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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 giugno 2021

Cassazione n. 28269/2021

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 31522-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che 2021 la rappresenta e difende; 4097 - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2132/2018 della COMM.TRIB.REG.LAZIO, depositata il 04/04/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 31522-18 • A, ‘/4111ntql Vffiltf [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava dinanzi alla Commissio- ne Tributaria Provinciale di Roma l'avviso di accertamento n. 2013RIVI0617701 con il quale l'Amministrazione rettificava il classa- mento proposto a mezzo Docfa del 20.7.2012 dell'immobile identifica- to al Foglio 843 particella 1547 sub 16, da categoria D/8 rendita euro 28.560,00 a categoria D/8 classe 4 rendita 42.476,00.

La contribuente lamentava che l'Ufficio aveva considerato ai fini del classamento l'intera superficie utile senza escludere le aree di manovra dell'autorimessa. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 5354/12/16, respingeva il ricorso.

La contribuente proponeva appello, eccependo che la rampa di accesso e gli spazi di manovra costituivano porzioni immobiliari che possedevano autonoma capacità reddituale, comuni ad alcune o a tutte la unità immobiliari per destinazione, circostanza risul- tante dall'estratto di mappa allegato.

I giudici di appello, con sentenza n. 2132/13/2018, rigettavano l'impugnazione affermando che "l'area di manovra del garage e le rampe di accesso non possono ritenersi be- ni di utilità comune in senso proprio, ma beni che contribuiscono a determinare il reddito imponibile". [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza svolgendo tre motivi.

L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.R.G.N. 31522-18 [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il primo motivo si denucia violazione di legge in relazione agli artt. 2909 c.c., e 324 c.p.c., in quanto per la medesima variazione cata- stale, nell'ambito di altro processo svolto tra le medesime parti, la que- stione era stata già risolta, con sentenza n. 2295/2016, ormai passata in giudicato, avente decisione opposta e contrastante con quella oggi im- pugnata. [OSCURATO:PERSONA] di Roma, con la pre- detta decisione, in relazione alla medesima rampa ed area di manovra, aveva sancito che " i beni comuni non censibili sono delle porzioni che non hanno propria autonomia e capacità redditurale e che posso- no essere individuati per caratteristiche di destinazione d'uso, come nel caso di una rampa posta al servizio dei posti auto di un garage", e sulla base di tale considerazione il Collegio avrebbe ritenuto che tale area dovesse essere eliminata dalla consistenza del fabbricato e, quindi, es- sere ridotta.

2. Con il secondo motivo si denuncia nullità della sentenza per viola- zione di legge (in relazione all'art. 97 Cost.) del d.P.R. n. 600 del 1973, ed della

1. n. 212 del 2000 in relazione all'art. 112 c.p.c..

La ricorrente argomenta che l'Ufficio, con l'avviso di accertamento impugnato, ave- va rigettato l'istanza di variazione DOCFA con la seguente motivazio- ne:" si rileva infatti che la planimetria è fuori scala e pertanto si ripri- stina la consistenza precedente, non potendosi verificare quella della planimetria proposta" negando la rettifica solo per assunta mancanza di planimetria di scale, ma non aveva mai contestato che le aree di ma- novra e le rampe di accesso, comuni a più porzioni e/o fabbricati, era- no aree comuni non censibili.

I giudici di appello, invece, avrebbero R.G.N. 31522-18 ritenuto erroneamente che "l'area di manovra del garage e della rampe di accesso non possono ritenersi beni di utilità comune in senso pro- prio, ma beni che contribuiscono a determinare il reddito dell'immobile".

Secondo la società contribuente, la sentenza si fonde- rebbe su una motivazione diversa, ed anzi addirittura contrastante, con quella rilevabile dall'avviso impugnato.

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge in relazione alla Circolare n. 2 del 20.1.1984 del Nlinistero delle Finanze — Catasto e [OSCURATO:PERSONA] e n. 9 del 2001 dell'Agenzia del Territorio, che afferma la natura di beni comuni non censibili per le rampe e le aree di manovra a servizio dei posti auto.

4. Il primo motivo è infondato.

La contribuente deduce in ricorso che la società costruttrice del com- plesso immobiliare oggetto di accertamento aveva provveduto ad acca- tastare i fabbricati, unitamente alle aree di parcheggio coperte, destina- te a complessivo servizio, senza individuare le aree comuni, ossia le aree di accesso e di manovra.

In seguito alla vendita, la ricorrente, che aveva acquistato il solo fab- bricato denominato scala A con la porzione dell'area parcheggio di- stinta con i subalterni 16 e 17, aveva provveduto a presentare un DOCFA in correzione, riducendo la superficie censibile, su cui com- putare la rendita, mediante eliminazione delle aree di accesso e mano- vra, per natura comuni anche ai fabbricati scala B e C. Con agli avvisi di accertamento oggetto di impugnazione l'Ufficio ave- va provveduto a modificare i dati del classamento oggetto delle indica- te variazioni, in ragione del fatto che la planimetria allegata al DOCFAR.G.N. 31522-18 era fuori scala, sicché andava ripristinata la consistenza precedente.

Gli avvisi venivano impugnati con esiti diversi, atteso che con senten- za n. 2295 del 2016 in relazione alla medesima rampa ed area di mano- vra, così come posta a servizio di entrambe le aree di parcheggio iden- tificate con subalterni 16 e 17, la [OSCURATO:PERSONA] di Roma aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente, ritenen- do che i beni comuni non erano censibili in quanto porzioni che non avevano una propria autonomia e capacità reddituale.

La società contribuente ha prodotto copia conforme della sentenza con attestazione di passaggio in giudicato censurando la decisione im- pugnata per violazione di legge, atteso che il giudice di appello, in con- trasto con la predetta decisione, avrebbe erroneamente affermato che "l'area di manovra del garage e le rampe di accesso non possono rite- nersi beni di utilità comune in senso proprio, ma beni che contribui- scono a determinare il reddito dell'immobile".

L'efficacia di tale tale giudicato non può essere dedotta per la prima volta nel presente giudizio.

Non risulta dalla motivazione della senten- za impugnata che la ricorrente appellante abbia proposto con l'atto di impugnazione uno specifico motivo di censura della pronuncia di pri- mo grado, eccependo il giudicato esterno rappresentato dalla sentenza n. 2295 del 2016.

Questa Corte, con la pronuncia SS.LIU n. 13916 del 2006, ha chiarito che nel giudizio di cassazione, l'esistenza del giudicato esterno è, al pa- ri del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, ma è necessario che tale giudicato emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, po- tendo essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità quando tale giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sen- tenza impugnata (Cass. n. 226 del 2001).

Lo strumento processuale R.G.N. 31522-18 con il quale far valere l'esistenza di un precedente giudicato è l'eccezione di casa giudicata che, se non proposta nel corso del giudi- zio di merito, non può essere proposta per la prima volta in sede di giudizio di legittimità, a meno che tale giudicato non si sia formato successivamente alla notifica del ricorso per cassazione (Cass. n. 22376 del 2017).

Pertanto, secondo l'indirizzo ampiamente condiviso sostenuto da que- sta Corte, il giudicato cosiddetto 'esterno', utilizzabile nel processo tri- butario per la sua capacità espansiva anche nei casi in cui può incidere su rapporti tributari analoghi, può essere dedotto e provato anche per la prima volta in sede di legittimità, purchè, però, esso si sia formato dopo la conclusione del giudizio di merito o dopo la decisione impu- gnata (Cass. n. 11112 del 2008; Cass. n. 24531 del 2017).

Va anche evidenziato che la ricorrente non illustra in ricorso, in osse- quio al principio di autosufficienza, non solo in quale fase processuale si sia formato tale giudicato ma anche quando tale eccezione sia stata dedotta e con quale atto difensivo, tenuto conto che è principio con- diviso quello per cui spetta alla parte che propone l'eccezione provare l'avvenuta formazione del giudicato medesimo (Cass.

SS.UU. n. 460 del 1999), con la produzione della sentenza munita dell'attestazione di passaggio in giudicato ex art. 124 disp. att. .

Invero, dalla piana lettura del frontespizio della sentenza n. 22925 del 2016 emerge che la pronuncia è stata depositata in data 12.10.2016, quindi è passata in giudicato molto prima della deliberazione della sen- tenza n. 2132 del 2018, impugnata nel presente procedimento, che ri- sulta essere stata depositata in segreteria in data 4.4.2018.

Ne consegue che la società contribuente per far valere il predetto giudicato esterno R.G.N. 31522-18 era tenuta a proporre tempestivamente la relativa eccezione nel corso del giudizio di appello. 5.11 secondo motivo va rigettato.

La ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza, ha riportato in ricorso il contenuto dell'avviso di accertamento per cui si procede, dal quale si evince che la variazione DOCFA è stata determinata con stima diretta sulla base degli elementi economici e quantitativi riportati nella allegata relazione sintetica, con riferimento al biennio economico 1988-1989, in conformità alle dispozioni vigenti che regolano per il [OSCURATO:PERSONA] le operazioni dell'estimo catastale, fondate su metodologie comparative.

Si legge nella motivazione della sentenza impugnata che, nel corso del giudizio, la società ha dedotto che le aree di manovra del garage e le rampe di accesso dovevano eliminarsi dal conteggio della consistenza, in quanto riferite a beni comuni non censibili.

Ne consegue che il giudice di appello ha correttamente esaminato le deduzioni difensive delle parti, provvedendo a valutare le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata e le relative doglianze, senza incorrere nel predicato vizio di ultrapetizione.

6. Va, invece, accolto il terzo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] rileva che dallo sviluppo illustrativo della censura si evince che il ricorrente ha denunciato il vizio di violazione di legge non con diretto riferimento alla norma secondaria, ma con riferimento alla in- terpretazione della norma di legge che la Circolare n. 2 del 1984 del Ministero delle Finanze ha operato.

Invero, un vizio di violazione di legge direttamente riferito ad una circolare ministeriale non avrebbe R.G.N. 31522-18 trovato accoglimento, in quanto le circolari ministeriali in materia tri- butaria non costituiscono fonte di diritti e obblighi, non discendendo da esse alcun vincolo neanche per la stessa Amministrazione finanzia- ria che le ha emanate, quali semplici interpretazione della prassi dell'Amministrazione (Cass. n. 20819 del 2020).

Le circolari ammini- strative non rappresentano fonti di diritto e, pertanto, non vincolano né i contribuenti, né i giudici (Cass. n. 15482 del 2018; Cass. n. 21154 del 2018).

La contribuente, invece, propone la critica con riferimento alla interpretazione della norma che la norma secondaria effettua, e sotto tale profilo tale critica è fondata.

Questa Corte ha, infatti, precisato che: "In tema di reddito dei fabbricati, la rendita catastale di un'autorimessa va determinata tenendo conto soltanto della par- te della superficie di essa effettivamente utiliabile con funRione di ricovero di auto- vetture (con esclusione, pertanto, degli .spai di accesso e manovra), atteso che l'ari'. 49 del dP.R. n. 1142 del 1949, nello stabilire che la consisten.za delle unità im- mobiliari aventi, fra l'altro, la detta destinazione ad autorimessa `5i computa sommando le superfici libere dei locali facenti parte dell'unità immobiliare", va in- terpretato in coordinamento con l'art. 3 del r.d.l. n. 632 del 1939, conv. in I. n. 1249 del 1939, secondo il quale la valena catastale di un immobile urbano consi- ste nella sua utilità a produrre un reddito proprio "(Cass. n. 2173 del 2020).

Peranto, la rendita catastale di un'autorimessa va determinata tenendo conto soltanto della parte della superficie di essa effettivamente utiliz- zabile con funzione di ricovero di autovetture con esclusione, pertan- to, degli spazi di accesso e manovra.

7. In definitiva, va accolto il terzo motivo di ricorso, rigettati il primo ed il secondo, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo neces- sari nuovi accertamenti in fatto, ricorrendone le condizioni, va accolto R.G.N. 31522-18 l'originario ricorso proposto dalla società contribuente.

Le spese di lite di ogni fase e grado vanno interamente compensate tra le parti, tenuto conto del recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sulle questioni trattate rispetto all'epoca della introduzione della lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo ed il se- condo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'originario

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 31522-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che 2021 la rappresenta e difende; 4097 - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2132/2018 della COMM.TRIB.REG.LAZIO, depositata il 04/04/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 31522-18 • A, ‘/4111ntql Vffiltf [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava dinanzi alla Commissio- ne Tributaria Provinciale di Roma l'avviso di accertamento n. 2013RIVI0617701 con il quale l'Amministrazione rettificava il classa- mento proposto a mezzo Docfa del 20.7.2012 dell'immobile identifica- to al Foglio 843 particella 1547 sub 16, da categoria D/8 rendita euro 28.560,00 a categoria D/8 classe 4 rendita 42.476,00. La contribuente lamentava che l'Ufficio aveva considerato ai fini del classamento l'intera superficie utile senza escludere le aree di manovra dell'autorimessa. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 5354/12/16, respingeva il ricorso. La contribuente proponeva appello, eccependo che la rampa di accesso e gli spazi di manovra costituivano porzioni immobiliari che possedevano autonoma capacità reddituale, comuni ad alcune o a tutte la unità immobiliari per destinazione, circostanza risul- tante dall'estratto di mappa allegato. I giudici di appello, con sentenza n. 2132/13/2018, rigettavano l'impugnazione affermando che "l'area di manovra del garage e le rampe di accesso non possono ritenersi be- ni di utilità comune in senso proprio, ma beni che contribuiscono a determinare il reddito imponibile". [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza svolgendo tre motivi. L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.R.G.N. 31522-18 [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il primo motivo si denucia violazione di legge in relazione agli artt. 2909 c.c., e 324 c.p.c., in quanto per la medesima variazione cata- stale, nell'ambito di altro processo svolto tra le medesime parti, la que- stione era stata già risolta, con sentenza n. 2295/2016, ormai passata in giudicato, avente decisione opposta e contrastante con quella oggi im- pugnata. [OSCURATO:PERSONA] di Roma, con la pre- detta decisione, in relazione alla medesima rampa ed area di manovra, aveva sancito che " i beni comuni non censibili sono delle porzioni che non hanno propria autonomia e capacità redditurale e che posso- no essere individuati per caratteristiche di destinazione d'uso, come nel caso di una rampa posta al servizio dei posti auto di un garage", e sulla base di tale considerazione il Collegio avrebbe ritenuto che tale area dovesse essere eliminata dalla consistenza del fabbricato e, quindi, es- sere ridotta. 2. Con il secondo motivo si denuncia nullità della sentenza per viola- zione di legge (in relazione all'art. 97 Cost.) del d.P.R. n. 600 del 1973, ed della 1. n. 212 del 2000 in relazione all'art. 112 c.p.c.. La ricorrente argomenta che l'Ufficio, con l'avviso di accertamento impugnato, ave- va rigettato l'istanza di variazione DOCFA con la seguente motivazio- ne:" si rileva infatti che la planimetria è fuori scala e pertanto si ripri- stina la consistenza precedente, non potendosi verificare quella della planimetria proposta" negando la rettifica solo per assunta mancanza di planimetria di scale, ma non aveva mai contestato che le aree di ma- novra e le rampe di accesso, comuni a più porzioni e/o fabbricati, era- no aree comuni non censibili. I giudici di appello, invece, avrebbero R.G.N. 31522-18 ritenuto erroneamente che "l'area di manovra del garage e della rampe di accesso non possono ritenersi beni di utilità comune in senso pro- prio, ma beni che contribuiscono a determinare il reddito dell'immobile". Secondo la società contribuente, la sentenza si fonde- rebbe su una motivazione diversa, ed anzi addirittura contrastante, con quella rilevabile dall'avviso impugnato. 3. Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge in relazione alla Circolare n. 2 del 20.1.1984 del Nlinistero delle Finanze — Catasto e [OSCURATO:PERSONA] e n. 9 del 2001 dell'Agenzia del Territorio, che afferma la natura di beni comuni non censibili per le rampe e le aree di manovra a servizio dei posti auto. 4. Il primo motivo è infondato. La contribuente deduce in ricorso che la società costruttrice del com- plesso immobiliare oggetto di accertamento aveva provveduto ad acca- tastare i fabbricati, unitamente alle aree di parcheggio coperte, destina- te a complessivo servizio, senza individuare le aree comuni, ossia le aree di accesso e di manovra. In seguito alla vendita, la ricorrente, che aveva acquistato il solo fab- bricato denominato scala A con la porzione dell'area parcheggio di- stinta con i subalterni 16 e 17, aveva provveduto a presentare un DOCFA in correzione, riducendo la superficie censibile, su cui com- putare la rendita, mediante eliminazione delle aree di accesso e mano- vra, per natura comuni anche ai fabbricati scala B e C. Con agli avvisi di accertamento oggetto di impugnazione l'Ufficio ave- va provveduto a modificare i dati del classamento oggetto delle indica- te variazioni, in ragione del fatto che la planimetria allegata al DOCFAR.G.N. 31522-18 era fuori scala, sicché andava ripristinata la consistenza precedente. Gli avvisi venivano impugnati con esiti diversi, atteso che con senten- za n. 2295 del 2016 in relazione alla medesima rampa ed area di mano- vra, così come posta a servizio di entrambe le aree di parcheggio iden- tificate con subalterni 16 e 17, la [OSCURATO:PERSONA] di Roma aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente, ritenen- do che i beni comuni non erano censibili in quanto porzioni che non avevano una propria autonomia e capacità reddituale. La società contribuente ha prodotto copia conforme della sentenza con attestazione di passaggio in giudicato censurando la decisione im- pugnata per violazione di legge, atteso che il giudice di appello, in con- trasto con la predetta decisione, avrebbe erroneamente affermato che "l'area di manovra del garage e le rampe di accesso non possono rite- nersi beni di utilità comune in senso proprio, ma beni che contribui- scono a determinare il reddito dell'immobile". L'efficacia di tale tale giudicato non può essere dedotta per la prima volta nel presente giudizio. Non risulta dalla motivazione della senten- za impugnata che la ricorrente appellante abbia proposto con l'atto di impugnazione uno specifico motivo di censura della pronuncia di pri- mo grado, eccependo il giudicato esterno rappresentato dalla sentenza n. 2295 del 2016. Questa Corte, con la pronuncia SS.LIU n. 13916 del 2006, ha chiarito che nel giudizio di cassazione, l'esistenza del giudicato esterno è, al pa- ri del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, ma è necessario che tale giudicato emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, po- tendo essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità quando tale giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sen- tenza impugnata (Cass. n. 226 del 2001). Lo strumento processuale R.G.N. 31522-18 con il quale far valere l'esistenza di un precedente giudicato è l'eccezione di casa giudicata che, se non proposta nel corso del giudi- zio di merito, non può essere proposta per la prima volta in sede di giudizio di legittimità, a meno che tale giudicato non si sia formato successivamente alla notifica del ricorso per cassazione (Cass. n. 22376 del 2017). Pertanto, secondo l'indirizzo ampiamente condiviso sostenuto da que- sta Corte, il giudicato cosiddetto 'esterno', utilizzabile nel processo tri- butario per la sua capacità espansiva anche nei casi in cui può incidere su rapporti tributari analoghi, può essere dedotto e provato anche per la prima volta in sede di legittimità, purchè, però, esso si sia formato dopo la conclusione del giudizio di merito o dopo la decisione impu- gnata (Cass. n. 11112 del 2008; Cass. n. 24531 del 2017). Va anche evidenziato che la ricorrente non illustra in ricorso, in osse- quio al principio di autosufficienza, non solo in quale fase processuale si sia formato tale giudicato ma anche quando tale eccezione sia stata dedotta e con quale atto difensivo, tenuto conto che è principio con- diviso quello per cui spetta alla parte che propone l'eccezione provare l'avvenuta formazione del giudicato medesimo (Cass. SS.UU. n. 460 del 1999), con la produzione della sentenza munita dell'attestazione di passaggio in giudicato ex art. 124 disp. att. . Invero, dalla piana lettura del frontespizio della sentenza n. 22925 del 2016 emerge che la pronuncia è stata depositata in data 12.10.2016, quindi è passata in giudicato molto prima della deliberazione della sen- tenza n. 2132 del 2018, impugnata nel presente procedimento, che ri- sulta essere stata depositata in segreteria in data 4.4.2018. Ne consegue che la società contribuente per far valere il predetto giudicato esterno R.G.N. 31522-18 era tenuta a proporre tempestivamente la relativa eccezione nel corso del giudizio di appello. 5.11 secondo motivo va rigettato. La ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza, ha riportato in ricorso il contenuto dell'avviso di accertamento per cui si procede, dal quale si evince che la variazione DOCFA è stata determinata con stima diretta sulla base degli elementi economici e quantitativi riportati nella allegata relazione sintetica, con riferimento al biennio economico 1988-1989, in conformità alle dispozioni vigenti che regolano per il [OSCURATO:PERSONA] le operazioni dell'estimo catastale, fondate su metodologie comparative. Si legge nella motivazione della sentenza impugnata che, nel corso del giudizio, la società ha dedotto che le aree di manovra del garage e le rampe di accesso dovevano eliminarsi dal conteggio della consistenza, in quanto riferite a beni comuni non censibili. Ne consegue che il giudice di appello ha correttamente esaminato le deduzioni difensive delle parti, provvedendo a valutare le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata e le relative doglianze, senza incorrere nel predicato vizio di ultrapetizione. 6. Va, invece, accolto il terzo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] rileva che dallo sviluppo illustrativo della censura si evince che il ricorrente ha denunciato il vizio di violazione di legge non con diretto riferimento alla norma secondaria, ma con riferimento alla in- terpretazione della norma di legge che la Circolare n. 2 del 1984 del Ministero delle Finanze ha operato. Invero, un vizio di violazione di legge direttamente riferito ad una circolare ministeriale non avrebbe R.G.N. 31522-18 trovato accoglimento, in quanto le circolari ministeriali in materia tri- butaria non costituiscono fonte di diritti e obblighi, non discendendo da esse alcun vincolo neanche per la stessa Amministrazione finanzia- ria che le ha emanate, quali semplici interpretazione della prassi dell'Amministrazione (Cass. n. 20819 del 2020). Le circolari ammini- strative non rappresentano fonti di diritto e, pertanto, non vincolano né i contribuenti, né i giudici (Cass. n. 15482 del 2018; Cass. n. 21154 del 2018). La contribuente, invece, propone la critica con riferimento alla interpretazione della norma che la norma secondaria effettua, e sotto tale profilo tale critica è fondata. Questa Corte ha, infatti, precisato che: "In tema di reddito dei fabbricati, la rendita catastale di un'autorimessa va determinata tenendo conto soltanto della par- te della superficie di essa effettivamente utiliabile con funRione di ricovero di auto- vetture (con esclusione, pertanto, degli .spai di accesso e manovra), atteso che l'ari'. 49 del dP.R. n. 1142 del 1949, nello stabilire che la consisten.za delle unità im- mobiliari aventi, fra l'altro, la detta destinazione ad autorimessa `5i computa sommando le superfici libere dei locali facenti parte dell'unità immobiliare", va in- terpretato in coordinamento con l'art. 3 del r.d.l. n. 632 del 1939, conv. in I. n. 1249 del 1939, secondo il quale la valena catastale di un immobile urbano consi- ste nella sua utilità a produrre un reddito proprio "(Cass. n. 2173 del 2020). Peranto, la rendita catastale di un'autorimessa va determinata tenendo conto soltanto della parte della superficie di essa effettivamente utiliz- zabile con funzione di ricovero di autovetture con esclusione, pertan- to, degli spazi di accesso e manovra. 7. In definitiva, va accolto il terzo motivo di ricorso, rigettati il primo ed il secondo, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo neces- sari nuovi accertamenti in fatto, ricorrendone le condizioni, va accolto R.G.N. 31522-18 l'originario ricorso proposto dalla società contribuente. Le spese di lite di ogni fase e grado vanno interamente compensate tra le parti, tenuto conto del recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sulle questioni trattate rispetto all'epoca della introduzione della lite. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo ed il se- condo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'originario
Sentenza Cassazione n. 28269/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris