CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 35009/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Giovanni B. Bertolini, cheha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, deliberando infunzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di NicolaCarfora dirideterminazione in anni trenta di reclusione della pena dell’ergastolo inflittaglidalla Corte di assise di appello di Napoli con sentenza del 15 gennaio 2003,irrevocabile dal 22 aprile 2004, per il delitto di omicidio pluriaggravato e per reatiin materia di armi commessi nell’anno 1996.L’istante invocava l’applicazione della pena temporanea in ossequio alprincipio di legalità convenzionale sancito dell’art. 7 CEDU, come interpretatonella sentenza della Corte EDU del 17/09/2009, Scoppola c. Italia, e inconseguenza della declaratoria d’illegittimità costituzionale, di cui alla sentenzadella Corte costituzionale n. 210 del 2013, dell’articolo 7, comma 1, del d.l. 24novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio2001, n. 4, che, nel dichiarato intento di dare una interpretazione autentica alsecondo periodo dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dallalegge 16 dicembre 1999, n. 479, aveva determinato, con effetto retroattivo, lacondanna all’ergastolo di imputati che, ammessi al rito speciale durante lavigenza del precedente testo della disposizione del codice di rito, avrebberodovuto essere condannati alla pena di trenta anni di reclusione.La Corte territoriale ha rilevato che Carfora, pur potendo accedere in sede diudienza preliminare al rito abbreviato secondo la disciplina più favorevoleantecedente all’entrata in vigore della disposizione dichiarata incostituzionale,non aveva formulato alcuna richiesta in tal senso.2. Avverso l'ordinanza il difensore dell’interessato ha proposto ricorso percassazione, articolando un unico motivo, con cui ha eccepito violazione di legge evizio di motivazione.Premesso che alla data di celebrazione dell’udienza preliminare era giàvigente l’art. 7 d.l. n. 341 del 2000, ha dedotto che Carfora non aveva richiestodi essere ammesso al giudizio abbreviato, non potendo aspirare alla sostituzionedella pena perpetua con la pena temporanea.Si è doluto pertanto che gli sia stato impedito in concreto l’accesso al ritospeciale in conformità al principio di legalità convenzionale, richiamandoprecedenti della Corte EDU, e ha lamentato disparità di trattamento rispetto aicondannati che avevano beneficiato della predetta sostituzione in sede esecutiva,avendo subito l’applicazione retroattiva della più severa disciplina introdottadall’art. 7 d.l. n. 341 del 2000.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non merita accoglimento.2. Con la nota sentenza n. 18821 del 24/10/2013, dep. 2014, Ercolano, Rv.258650 - 01, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito i presupposti perl’applicazione in sede esecutiva dell’art. 7 CEDU in conseguenza delladeclaratoria di incostituzionalità dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 341 del 2000,sancendo il principio secondo cui «Non può essere ulteriormente eseguita, madeve essere sostituita con quella di anni trenta di reclusione, la penadell’ergastolo inflitta in applicazione dell’art. 7, comma primo, D.L. n. 341 del2000 all’esito di giudizio abbreviato richiesto dall’interessato nella vigenzadell’art. 30, comma primo, lett. b), legge n. 479 del 1999 - il quale disponeva,per il caso di accesso al rito speciale, la sostituzione della sanzione detentivaperpetua con quella temporanea nella misura precisata -, anche se la condanna èdivenuta irrevocabile prima della dichiarazione di illegittimità della disposizionepiù rigorosa, pronunciata per violazione dell’art. 117 Cost. in riferimento all’art.7, par. 1, della [OSCURATO:PERSONA], laddove riconosce il diritto dell’interessato abeneficiare del trattamento "intermedio" più favorevole, in quanto il divieto didare esecuzione ad una sanzione penale contemplata da una norma dichiarataincostituzionale dal Giudice delle leggi esprime un valore che prevale su quellodella intangibilità del giudicato e trova attuazione nell’art. 30, quarto comma,della legge 11 marzo 1953, n. 87».Ai fini della risoluzione del problema di diritto intertemporale, volto aindividuare la disciplina applicabile tra quelle succedutesi nel tempo, l’autorevoleconsesso ha richiamato il principio stabilito da Sez. U, n. 34233 del 19/04/2012,Giannone, Rv. 252932 – 01, a tenore del quale l’individuazione deve avvenirecoordinando il dato normativo relativo alla prevista sostituzione di pena con lemodalità e con i tempi di accesso al rito abbreviato, da cui direttamente deriva,in base alla legge vigente al momento, il trattamento sanzionatorio da applicare,non potendo aversi riguardo soltanto alla data di commissione dei reati e agliinterventi legislativi susseguitisi in materia di pena da infliggere all’esito delgiudizio abbreviato: come sottolineato da Sez. U, Giannone, «l’individuazionedella pena sostitutiva da applicare, in sede di giudizio abbreviato, per i reatipunibili in astratto con l’ergastolo, senza o con isolamento diurno, è, per cosìdire, condizionata al verificarsi di una fattispecie complessa, integrata dallacommissione di tale tipo di reati e dalla richiesta di accesso al rito speciale daparte dell’interessato, elementi questi che, in quanto inscindibilmente connessitra loro, devono concorrere entrambi, perché possa trovare applicazione, in casodi condanna, la comminatoria punitiva prevista dalla legge in vigore al momentodella richiesta».In ossequio ai richiamati principi l’applicazione della disciplina più favorevoleprevista dalla legge n. 479 del 1999 presuppone che l’interessato durante lavigenza della lex mitior intermedia, vale a dire tra il 2 gennaio e il 23 novembre2000, abbia chiesto l’accesso al rito semplificato, potendo solo in tal casoconcretizzarsi il rischio che l’eventuale lunghezza del processo si traduca in unpregiudizio per l’imputato, esposto all’irrogazione di una condanna più severarispetto quella che poteva legittimamente attendersi al momento dellapresentazione della richiesta (cfr. Sez. 1, n. 11916 del 21/11/2018, dep. 2019,Montenegro, Rv. 275324 – 01, secondo cui «a seguito della sentenza dellaGrande Chambre della Corte europea dei diritti dell’Uomo n. 10249/03 del 17settembre 2009, nel caso Scoppola contro Italia, il condannato con sentenzapassata in giudicato può richiedere in sede esecutiva la riduzione della pena exart. 442 cod. proc. pen. a condizione che sia stato ammesso al giudizioabbreviato e che la sentenza di condanna sia stata emessa all’esito di talegiudizio»; conforme già Sez. 1, n. 4075 del 04/12/2012, dep. 2013, Amato, Rv.254212 - 01).Nel caso in esame, non ricorre la fattispecie complessa individuata dalleSezioni Unite, atteso che alcuna richiesta di giudizio abbreviato è stata formulatadall’imputato.Non è pertanto ravvisabile la denunciata disparità di trattamento rispetto aicondannati che hanno fruito della sostituzione della pena detentiva perpetua inquella temporanea in conseguenza della declaratoria d’illegittimità costituzionaledi cui alla sentenza n. 210 del 2013, sul dirimente rilievo che, in ragione dellamancata proposizione della richiesta di giudizio abbreviato nel periodo di vigenzadella lex mitior, non risulta essere stato mai acquisito nel patrimonio giuridico delsoggetto interessato il diritto ad essere giudicato con detto rito sulla base delladisciplina recata dalla legge n. 479 del 1999.Tanto meno introduce argomenti a supporto della tesi difensiva il richiamatoprecedente della Corte EDU del 04/06/2024, Cotena c. Italia, con cui è statodichiarato irricevibile, perché tardivo, il ricorso del condannato, nei confronti delquale era stata rigettata dal giudice dell’esecuzione la richiesta di riduzione insede esecutiva ad anni trenta di reclusione della pena dell’ergastolo, avendo eglipresentato la domanda di essere processato con il giudizio abbreviato in epoca incui era già vigente l’art. 7 d.l. n. 341 del 2000.3. Alla stregua delle considerazioni esposte il ricorso va rigettato e ilricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 15/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]