CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2021
Cassazione n. 46304/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 21/05/2020, confermava la pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni tre di reclusione ed euro 300 di multa per il reato di rapina impropria. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare: -inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 624 bis, comma 2 e 628, comma 2 cod. pen. (primo motivo); -inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 152 e 624 bis, comma 2 cod. pen. e 129 cod. proc. pen. (secondo motivo); -inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62 n. 4, 69 e 133 cod. pen. (terzo motivo). Il ricorso è inammissibile. Con riferimento al primo aspecifico motivo, evidenzia il Collegio come il ricorrente abbia reiterato le medesime questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese, con motivazione del tutto coerente e adeguata che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione. È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693). La Corte territoriale ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica del fatto come rapina impropria "essendo inequivoca sul punto la dichiarazione dell'Argiolas (persona offesa) che, senza mai contraddirsi su tale punto essenziale, ha sempre sostenuto che l'Amrani sì impossessò del suo telefono, subito dopo averglielo restituito, esercitando violenza non solo sull'apparecchio - strappandoglielo dalle mani - ma anche direttamente sulla sua persona attraverso una spinta o meglio "spintone" ...". Manifestamente infondato è il secondo motivo. L'impossibilità di riqualificare il reato nei termini invocati dalla difesa, impedisce di valutare la fondatezza delle conseguenze richieste. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è anche il terzo motivo. La Corte territoriale ha condivisibilmente ritenuto di dover escludere il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. in presenza di un reato plurioffensivo che ha visto l'imputato spintonare un amico subito dopo averne ricevuto un piacere per sottrargli un apparecchio cellulare il cui valore non è peraltro noto. Tale condotta, che ha determinato anche un danno morale, non è inscrivibile nell'area applicativa dell'art. 62 n. 4 cod. pen. I precedenti penali del reo sono ostativi ad ogni altro benefici: trattasi di valutazioni di merito, insindacabili nella presente sede di legittimità. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella ( determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 05/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]