Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 novembre 2023

Cassazione n. 02020/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a CATANIA avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania che, in sede di riesame, ha riformato l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Catania, sostituendo con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria la misura cautelare della custodia in carcere originariamente disposta per il reato di usura aggravata.

Deduce:

1. Vizio di motivazione con riguardo all'aggravante dello stato di bisogno.

Con un unico motivo d'impugnazione il ricorrente sostiene che il Tribunale ha ritenuto con motivazione inadeguata la sussistenza dell'aggravante dello stato di bisogno.

Si assume l'insussistenza dell'aggravante. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché aspecifico e per carenza d'interesse.ik c),1nJ\

1.1. Va rilevato, anzitutto, che Va rimarcato, invero, che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi, in forza del quale il ricorrente ha l'onere di dedurre non soltanto le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

Indicazione del tutto mancante nell'impugnazione in esame, dal che discende che il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen..

1.2. A ciò si aggiunga che il ricorrente si limita a dedurre la non configurabilità dell'aggravante dello stato di bisogno, senza tuttavia rappresentare quali conseguenze -in punto di sopravvivenza della misura cautelare ovvero di elisione delle esigenze cautelari- provocherebbe l'accoglimento del motivo.

A fronte di tale evenienza, va ricordato che «In tema di procedimento cautelare, sussiste l'interesse concreto e attuale dell'indagato alla proposizione del riesame o del ricorso per cassazione quando l'impugnazione sia volta ad ottenere l'esclusione di un'aggravante ovvero una diversa qualificazione giuridica del fatto, nel solo caso in cui ciò incida sull'"an" o sul "quomodo" della misura. (Fattispecie relativa ad associazione per delinquere di tipo mafioso, in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso, in quanto finalizzato alla sola esclusione del ruolo apicale dell'indagato all'interno del sodalizio, elemento privo di riflessi sui presupposti della misura cautelare e sulla sua durata)», (Sez. 2 - , Sentenza n. 17366 del 21/12/2022 Cc., dep. il 2023, Rena, Rv. 284489 — 01).

Alla luce di ciò, la già evidenziata mancanza di alcuna precisazione circa l'incidenza che avrebbe l'esclusione dell'aggravante dello stato di bisogno nell'an o nel quomodo della misura conduce all'inammissibilità del ricorso.

2. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 16 novembre 2023 .I1Cars

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a CATANIA avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania che, in sede di riesame, ha riformato l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Catania, sostituendo con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria la misura cautelare della custodia in carcere originariamente disposta per il reato di usura aggravata. Deduce: 1. Vizio di motivazione con riguardo all'aggravante dello stato di bisogno. Con un unico motivo d'impugnazione il ricorrente sostiene che il Tribunale ha ritenuto con motivazione inadeguata la sussistenza dell'aggravante dello stato di bisogno. Si assume l'insussistenza dell'aggravante. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché aspecifico e per carenza d'interesse.ik c),1nJ\ 1.1. Va rilevato, anzitutto, che Va rimarcato, invero, che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi, in forza del quale il ricorrente ha l'onere di dedurre non soltanto le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Indicazione del tutto mancante nell'impugnazione in esame, dal che discende che il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.. 1.2. A ciò si aggiunga che il ricorrente si limita a dedurre la non configurabilità dell'aggravante dello stato di bisogno, senza tuttavia rappresentare quali conseguenze -in punto di sopravvivenza della misura cautelare ovvero di elisione delle esigenze cautelari- provocherebbe l'accoglimento del motivo. A fronte di tale evenienza, va ricordato che «In tema di procedimento cautelare, sussiste l'interesse concreto e attuale dell'indagato alla proposizione del riesame o del ricorso per cassazione quando l'impugnazione sia volta ad ottenere l'esclusione di un'aggravante ovvero una diversa qualificazione giuridica del fatto, nel solo caso in cui ciò incida sull'"an" o sul "quomodo" della misura. (Fattispecie relativa ad associazione per delinquere di tipo mafioso, in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso, in quanto finalizzato alla sola esclusione del ruolo apicale dell'indagato all'interno del sodalizio, elemento privo di riflessi sui presupposti della misura cautelare e sulla sua durata)», (Sez. 2 - , Sentenza n. 17366 del 21/12/2022 Cc., dep. il 2023, Rena, Rv. 284489 — 01). Alla luce di ciò, la già evidenziata mancanza di alcuna precisazione circa l'incidenza che avrebbe l'esclusione dell'aggravante dello stato di bisogno nell'an o nel quomodo della misura conduce all'inammissibilità del ricorso. 2. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 novembre 2023 .I1Cars
Sentenza Cassazione n. 02020/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris