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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 marzo 2023

Cassazione n. 11161/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21 ottobre 2022 emessa dalla Corte di appello di Firenze; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché volto a prefigurare una rivalutazione delle 7, 1.,) fonti probatorie e, specificamente, delle dichiarazioni rese dai testimoni estranea al sindacato di legittimità.

Sul punto, la Corte territoriale si è espressa con motivazione logica e coerente accertando la credibilità delle testimonianze degli operanti, del titolare dell'esercizio commerciale dinnanzi al quale erano accaduti i fatti e della moglie del ricorrente; Considerato, inoltre, che il secondo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato prospettando il ricorrente enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo.

Ed invero, come specificato dai giudici di merito, l'art. 92 cod. pen. esclude e diminuisce l'imputabilità del soggetto agente solo nell'ipotesi in cui lo stato di ubriachezza derivi da caso fortuito o da forza maggiore; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 marzo 2023 Il Consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21 ottobre 2022 emessa dalla Corte di appello di Firenze; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché volto a prefigurare una rivalutazione delle 7, 1.,) fonti probatorie e, specificamente, delle dichiarazioni rese dai testimoni estranea al sindacato di legittimità. Sul punto, la Corte territoriale si è espressa con motivazione logica e coerente accertando la credibilità delle testimonianze degli operanti, del titolare dell'esercizio commerciale dinnanzi al quale erano accaduti i fatti e della moglie del ricorrente; Considerato, inoltre, che il secondo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato prospettando il ricorrente enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo. Ed invero, come specificato dai giudici di merito, l'art. 92 cod. pen. esclude e diminuisce l'imputabilità del soggetto agente solo nell'ipotesi in cui lo stato di ubriachezza derivi da caso fortuito o da forza maggiore; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 marzo 2023 Il Consigliere es
Sentenza Cassazione n. 11161/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris