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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03930/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso.

Rilevato che il primo motivo - avente ad oggetto la penale responsabilità - è interamente versato in fatto, a fronte di una congrua motivazione fornita, sul punto dalla Corte di appello (pagg. 1-3).

Osservato che il secondo e il terzo motivo - aventi ad oggetto la pena - sono riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pagg. 3 e 4), così come il quarto motivo, avente ad oggetto la sospensione condizionale della pena, (vedi pag. 4).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibili con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso. Rilevato che il primo motivo - avente ad oggetto la penale responsabilità - è interamente versato in fatto, a fronte di una congrua motivazione fornita, sul punto dalla Corte di appello (pagg. 1-3). Osservato che il secondo e il terzo motivo - aventi ad oggetto la pena - sono riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pagg. 3 e 4), così come il quarto motivo, avente ad oggetto la sospensione condizionale della pena, (vedi pag. 4). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibili con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/0
Sentenza Cassazione n. 03930/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris