CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 21781/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di IOPPOLO Sergio, nato ad Asmara (Etiopia) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], TRIZIO Leonardo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], NANNI Corrado, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 21/9/2020 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni scritte trasmesse dal difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Torino riformava quoad poenam la pronuncia di primo grado resa dal Tribunale del medesimo capoluogo in data 20/1/2020, con la quale gli imputati erano stati condannati alle pene rispettivamente ritenute di giustizia per i reati loro rispettivamente ascritti. In particolare, mentre per Trizio riduceva solo la sanzione inflitta in primo grado, facendo leva su una più mite dosimetria, per Ioppolo e Nanni rideterminava la sanzione previo giudizio di prevalenza delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche sulle ritenute aggravanti. Avverso detta sentenza, propongono ricorso per cassazione gli imputati in epigrafe indicati, a ministero dei rispettivi difensori, spendendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari alla motivazione, secondo quanto dispone l'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 1. [OSCURATO:PERSONA], capi AA e BB (entrambi in materia di usura), 1.1. violazione di legge, ex art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen., vizi promiscui di motivazione, art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen., non potendo dirsi dimostrata nel processo di merito la consapevolezza dell'imputato circa la natura usuraria degli interessi praticati alle persone offese da altro imputato ([OSCURATO:PERSONA]), nei cui confronti peraltro mostrava una particolare sudditanza psicologica, tanto da non potere sottrarsi alle decisioni di costui; 2. [OSCURATO:PERSONA], capi A ed E (associazione per delinquere finalizzata a commettere reati di usura e reato fine di usura, fatti aggravati dalla recidiva qualificata, riconosciuta ancorché stimata in giudizio di subvalenza rispetto alle attenuanti pure riconosciute); 2.1. mancanza o manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), avendo la Corte immotivatamente respinto i motivi di gravame con i quali si censurava la carenza di evidenze atte a sostenere la responsabilità per i reati di cui ai capi A (profilo associativo, concorso esterno in associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati di usura) ed E (concorso in usura); 2.2. violazione e falsa applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), avendo la Corte del tutto ignorato la sopravvenuta estinzione dei reati contestati, risultando elasso il termine di prescrizione già prima della definizione della sentenza di secondo grado; 3. [OSCURATO:PERSONA], capo R (concorso in usura aggravata), 3.1. vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e cod. proc. pen.), giacché la Corte piemontese ha stimato sussistente l'aggravante di aver commesso il fatto in danno di soggetto imprenditore, che necessitava del credito per l'impresa, pur in assenza di ogni concreta dimostrazione della consapevolezza nell'agente della qualità imprenditoriale della persona offesa e della necessità di costui di investire la somma finanziata nell'attività d'impresa. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Occorre a tal fine premettere che la sentenza di appello deve essere considerata a tutti gli effetti una c.d. "doppia conforme" della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i seguenti parametri: a) la sentenza di appello ripetutamente si richiama alla decisione del Tribunale; b) entrambe le sentenze di merito adottano gli stessi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Con i ricorsi vengono innanzitutto dedotti, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., ma in maniera promiscua, i vizi di contraddittorietà, manifesta illogicità e carenza della motivazione. 2.1. La rilevabilità del vizio di motivazione soggiace alla verifica del rispetto delle seguenti regole: a) il vizio deve essere dedotto in modo specifico in riferimento alla sua natura (contraddittorietà o manifesta illogicità o carenza), non essendo possibile dedurre il vizio di motivazione in forma alternativa o cumulativa; infatti non può rientrare fra i compiti del giudice della legittimità la selezione del possibile vizio genericamente denunciato, pena la violazione dell'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; b) per il disposto dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., il vizio della motivazione deve essere desumibile dalla lettura del provvedimento impugnato, nel senso che esso deve essere "interno" all'atto - sentenza e non il frutto di una rivisitazione in termini critici della valutazione del materiale probatorio, perché in tale ultimo caso verrebbe introdotto un giudizio sul merito valutativo della prova che non è ammissibile nel giudizio di legittimità: di qui discende, inoltre, che è onere della parte indicare il punto della decisione che è connotata dal vizio, mettendo in evidenza nel caso di contraddittorietà della motivazione i diversi punti della decisione dai quali emerga il vizio denunciato che presuppone la formulazione di proposizioni che si pongono in insanabile contrasto tra loro, sì che l'accoglimento dell'una esclude l'altra e viceversa (Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, dep. 2017, Sanfilippo e altro, Rv. 271635; principio ribadito anche da Sez. U. Filardo, 2020, in motivazione); c) il vizio di motivazione della sentenza, per il disposto dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. può altresì emergere dalla lettura di un atto del processo. In tal caso, per il rispetto del principio di autosufficienza dell'impugnazione, onere della parte procedere alla allegazione dell'atto specificato che viene messo in comparazione con la motivazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071); d) il vizio di motivazione deve presentare il carattere della essenzialità, nel senso che la parte deducente deve dare conto delle conseguenze del vizio denunciato rispetto alla complessiva tenuta logico argomentativa della decisione. Sono infatti inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965); e) il vizio di manifesta illogicità della motivazione consegue alla violazione di principi della logica formale diversi dalla contraddittorietà o dei canoni normativi di valutazione della prova ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen., ovvero all'invalidità o alla scorrettezza dell'argomentazione per carenza di connessione tra le premesse della abduzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e le conclusioni. 