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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 12437/2022

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seguente ORDINANZA Sanzioni sul ricorso (iscritto al N.R.G. 25301/2017) proposto da: amministrative [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante "pro tempore", rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in Roma, Piazza del Popolo, n. 18; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Prefetto "pro tempore", e AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante "pro-tempore", rappresentati e difesi "ex lege" dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliate presso i suoi Uffici, in Roma, v. dei Portoghesi, n. 12; - controricorrenti- avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 3898/2016 (pubblicata in data 3 novembre 2016); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. In data 9 dicembre 2002 la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva ricorso in via amministrativa avverso il verbale di accertamento elevato dal Nucleo provinciale della Guardia di finanza di Napoli e notificatogli ai sensi della legge n. 689/1981 in relazione alla violazione dell'art. 174-bis della legge n. 633 del 1941. [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, con ordinanza del 31 ottobre 2007, disponeva l'archiviazione del procedimento con riferimento alla contestazione riguardanti 18 programmi software, mentre, con A. riguardo all'avvenuta constatazione del possesso di 1798 file musicali in formato MP3 e di 587 CD masterizzati, irrogava la sanzione amministrativa complessiva di euro 591.293,25, per violazione degli artt. 72 lett. a) e 174-bis della citata legge n. 633/1941, in quanto la citata società non era stata in grado, all'atto dell'indicato accertamento, di esibire la documentazione amministrativa contabile attestante il pagamento dei relativi diritti connessi.

2. Decidendo sulla conseguente opposizione avverso l'adottata ordinanza-ingiunzione, il Tribunale di Noia, nella contumacia dell'opposta [OSCURATO:PERSONA], la rigettava con sentenza n. 1175/2011.

3. Pronunciando sull'appello formulato dalla società soccombente, cui resisteva l'appellata [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, la Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 3898/2016 (pubblicata il 3 novembre 2016), rigettava il gravame, rilevando l'infondatezza di tutti i motivi.

A sostegno dell'adottata decisione, la Corte partenopea rigettava, innanzitutto, la doglianza riferita all'assunta violazione dell'art. 2, comma 3, della legge n. 241/1990 perché - per giurisprudenza consolidata - il relativo termine è inapplicabile in tema di prneedirriento sanìionatorio amministrativo.

Nei merito torifermava la susuisten±A dell'infrazione contestata all'appellante ritenendo irrilevante la produzione di fatture formate posteriormente all'accertamento comprovanti il sopravvenuto pagamento dei diritti connessi spettanti ai produttori di fonogrammi ai sensi dell'art. 72 della legge n. 633/1941.

Infine, rilevava l'insussistenza dei presupposti di legge per ridurre la sanzione irrogata.

4. Contro la citata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, riferito a quattro motivi, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I..

Hanno resistito con un unico controricorso l'Ufficio territoriale del Governo di Napoli e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge n. 241/1990, sul presupposto del mancato rispetto del termine dallo stesso previsto, avendo il Prefetto della Provincia di Napoli, che aveva emanato l'ordinanza-ingiunzione opposta, fatto coincidere il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio con quello di prescrizione di cui all'art. 28 della legge n. 689/1981.

2. Con la seconda censura la ricorrente ha dedotto - con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., avendo la Corte di appello, nell'impugnata sentenza, rilevato la sussistenza della sua responsabilità con riferimento alla condotta di aver posseduto gli oggetti musicali in difetto di autorizzazione della S.I.A.E., nel mentre la contestazione atteneva alla ravvisata assenza di un contratto per la riproduzione e l'utilizzazione stipulato con la S.C.F. e alla mancata esibizione della documentazione amministrativa contabile attestante il pagamento dei relativi diritti connessi alla data della verbalizzazione.

3. Con il terzo mezzo la ricorrente ha prospettato la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 72, 171-ter e 174-bis della legge n. 633/1941 nonché dell'art. 7 del d.P.C.M. n. 338/2001, nonché l'omesso esame di un fatto decisivo per la definizione della controversia riferito alla mancata valutazione della circostanza che, al momento dell'accertamento, essa [OSCURATO:PERSONA] aveva già un rapporto in corso con la S.C.F.

4. Con la quarta ed ultima doglianza la ricorrente ha denunciato la violazione e/o falsa applicazione del principio del "favor rei", da ritenersi applicabile anche alle sanzioni amministrative che presentino determinati requisiti di afflittività, non avendo la Corte di appello rilevato l'applicabilità, nella fattispecie, della riduzione della sanzione irrogata ad un ventesimo dell'importo come determinato nell'ordinanza-ingiunzione ai sensi dell'art. 7, comma 17, della legge n. 112 del 3 maggio 2004.

5. Rileva il collegio che il primo motivo è manifestamente infondato, essendosi il giudice di appello correttamente uniformato all'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (v., tra le tante, a cominciare da Cass.

SU n. 9591/2006, Cass. n. 8763/2010 e, da ultimo, Cass. n. 31239/2021), alla stregua della quale la disposizione di cui all'art. 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, tanto nella sua originaria formulazione, applicabile "ratione temporis", secondo cui il procedimento amministrativo deve essere concluso entro il termine di trenta giorni, quanto nella formulazione risultante dalla modificazione apportata dall'art. 36-bis del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, secondo cui detto termine è di novanta giorni, nonostante la generalità del testo legislativo in cui è inserita, è incompatibile con i procedimenti regolati dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, che costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve.

6. Il secondo e terzo motivo, esaminabili congiuntamente in quanto connessi, sono anch'essi destituiti di fondamento e vanno, perciò, rigettati.

In primo luogo si osserva che è ravvisabile la denunciata violazione dell'art. 112 c.p.c., dal momento che nell'impugnata sentenza si attesta che - per come emergente dal verbale di accertamento e contestazione elevato nei confronti della società ricorrente - fosse rimasta comprovata, e tanto era sufficiente per ravvisare la violazione in questione, la circostanza che la società, all'atto del controllo, possedeva i supporti riportati nel verbale senza essere stata in grado, in quella sede, di esibire la necessaria documentazione idonea a riscontrare il tempestivo pagamento dei relativi diritti connessi, pagamento, invero, avvenuto dopo l'effettuazione dell'accertamento così come evincibile dalle date delle relative fatture, senza alcuna rilevanza della deduzione che gli stessi erano stati eseguiti in precedenza.

E' la stessa ricorrente, peraltro, che, a pag. 16 del ricorso, ammette tale circostanza, allegando che, all'atto dell'ispezione, si era riservata di produrre successivamente la documentazione, attestando, tuttavia, essa stessa di avervi provveduto ma producendo fatture posteriormente formate e, quindi, inidonee ad escludere la sussistenza della contestata violazione, non risultando, al momento del controllo, che i dovuti diritti erano stati tempestivamente pagati.

Occorre, poi, rilevare che il riferimento, operato nella sentenza di appello, al rapporto della società ricorrente con la SIAE non ha costituito ragione fondante del percorso logico-giuridico della decisione, nella quale - come detto e come già accertato con la sentenza di primo grado - invece è stato dato conto della violazione effettivamente contestata alla stessa ricorrente, ricondotta alla mancata osservanza degli artt. 72, lett. a), e 174-bis della legge n. 633/1941, nella loro versione antecedente al 29 aprile 2003, data di entrata in vigore delle modifiche intervenute per effetto del d.

Igs. n. 68 del 2003, poiché la violazione era stata accertata nel 2002 e dovendosi applicare il principio generale del "tempus regit actum".

7. E', invece, fondato il quarto ed ultimo motivo - riferito all'applicabilità dell'evocato disposto dell'art. 7, comma 17, della legge 3 maggio 2004, n. 112 - per le ragioni che seguono.

Innanzitutto, bisogna dar conto che, nel caso di specie, costituiscono dati incontroversi che: - la violazione è stata accertata il 20 novembre 2002 e, quindi, prima che venissero modificati gli artt. 72 e 174-bis della legge n. 633/1941 ad opera del d.

Igs. 9 aprile 2003, n. 68; - il pagamento del diritti connessi legittimanti la distribuzione e commercializzazione dei supporti di cui al verbale di contestazione era avvenuto successivamente all'accertamento con il riscontro delle relative fatture acquisite al giudizio, sui presupposti che la società ricorrente era comunque munita di regolare licenza SIAE, che aveva concluso nel 2001 un accordo con la SCF sul diritto di riproduzione ed utilizzazione dei fonogrammi ai sensi degli artt. 72 e 73 della citata legge n. 633/1941 e che aveva, poi, stipulato uno specifico contratto con la SCF nel 2003 (in attuazione di detto accordo); - l'opposta ordinanza-ingiunzione era stata emanata il 31 ottobre 2007 entro il termine quinquennale di cui all'art. 28 della legge n. 689/1981.

Orbene, con l'art. 7, comma 17, della legge 3 maggio 2004, n. 112 (in vigore dal 5 maggio 2004) è stato previsto che le sanzioni amministrative irrogate a imprese radiofoniche o televisive locali ai sensi dell'articolo 174-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dall'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, avrebbero dovuto essere ridotte come segue, qualora l'impresa radiofonica o televisiva locale avesse provveduto a regolarizzare entro la data di entrata in vigore della stessa legge la propria posizione relativamente alla violazione contestata: (...) riduzione a un decimo dell'importo minimo qualora le sanzioni amministrative contestate siano di importo inferiore o pari a 50.000 euro; riduzione a un ventesimo dell'importo minimo qualora le sanzioni amministrative contestate siano di importo eccedente 50.000 euro (...).

Pertanto, si deve ritenere che - a fronte di tale inequivoco disposto (sopravvenuto prima dell'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione) e dell'avvenuta constatazione dell'antecedente intervenuto pagamento dei relativi diritti in favore del Consorzio fonografici SCF (da cui la regolarizzazione degli obblighi tutelati dalla contestata violazione) - il Prefetto avrebbe dovuto irrogare la sanzione rideterminandola "in melius" rispetto al previgente trattamento sulla base proprio dell'applicazione immediata del sopravvenuto art. 7 (recante "Principi generali in materia di emittenza radiotelevisiva di ambito locale"), comma 17, della legge n. 112 del 2004 (già vigente infatti all'atto dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione con la quale, invece, venne applicata la sanzione sulla base della precedente disciplina normativa e non venendo, per tale profilo, in discussione il principio del "tempus regit actum"), ponente riferimento proprio alla rideterminazione, nella precisata misura percentuale ridotta, delle sanzioni amministrative rispetto a quella come già prevista dall'art. 174-bis della legge n. 633/1941.

8. in definitiva, quindi, previo rigetto dei primi tre motivi, va accolto il quarto in relazione alla ritenuta applicabilità - ai fini della quantificazione della sanzione legittimamente irrogabile - del suddetto art. 7, comma 17, della legge n. 112/2004, con la conseguente cassazione dell'impugnata sentenza in relazione, per l'appunto, alla censura valutata come fondata ed il derivante rinvio della causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che - nell'uniformasi al citato principio di diritto circa l'applicabilità nel caso di specie dell'indicato art. 7, comma 17, della legge n. 112/2004 e procedendo, quindi, alla rideterminazione ridotta della sanzione in conformità allo stesso - provvederà anche alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo del ricorso e rigetta i primi tre; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA Sanzioni sul ricorso (iscritto al N.R.G. 25301/2017) proposto da: amministrative [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante "pro tempore", rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in Roma, Piazza del Popolo, n. 18; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Prefetto "pro tempore", e AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante "pro-tempore", rappresentati e difesi "ex lege" dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliate presso i suoi Uffici, in Roma, v. dei Portoghesi, n. 12; - controricorrenti- avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 3898/2016 (pubblicata in data 3 novembre 2016); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 9 dicembre 2002 la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva ricorso in via amministrativa avverso il verbale di accertamento elevato dal Nucleo provinciale della Guardia di finanza di Napoli e notificatogli ai sensi della legge n. 689/1981 in relazione alla violazione dell'art. 174-bis della legge n. 633 del 1941. [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, con ordinanza del 31 ottobre 2007, disponeva l'archiviazione del procedimento con riferimento alla contestazione riguardanti 18 programmi software, mentre, con A. riguardo all'avvenuta constatazione del possesso di 1798 file musicali in formato MP3 e di 587 CD masterizzati, irrogava la sanzione amministrativa complessiva di euro 591.293,25, per violazione degli artt. 72 lett. a) e 174-bis della citata legge n. 633/1941, in quanto la citata società non era stata in grado, all'atto dell'indicato accertamento, di esibire la documentazione amministrativa contabile attestante il pagamento dei relativi diritti connessi. 2. Decidendo sulla conseguente opposizione avverso l'adottata ordinanza-ingiunzione, il Tribunale di Noia, nella contumacia dell'opposta [OSCURATO:PERSONA], la rigettava con sentenza n. 1175/2011. 3. Pronunciando sull'appello formulato dalla società soccombente, cui resisteva l'appellata [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, la Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 3898/2016 (pubblicata il 3 novembre 2016), rigettava il gravame, rilevando l'infondatezza di tutti i motivi. A sostegno dell'adottata decisione, la Corte partenopea rigettava, innanzitutto, la doglianza riferita all'assunta violazione dell'art. 2, comma 3, della legge n. 241/1990 perché - per giurisprudenza consolidata - il relativo termine è inapplicabile in tema di prneedirriento sanìionatorio amministrativo. Nei merito torifermava la susuisten±A dell'infrazione contestata all'appellante ritenendo irrilevante la produzione di fatture formate posteriormente all'accertamento comprovanti il sopravvenuto pagamento dei diritti connessi spettanti ai produttori di fonogrammi ai sensi dell'art. 72 della legge n. 633/1941. Infine, rilevava l'insussistenza dei presupposti di legge per ridurre la sanzione irrogata. 4. Contro la citata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, riferito a quattro motivi, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.. Hanno resistito con un unico controricorso l'Ufficio territoriale del Governo di Napoli e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge n. 241/1990, sul presupposto del mancato rispetto del termine dallo stesso previsto, avendo il Prefetto della Provincia di Napoli, che aveva emanato l'ordinanza-ingiunzione opposta, fatto coincidere il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio con quello di prescrizione di cui all'art. 28 della legge n. 689/1981. 2. Con la seconda censura la ricorrente ha dedotto - con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., avendo la Corte di appello, nell'impugnata sentenza, rilevato la sussistenza della sua responsabilità con riferimento alla condotta di aver posseduto gli oggetti musicali in difetto di autorizzazione della S.I.A.E., nel mentre la contestazione atteneva alla ravvisata assenza di un contratto per la riproduzione e l'utilizzazione stipulato con la S.C.F. e alla mancata esibizione della documentazione amministrativa contabile attestante il pagamento dei relativi diritti connessi alla data della verbalizzazione. 3. Con il terzo mezzo la ricorrente ha prospettato la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 72, 171-ter e 174-bis della legge n. 633/1941 nonché dell'art. 7 del d.P.C.M. n. 338/2001, nonché l'omesso esame di un fatto decisivo per la definizione della controversia riferito alla mancata valutazione della circostanza che, al momento dell'accertamento, essa [OSCURATO:PERSONA] aveva già un rapporto in corso con la S.C.F. 4. Con la quarta ed ultima doglianza la ricorrente ha denunciato la violazione e/o falsa applicazione del principio del "favor rei", da ritenersi applicabile anche alle sanzioni amministrative che presentino determinati requisiti di afflittività, non avendo la Corte di appello rilevato l'applicabilità, nella fattispecie, della riduzione della sanzione irrogata ad un ventesimo dell'importo come determinato nell'ordinanza-ingiunzione ai sensi dell'art. 7, comma 17, della legge n. 112 del 3 maggio 2004. 5. Rileva il collegio che il primo motivo è manifestamente infondato, essendosi il giudice di appello correttamente uniformato all'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (v., tra le tante, a cominciare da Cass. SU n. 9591/2006, Cass. n. 8763/2010 e, da ultimo, Cass. n. 31239/2021), alla stregua della quale la disposizione di cui all'art. 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, tanto nella sua originaria formulazione, applicabile "ratione temporis", secondo cui il procedimento amministrativo deve essere concluso entro il termine di trenta giorni, quanto nella formulazione risultante dalla modificazione apportata dall'art. 36-bis del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, secondo cui detto termine è di novanta giorni, nonostante la generalità del testo legislativo in cui è inserita, è incompatibile con i procedimenti regolati dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, che costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve. 6. Il secondo e terzo motivo, esaminabili congiuntamente in quanto connessi, sono anch'essi destituiti di fondamento e vanno, perciò, rigettati. In primo luogo si osserva che è ravvisabile la denunciata violazione dell'art. 112 c.p.c., dal momento che nell'impugnata sentenza si attesta che - per come emergente dal verbale di accertamento e contestazione elevato nei confronti della società ricorrente - fosse rimasta comprovata, e tanto era sufficiente per ravvisare la violazione in questione, la circostanza che la società, all'atto del controllo, possedeva i supporti riportati nel verbale senza essere stata in grado, in quella sede, di esibire la necessaria documentazione idonea a riscontrare il tempestivo pagamento dei relativi diritti connessi, pagamento, invero, avvenuto dopo l'effettuazione dell'accertamento così come evincibile dalle date delle relative fatture, senza alcuna rilevanza della deduzione che gli stessi erano stati eseguiti in precedenza. E' la stessa ricorrente, peraltro, che, a pag. 16 del ricorso, ammette tale circostanza, allegando che, all'atto dell'ispezione, si era riservata di produrre successivamente la documentazione, attestando, tuttavia, essa stessa di avervi provveduto ma producendo fatture posteriormente formate e, quindi, inidonee ad escludere la sussistenza della contestata violazione, non risultando, al momento del controllo, che i dovuti diritti erano stati tempestivamente pagati. Occorre, poi, rilevare che il riferimento, operato nella sentenza di appello, al rapporto della società ricorrente con la SIAE non ha costituito ragione fondante del percorso logico-giuridico della decisione, nella quale - come detto e come già accertato con la sentenza di primo grado - invece è stato dato conto della violazione effettivamente contestata alla stessa ricorrente, ricondotta alla mancata osservanza degli artt. 72, lett. a), e 174-bis della legge n. 633/1941, nella loro versione antecedente al 29 aprile 2003, data di entrata in vigore delle modifiche intervenute per effetto del d. Igs. n. 68 del 2003, poiché la violazione era stata accertata nel 2002 e dovendosi applicare il principio generale del "tempus regit actum". 7. E', invece, fondato il quarto ed ultimo motivo - riferito all'applicabilità dell'evocato disposto dell'art. 7, comma 17, della legge 3 maggio 2004, n. 112 - per le ragioni che seguono. Innanzitutto, bisogna dar conto che, nel caso di specie, costituiscono dati incontroversi che: - la violazione è stata accertata il 20 novembre 2002 e, quindi, prima che venissero modificati gli artt. 72 e 174-bis della legge n. 633/1941 ad opera del d. Igs. 9 aprile 2003, n. 68; - il pagamento del diritti connessi legittimanti la distribuzione e commercializzazione dei supporti di cui al verbale di contestazione era avvenuto successivamente all'accertamento con il riscontro delle relative fatture acquisite al giudizio, sui presupposti che la società ricorrente era comunque munita di regolare licenza SIAE, che aveva concluso nel 2001 un accordo con la SCF sul diritto di riproduzione ed utilizzazione dei fonogrammi ai sensi degli artt. 72 e 73 della citata legge n. 633/1941 e che aveva, poi, stipulato uno specifico contratto con la SCF nel 2003 (in attuazione di detto accordo); - l'opposta ordinanza-ingiunzione era stata emanata il 31 ottobre 2007 entro il termine quinquennale di cui all'art. 28 della legge n. 689/1981. Orbene, con l'art. 7, comma 17, della legge 3 maggio 2004, n. 112 (in vigore dal 5 maggio 2004) è stato previsto che le sanzioni amministrative irrogate a imprese radiofoniche o televisive locali ai sensi dell'articolo 174-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dall'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, avrebbero dovuto essere ridotte come segue, qualora l'impresa radiofonica o televisiva locale avesse provveduto a regolarizzare entro la data di entrata in vigore della stessa legge la propria posizione relativamente alla violazione contestata: (...) riduzione a un decimo dell'importo minimo qualora le sanzioni amministrative contestate siano di importo inferiore o pari a 50.000 euro; riduzione a un ventesimo dell'importo minimo qualora le sanzioni amministrative contestate siano di importo eccedente 50.000 euro (...). Pertanto, si deve ritenere che - a fronte di tale inequivoco disposto (sopravvenuto prima dell'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione) e dell'avvenuta constatazione dell'antecedente intervenuto pagamento dei relativi diritti in favore del Consorzio fonografici SCF (da cui la regolarizzazione degli obblighi tutelati dalla contestata violazione) - il Prefetto avrebbe dovuto irrogare la sanzione rideterminandola "in melius" rispetto al previgente trattamento sulla base proprio dell'applicazione immediata del sopravvenuto art. 7 (recante "Principi generali in materia di emittenza radiotelevisiva di ambito locale"), comma 17, della legge n. 112 del 2004 (già vigente infatti all'atto dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione con la quale, invece, venne applicata la sanzione sulla base della precedente disciplina normativa e non venendo, per tale profilo, in discussione il principio del "tempus regit actum"), ponente riferimento proprio alla rideterminazione, nella precisata misura percentuale ridotta, delle sanzioni amministrative rispetto a quella come già prevista dall'art. 174-bis della legge n. 633/1941. 8. in definitiva, quindi, previo rigetto dei primi tre motivi, va accolto il quarto in relazione alla ritenuta applicabilità - ai fini della quantificazione della sanzione legittimamente irrogabile - del suddetto art. 7, comma 17, della legge n. 112/2004, con la conseguente cassazione dell'impugnata sentenza in relazione, per l'appunto, alla censura valutata come fondata ed il derivante rinvio della causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che - nell'uniformasi al citato principio di diritto circa l'applicabilità nel caso di specie dell'indicato art. 7, comma 17, della legge n. 112/2004 e procedendo, quindi, alla rideterminazione ridotta della sanzione in conformità allo stesso - provvederà anche alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il quarto motivo del ricorso e rigetta i primi tre; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di