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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40602/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna il 15.07.2022 ha confermato la pronuncia di primo grado, emessa in data 09.09.2021 dal Gip del Tribunale di Ferrara, che aveva dichiarato colpevole l'imputato dei delitti previsti e puniti dagli artt. 81 comma 2, 110, 56, 624-bis, 625 n. 2 e 5 cod. pen. di cui al capo a); dall'art.337 cod. pen. di cui al capo b); dagli artt. 582, 585, 576 comma 1 n.5-bis cod. pen. di cui al capo c); dall'art.4 1.110/75 di cui al capo d) e lo aveva condannato - riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione e concesse le attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen., poste in rapporto di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti - alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt.133 e 81 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione alla comparazione tra attenuanti e aggravanti e agli aumenti per la continuazione rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.

Pen., rimanendo pertanto essa insindacabile nella presente sede ove assentita da congrua motivazione; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 1 e 2 della sentenza impugnata in cui sono, tra l'altro, indicate le specifiche ragioni che hanno indotto a individuare la pena base, gli aumenti per la continuazione (evidenziando per un verso che in realtà anzi il giudice di merito aveva errato a vantaggio dell'imputato nel concedere le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza a fronte del divieto posto al riguardo dal medesimo art. 624 bis, e per altro verso che la resipiscenza sottolineata dal difensore si fosse esaurita nel chiedere scusa dell'accaduto senza che l'imputato avesse mostrato concreti segnali di effettiva presa di distanza dall'ambiente criminale essendo rimasto ignoto il concorrente nel reato che è riuscito a sfuggire all'arresto); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna il 15.07.2022 ha confermato la pronuncia di primo grado, emessa in data 09.09.2021 dal Gip del Tribunale di Ferrara, che aveva dichiarato colpevole l'imputato dei delitti previsti e puniti dagli artt. 81 comma 2, 110, 56, 624-bis, 625 n. 2 e 5 cod. pen. di cui al capo a); dall'art.337 cod. pen. di cui al capo b); dagli artt. 582, 585, 576 comma 1 n.5-bis cod. pen. di cui al capo c); dall'art.4 1.110/75 di cui al capo d) e lo aveva condannato - riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione e concesse le attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen., poste in rapporto di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti - alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt.133 e 81 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione alla comparazione tra attenuanti e aggravanti e agli aumenti per la continuazione rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. Pen., rimanendo pertanto essa insindacabile nella presente sede ove assentita da congrua motivazione; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 1 e 2 della sentenza impugnata in cui sono, tra l'altro, indicate le specifiche ragioni che hanno indotto a individuare la pena base, gli aumenti per la continuazione (evidenziando per un verso che in realtà anzi il giudice di merito aveva errato a vantaggio dell'imputato nel concedere le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza a fronte del divieto posto al riguardo dal medesimo art. 624 bis, e per altro verso che la resipiscenza sottolineata dal difensore si fosse esaurita nel chiedere scusa dell'accaduto senza che l'imputato avesse mostrato concreti segnali di effettiva presa di distanza dall'ambiente criminale essendo rimasto ignoto il concorrente nel reato che è riuscito a sfuggire all'arresto); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il
Sentenza Cassazione n. 40602/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris