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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 00895/2024

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11590/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Nicotera n. 31, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentato e difeso –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in difetto di elezione di domicilio in ROMA, domiciliati per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Elia –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Adriana n. 15, presso lo [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 11590/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] –intimati – Avverso la sentenza n. 234/2022del [OSCURATO:PERSONA] , depositata il giorno 16febbraio 2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 settembre 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che nella procedura di espropriazione mobiliare promossa innanzi il Tribunale di Parma da [OSCURATO:SOCIETA]. in danno di [OSCURATO:PERSONA], il giudice dell’esecuzione nominò custode e commissionario per la vendita dei beni mobili staggiti (quadri e altre opere d’arte) la [OSCURATO:SOCIETA]. (Istituto vendite giudiziarie operante presso tale Tribunale) ed ausiliario del commissionario la [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:SOCIETA].; espletata la vendita, con provvedimento del 31 gennaio 2020, il medesimo giudice dell’esecuzione autorizzò il commissionario IVG a trattenere dalla somma ricavata a titolo di compenso l’importo del 9%, precisando che «tale compenso include anche il compenso dovuto alla Casa d’[OSCURATO:PERSONA] per l’attività concretamente espletata in ausilio del Commissionario per la vendita ed è al netto delle commissioni percepite dagli acquirenti dei veni venduti, che non rientrano tra i costi a carico della procedura»; avverso tale provvedimento [OSCURATO:SOCIETA]. propose opposizione, la quale, previa qualificazione come agli atti esecutivi exart. 617 cod. proc. civ., è stata rigettata dalla decisione in epigrafe indicata, sul rilievo che le contestazioni sollevate concernevano la legittimità della r.g. n. 11590/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] determinazione del compenso agli ausiliari del giudice, questioni da far valere con il rimedio di cui all’art. 170 del d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 115; ricorre per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi a due motivi, cui resistono, con separati controricorsi, [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:SOCIETA]., mentre non svolgono difese in sede di legittimità [OSCURATO:PERSONA], Laura, Francesca e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], deceduto lite pendente; le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa; all’esito della adunanza camerale di cui in epigrafe, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato in diritto con il primo motivo, per violazione dell’art. 617 cod. proc. civ. e dell’art. 170 del d.lgs. n. 115 del 2002, parte ricorrente sostiene la legittima esperibilità del rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi: assume di aver contestato l’estensione del potere del giudice della esecuzione con riferimento alla parte del provvedimento opposto in cui si autorizzava l’ausiliario a trattenere per sé, oltre ai compensi, le commissioni percepite dagli aggiudicatari dei beni; con il secondo motivo, lamentando la violazione di una serie di norme (artt. 12, 27, 29, comma primo, e 30 del d.m. 11 febbraio 1997, n. 109), parte ricorrente assume che, in ragione del carattere imperativo e dellanatura di ordine pubblico delle disposizioni in tema di compensi dell’I.V.G. e dei suoi ausiliari, gli importi «da chiunque e a qualsiasi titolo» percepiti dall’I.V.G. ulteriori rispetto ai compensi ex lege previsti costituiscono ricavato della vendita, da destinare alla soddisfazione dei creditori agenti in via esecutiva; il ricorso è inammissibile, poiché inosservante del requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità, dall’art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.; r.g. n. 11590/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] nell’intendere la portata di tale elemento di contenuto - forma dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, questa Corte, con indirizzo euristico ormai consolidato ed al quale si intende assicurare continuità, ha precisato che per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamente erronea, compiuta dalgiudice di merito; al fondo, la prescrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di garantire al giudice di legittimità una conoscenza chiara e completa del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, al fine di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la stessa sentenza gravata (sul tema, cfr., ex plurimis, Cass., 08/20/2023, n. 3836; Cass. 08/03/2022, n. 7579; Cass. 03/11/2020, n. 24432; Cass. 12/03/2020, n. 7025; Cass.13/11/2018, n. 29093; Cass. 28/05/2018, n. 13312; Cass.24/04/2018, n. 10072; Cass. 03/02/2015, n. 1926); nella specie, il ricorso in vaglio, pur riportando integralmente il tenore del provvedimento oggetto di opposizione, omette di trascrivere o riprodurre - quantomeno nei tratti essenziali o nei passaggi r.g. n. 11590/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] d’interesse ai fini della lite - il contenuto d ell’ordinanza di vendita : e trattasi di lacuna espositiva dirimente; aquanto (non meglio precisato) disposto dall’ ordinanza di vendita , infatti, il provvedimento opposto àncora (o comunque riferisce ) l a determinazione del compenso poi contestato («visto quanto disposto con ordinanza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] […] tale compenso include come da ordinanza anche il compenso dovuto alla Casa d’[OSCURATO:PERSONA]»); alle statuizioni della medesima ordinanza, rectius alla correlazione tra essa ed il decreto opposto, la gravata sentenza opera poi decisivo richiamoai fini della qualificazione del secondo come provvedimento di liquidazione del compenso, suscettibile (ad avviso del giudice di merito) di impugnazione con il rimedio ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002; dalla lettura del ricorso di adizione di questa Corte, unico atto rilevante a tal fine,il contenuto di siffatta ordinanza di vendita rimane tuttavia del tutto oscuro: ed invece la conoscenza di esso si profila del tutto indispensabile, onde acclarare se il decreto opposto integrasse - come sembra suggerire il suo tenore letterale – mera e sempl ice attuazione di una statuizione sulla quantificazione del compenso già compiutamente dettata con l’ordinanza di vendita (risultando, in tale evenienza, allora solo quest’ultimo l’atto da impugnare con il rimedio exart 617 cod. proc. civ.), oppure fosse munito di propria ed autonoma portata precettiva, come tale passibile di reazione con il rimedio oppositivo più congruo in relazione alle contestazioni addotte; la evidenziata deficienza illustrativa mina in radice una adeguata e sufficiente comprensione dell’accadimento processuale ad opera della Corte, proprio con riferimento alle questioni sollevate con i motivi di ricorso (e preliminarmente, alla controversa correttezza del rimedio ex art. 617 cod. proc. civ. adoperato dal qui ricorrente), dei quali, pertanto, preclude la disamina nel merito; il ricorso è dichiarato inammissibile; r.g. n. 11590/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] le spese del grado di legittimità seguono la soccombenza; atteso l’esito del ricorso, va poi dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez.

U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art.1-bis dello stesso art. 13; p. q. m. dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente, [OSCURATO:SOCIETA]., alla refusione in favore delle parti controricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate, per ciascuna controricorrente, in euro 13.000 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11590/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Nicotera n. 31, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentato e difeso –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in difetto di elezione di domicilio in ROMA, domiciliati per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Elia –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Adriana n. 15, presso lo [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 11590/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] –intimati – Avverso la sentenza n. 234/2022del [OSCURATO:PERSONA] , depositata il giorno 16febbraio 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 settembre 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che nella procedura di espropriazione mobiliare promossa innanzi il Tribunale di Parma da [OSCURATO:SOCIETA]. in danno di [OSCURATO:PERSONA], il giudice dell’esecuzione nominò custode e commissionario per la vendita dei beni mobili staggiti (quadri e altre opere d’arte) la [OSCURATO:SOCIETA]. (Istituto vendite giudiziarie operante presso tale Tribunale) ed ausiliario del commissionario la [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:SOCIETA].; espletata la vendita, con provvedimento del 31 gennaio 2020, il medesimo giudice dell’esecuzione autorizzò il commissionario IVG a trattenere dalla somma ricavata a titolo di compenso l’importo del 9%, precisando che «tale compenso include anche il compenso dovuto alla Casa d’[OSCURATO:PERSONA] per l’attività concretamente espletata in ausilio del Commissionario per la vendita ed è al netto delle commissioni percepite dagli acquirenti dei veni venduti, che non rientrano tra i costi a carico della procedura»; avverso tale provvedimento [OSCURATO:SOCIETA]. propose opposizione, la quale, previa qualificazione come agli atti esecutivi exart. 617 cod. proc. civ., è stata rigettata dalla decisione in epigrafe indicata, sul rilievo che le contestazioni sollevate concernevano la legittimità della r.g. n. 11590/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] determinazione del compenso agli ausiliari del giudice, questioni da far valere con il rimedio di cui all’art. 170 del d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 115; ricorre per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi a due motivi, cui resistono, con separati controricorsi, [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:SOCIETA]., mentre non svolgono difese in sede di legittimità [OSCURATO:PERSONA], Laura, Francesca e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], deceduto lite pendente; le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa; all’esito della adunanza camerale di cui in epigrafe, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato in diritto con il primo motivo, per violazione dell’art. 617 cod. proc. civ. e dell’art. 170 del d.lgs. n. 115 del 2002, parte ricorrente sostiene la legittima esperibilità del rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi: assume di aver contestato l’estensione del potere del giudice della esecuzione con riferimento alla parte del provvedimento opposto in cui si autorizzava l’ausiliario a trattenere per sé, oltre ai compensi, le commissioni percepite dagli aggiudicatari dei beni; con il secondo motivo, lamentando la violazione di una serie di norme (artt. 12, 27, 29, comma primo, e 30 del d.m. 11 febbraio 1997, n. 109), parte ricorrente assume che, in ragione del carattere imperativo e dellanatura di ordine pubblico delle disposizioni in tema di compensi dell’I.V.G. e dei suoi ausiliari, gli importi «da chiunque e a qualsiasi titolo» percepiti dall’I.V.G. ulteriori rispetto ai compensi ex lege previsti costituiscono ricavato della vendita, da destinare alla soddisfazione dei creditori agenti in via esecutiva; il ricorso è inammissibile, poiché inosservante del requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità, dall’art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.; r.g. n. 11590/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] nell’intendere la portata di tale elemento di contenuto - forma dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, questa Corte, con indirizzo euristico ormai consolidato ed al quale si intende assicurare continuità, ha precisato che per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamente erronea, compiuta dalgiudice di merito; al fondo, la prescrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di garantire al giudice di legittimità una conoscenza chiara e completa del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, al fine di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la stessa sentenza gravata (sul tema, cfr., ex plurimis, Cass., 08/20/2023, n. 3836; Cass. 08/03/2022, n. 7579; Cass. 03/11/2020, n. 24432; Cass. 12/03/2020, n. 7025; Cass.13/11/2018, n. 29093; Cass. 28/05/2018, n. 13312; Cass.24/04/2018, n. 10072; Cass. 03/02/2015, n. 1926); nella specie, il ricorso in vaglio, pur riportando integralmente il tenore del provvedimento oggetto di opposizione, omette di trascrivere o riprodurre - quantomeno nei tratti essenziali o nei passaggi r.g. n. 11590/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] d’interesse ai fini della lite - il contenuto d ell’ordinanza di vendita : e trattasi di lacuna espositiva dirimente; aquanto (non meglio precisato) disposto dall’ ordinanza di vendita , infatti, il provvedimento opposto àncora (o comunque riferisce ) l a determinazione del compenso poi contestato («visto quanto disposto con ordinanza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] […] tale compenso include come da ordinanza anche il compenso dovuto alla Casa d’[OSCURATO:PERSONA]»); alle statuizioni della medesima ordinanza, rectius alla correlazione tra essa ed il decreto opposto, la gravata sentenza opera poi decisivo richiamoai fini della qualificazione del secondo come provvedimento di liquidazione del compenso, suscettibile (ad avviso del giudice di merito) di impugnazione con il rimedio ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002; dalla lettura del ricorso di adizione di questa Corte, unico atto rilevante a tal fine,il contenuto di siffatta ordinanza di vendita rimane tuttavia del tutto oscuro: ed invece la conoscenza di esso si profila del tutto indispensabile, onde acclarare se il decreto opposto integrasse - come sembra suggerire il suo tenore letterale – mera e sempl ice attuazione di una statuizione sulla quantificazione del compenso già compiutamente dettata con l’ordinanza di vendita (risultando, in tale evenienza, allora solo quest’ultimo l’atto da impugnare con il rimedio exart 617 cod. proc. civ.), oppure fosse munito di propria ed autonoma portata precettiva, come tale passibile di reazione con il rimedio oppositivo più congruo in relazione alle contestazioni addotte; la evidenziata deficienza illustrativa mina in radice una adeguata e sufficiente comprensione dell’accadimento processuale ad opera della Corte, proprio con riferimento alle questioni sollevate con i motivi di ricorso (e preliminarmente, alla controversa correttezza del rimedio ex art. 617 cod. proc. civ. adoperato dal qui ricorrente), dei quali, pertanto, preclude la disamina nel merito; il ricorso è dichiarato inammissibile; r.g. n. 11590/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] le spese del grado di legittimità seguono la soccombenza; atteso l’esito del ricorso, va poi dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art.1-bis dello stesso art. 13; p. q. m. dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente, [OSCURATO:SOCIETA]., alla refusione in favore delle parti controricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate, per ciascuna controricorrente, in euro 13.000 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovu
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