3. Ciò posto, manifestamente infondati e meramente reiterativi degli argomenti opposti con i motivi di gravame spesi nel merito sono i motivi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale, con motivazione del tutto congrua e priva di vizi logico-giuridici, ha riconosciuto come l'istruttoria dibattimentale avesse consentito di accertare che il ricorrente imputato agiva in perfetta sinergia con l'Esposito nel finanziare l'attività di usura svolta ed era dunque perfettamente consapevole del tasso usurario praticato nei confronti dei soggetti finanziati, né è del resto apparso dirimente nel merito che Ioppolo fosse o meno psicologicamente succube di altri, atteso che certamente volontaria era la sua attività di finanziamento all'usura. Per il resto, il motivo tende a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. Invero, le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano adeguatamente giustificate dal giudice di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni: tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede, non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia, nel complesso, esauriente e plausibile. Esula, infatti, dai poteri della Suprema Corte quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente, più adeguata valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, lakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). In conclusione, non essendo evidenziabile alcuna delle pretese incongruità, carenze o contraddittorietà motivazionali dedotte dalla ricorrente, la censura, essendo incentrata, surrettiziamente, tutta su una rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, va - come detto - dichiarata manifestamente infondata. 4. Del tutto aspecifico è il primo motivo speso in tema di riconoscimento della responsabilità per i fatti contestati al Trizio. Il ricorrente si limita a lamentare l'esito della decisione sulla responsabilità senza punto soffermarsi sulla critica alle ragioni che hanno sorretto una tale decisione. Invero, la mancanza di specificità del motivo va valutata e ritenuta soprattutto per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'innpugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso, Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf., Sez. 5, n. 28011 7 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693). 4.1. Caratterizzato da aspecificità altrettale, oltre che da manifesta infondatezza, è il secondo motivo speso nell'interesse del trizio, che non si confronta -in tema di ritenuta prescrizione dei reati contestati- con la puntuale motivazione della Corte territoriale, che non ha mancato di osservare come la contestata e ritenuta recidiva qualificata (ancorché stimata in giudizio di subvalenza rispetto alle attenuanti pure riconosciute) impedisse di ritenere elasso il termine di prescrizione (Sez. U., n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319), in ragione dei criteri di calcolo in dicati al comma secondo dell'art. 157 e dell'art. 161 cod. pen., che spostano il termine di prescrizione anche oltre la data della presente decisione. 5. Del pari inammissibile, per carenza di interesse concreto alla impugnazione è il motivo di ricorso speso nell'interesse del Nanni. 5.1. Per proporre impugnazione è necessario avervi interesse. Così testualmente recita il comma 4 dell'art. 586 del codice di rito. Tale interesse deve vestire i panni della concretezza, nel senso che dal prospettabile accoglimento del motivo di impugnazione deve necessariamente derivare un vantaggio (non solo morale) per il soggetto impugnante (Sez. 1, n. 716 del 20/11/1997, dep. 1998, Rv. 209444).Nella presente fattispecie processuale sono state riconosciute nel giudizio di appello le circostanze attenuanti generiche, stimate prevalenti rispetto alle altre circostanze aggravanti ad effetto speciale pure riconosciute (oggetto di contestazione con il motivo di ricorso); sicché dalla eventuale richiesta elisione della circostanza aggravante oggetto di censura non potrebbe comunque scaturire un diverso e più favorevole giudizio di valenza o un effetto ulteriormente diminuente. Ritiene, dunque, il Collegio, che non si possa nella fattispecie concretizzare alcun interesse a contestare la legittimità della attribuzione a carico dell'imputato di una circostanza aggravante ove la stessa non abbia svolto alcun ruolo nella determinazione del trattamento sanzionatorio inflitto a carico del ricorrente, in quanto già neutralizzata dal giudizio di valenza (in questo senso: Sezione 4, n. 20328, del 28 aprile 2017; Sez. 4, n. 27101 del 1 luglio 2016; da ultimo Sez. 3, n. 19901, del 12/12/2018, Rv. 275962: È inammissibile per carenza di interesse l'impugnazione dell'imputato volta esclusivamente ad ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante, quando la stessa non abbia svolto alcun ruolo concreto nella determinazione della pena, in quanto ritenuta subvalente o equivalente rispetto alle circostanze attenuanti concorrenti, con conseguente invarianza della pena). 6. Segue alla inammissibilità dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila per ciascuno dei ricorrenti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass