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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26370/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Genova ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale proposta da [OSCURATO:PERSONA] evidenziando la presenza di criticità, come la mancata fruizione di permessi premio, l'insufficiente revisione critica e la fragilità del programma proposto; Rilevato che con il ricorso si denuncia l'illogicità della motivazione nella quale si dà atto dell'esistenza di elementi positivi, quale la regolare condotta tenuta, l'assenza di altre pendenze e la presenza di familiari che si sono dichiarati disposti a sostenerlo e supportarlo Rilevato che le doglianze si sostanziano in una richiesta di valutazione alternativa e diversa degli elementi analizzati dal giudice di merito il quale, di contro, ha dato adeguato conto delle ragioni che ha ritenuto prevalenti e ha così posto a fondamento della propria conclusione, così che questa, in assenza di palesi illogicità, non è sindacabile in sede di legittimità; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Genova ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale proposta da [OSCURATO:PERSONA] evidenziando la presenza di criticità, come la mancata fruizione di permessi premio, l'insufficiente revisione critica e la fragilità del programma proposto; Rilevato che con il ricorso si denuncia l'illogicità della motivazione nella quale si dà atto dell'esistenza di elementi positivi, quale la regolare condotta tenuta, l'assenza di altre pendenze e la presenza di familiari che si sono dichiarati disposti a sostenerlo e supportarlo Rilevato che le doglianze si sostanziano in una richiesta di valutazione alternativa e diversa degli elementi analizzati dal giudice di merito il quale, di contro, ha dato adeguato conto delle ragioni che ha ritenuto prevalenti e ha così posto a fondamento della propria conclusione, così che questa, in assenza di palesi illogicità, non è sindacabile in sede di legittimità; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Co
Sentenza Cassazione n. 26370/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris