specifico a suo carico ed al riscontrato collegamento del medesimo con ambienti criminali di settore in grado di commerciare quantitativi non modesti di sostanza stupefacente di tipo "pesante". 5.6. Anche il motivo sub VI) risulta manifestamente infondato, atteso che, nella specie, la confisca ex art. 240-bis cod. pen. è stata legittimamente disposta ai sensi dell'art. 85-bis d.P.R. 309/90, in considerazione della rilevata (e considerevole) sproporzione tra la somma di denaro di cui l'imputato è stato trovato in possesso e il reddito da questi dichiarato, nonché per non avere il prevenuto fornito alcuna valida spiegazione al fine di comprovare la provenienza lecita del denaro. 6. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cass