CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33518/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova del 09/12/2021 che ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa città in data 02/04/2019, con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia in oridne al reato di cui ai capi A) (art. 474 cod. pen.) e B) (art. 648, comma 2, cod. pen.). Al riguardo, il ricorrente deduce un unico motivo di ricorso, con cui lamenta l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla richiesta di assoluzione nonché con riferimento alla richiesta di conversione della pena ai sensi dell'art. 53 ss. della L. n. 689/1981. La censura avente riguardo alla richiesta di assoluzione per grossolanità della contraffazione è vietata dalla legge in sede di legittimità in quanto generica, aspecifica e meramente riproduttiva di profili di censura già vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette di confrontarsi. Anzitutto, il ricorso non specifica gli elementi di fatto sulla scorta dei quali i marchi contraffatti assumerebbero le asserite caratteristiche di "inidoneità" delle merci a trarre in inganno il consumatore ex art. 49 cod. pen. Né la genericità della doglianza può essere colmata mediante l'altrettanto generico riferimento alla categoria degli elementi processuali, essendo preclusa in questa sede la rilettura dei dati probatori. Inoltre, la censura in esame non considera, per come precisato dalla Corte di merito, che nel caso in esame ciò che rileva non è la generica idoneità all'inganno della condotta, bensì soltanto l'idoneità di un documento o di un marchio, o di una qualsiasi comunicazione, ad assumere un significato descrittivo non corrispondente ai fatti. Come correttamente rilevato dal giudice del gravame, dunque, in tal senso acquisisce incisività solo il rilievo circa l'idoneità del marchio contraffatto a far falsamente apparire quel prodotto come proveniente da un determinato produttore. La doglianza inerente alla mancata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria è manifestamente infondata in quanto la lettura della pronuncia impugnata dimostra l'esistenza di un apparato motivazionale congruo e scevro da vizi logici, nonché conforme all'esauriente disamina delle deduzioni difensive sul punto. Infatti, la Corte territoriale ha negato la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria invocata dalla difesa con l'atto d'appello sulla scorta della rilevata assenza di alcun elemento positivo idoneo a giustificare un trattamento maggiormente favorevole al condannato e/o una prognosi positiva nei confronti dello stesso, facendo corretta applicazione del disposto dell'art. 58, comma 2, della L. 689/1991, che vieta la sostituzione della pena detentiva quanto vi siano elementi tali da far presumere che le prescrizioni non saranno adempite dal condannato. 2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle am