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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 46764/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore dell'imputato avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si riporta ai motivi chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. La CORTE DI APPELLO di ROMA, con sentenza in data 5/03/2020- dep. 3/06/2020, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di ROMA in data 4/12/2018, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] Emanuele a pena di giustizia per i reati, riuniti per continuazione, di furto aggravato di energia elettrica (capo a) e di ricettazione di un motoveicolo BMW (capo b), commessi a ROMA il 12 settembre 2018, riconosciute le attenuanti generiche, prevalenti sull'aggravante e sulla recidiva contestate.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce i seguenti motivi: - come primo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. c) in relazione agli art. 178 e 179 cod. proc. pen.

Ricostruisce la vicenda processuale e ricorda di essere stato tratto in arresto soltanto per il reato sub a), ed esclusivamente per esso condotto dal P.M. davanti al TRIBUNALE per l'udienza di convalida, e per essere di conseguenza giudicato nelle forme del rito direttissimo.

Non era stato invece arrestato per il reato sub b), tanto che la celebrazione col rito direttissimo era stata subordinata per la seconda imputazione al 'consenso dell'imputato', che era stato espressamente negato prima del giudizio di convalida.

Posto che l'interrogatorio ai fini della convalida era avvenuto solo per l'illecito sub a), era evidente che il P.M. avesse esercitato l'azione penale per il furto, ma non per la ricettazione.

Già nell'atto di appello il ricorrente aveva contestato che, dopo che egli aveva optato per il rito abbreviato, il P.M. non aveva mosso ulteriore contestazione per l'illecito sub b), e tuttavia per questa seconda ipotesi di reato il Giudice non aveva proceduto separatamente: la sentenza di appello ha ritenuto tutto ciò non irrituale perché alla prima udienza del giudizio abbreviato il difensore aveva chiesto un termine per produrre documentazione e dal verbale dell'udienza di rinvio, il [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla presenza dell'imputato, risulta sia il P.M. che il difensore avevano concluso anche in relazione al reato sub b), e per questo nessuna nullità doveva ritenersi verificata quanto all'esercizio dell'azione penale da parte del P.M.

Ad avviso del ricorrente, sarebbe non rilevante 'come' le parti hanno concluso, bensì che il giudizio abbreviato sia stato definito anche per un reato che il P.M. non aveva mai formalmente contestato, e quindi in carenza del formale esercizio dell'azione penale, e pertanto in violazione del disposto di cui agli art. 178 co. 1 lett. b) e 179 cod. proc. pen.; - come secondo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

Censura che non sia stata esclusa l'aggravante di cui all'art. 625 co. 2 cod. pen., dal momento che l'istruttoria dibattimentale non aveva fatto emergere rotture o danneggiamenti, e la forzatura di cui all'imputazione in realtà avrebbe costituito soltanto una presunzione a posteriori della polizia giudiziaria; - come terzo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., posto che l'energia elettrica illecitamente sottratta in realtà era quella destinata a caricare la batteria dello scooter in possesso dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile.

1. È manifestamente infondato il primo motivo proposto.

L'orientamento di questa S.C. (cf.

Sez. 5 sentenza n. 26818 del 10/03/2016 dep. 28/06/2016 Rv. 267891 imputato [OSCURATO:PERSONA]) è nel senso che "l'irrituale instaurazione del giudizio direttissimo determina una nullità relativa, che, ai sensi dell'art. 452, comma primo, cod. proc. pen., deve essere eccepita nel giudizio di primo grado ed eventualmente riproposta in sede di impugnazione. (Nella specie, la Corte ha rigettato il motivo di ricorso constatando la mancata eccezione di parte ...)".

In termini analoghi, in precedenza, Sez. 5 n. 8419 del 15/06/1992 [OSCURATO:PERSONA]. 191494.

Nel caso di specie, la scansione processuale ha visto: - il 13/09/2018 la citazione dell'imputato a giudizio direttissimo da parte del P.M. per il furto aggravato, con la contestazione suppletiva della ricettazione, subordinando la celebrazione col medesimo rito al consenso dell'imputato; - in pari data, dapprima l'udienza convalida, e a seguire l'udienza per il giudizio direttissimo, durante il quale l'imputato dichiarava di non prestare consenso a essere processato per direttissima anche in relazione al reato sub b); _ l'imputato proponeva richiesta di giudizio abbreviato, sempre limitatamente al reato sub a), condizionato alla produzione di documenti sul suo stato salute e sulla sua condizione personale, e a tale fine il difensore chiedeva un rinvio, che veniva concesso; il giudizio si celebrava nelle forme del rito abbreviato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], una volta acquisiti i documenti, e quindi una volta adempiuta la condizione richiesta.

A conclusione dell'udienza il P.M. rassegnava le conclusioni anche per il delitto sub b), e il difensore pure concludeva per la ricettazione, oltre che per il furto, senza sollevare alcuna eccezione, tanto'è che sollecitava il riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 co. 2 cod. pen.; _ l'eccezione veniva formulata solo con l'atto di appello, pertanto tardivamente, trattandosi di nullità relativa, rispetto alla quale la difesa aveva mostrato acquiescenza nell'udienza di discussione, a prescindere dall'originario diniego del consenso dell'imputato a che si procedesse col rito direttissimo pure per la ricettazione, in qualche modo superando quel dissenso attraverso la conclusione nel merito per entrambi i capi di imputazione.

E ciò ha avuto tanto più rilievo in quanto l'imputato libero, presente, è rimasto silente e di fatto ha accettato la scelta del difensore.

2. Manifestamente infondato è pure il secondo motivo.

Sulla ricostruzione del fatto, alla cui rivalutazione esso punta, in presenza di una doppia conforme affermazione di colpevolezza, va ricordato il condivisibile orientamento di questa S.C. (cf. per tutte Sez. 2 sentenza n. 7986 del 18/11/2016 dep. 20/02/2017 Rv. 269217 imputati [OSCURATO:PERSONA] e altro), secondo cui "con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p., come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che (...) la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento".

La CORTE territoriale ha in modo congruo e logico fondato la sussistenza dell'aggravante contestata sul servizio di osservazione realizzato dalla polizia giudiziaria, che aveva assistito alla manomissione da parte dell'imputato, attraverso l'uso di un coltello, del sistema di apertura di un cancello automatico, col quale raggiungeva il box di alimentazione elettrico cui agganciava il motociclo (nel cui vano sottosella erano peraltro rinvenuti oggetti idonei allo scasso).

Lo sviluppo argomentativo del ricorso non è in grado di superare il dato obiettivo - incontestabile sulla scorta di quanto riferito dalla p.g. - che il cancello era chiuso, che si era aperto a seguito dell'intervento dell'imputato, e che costui aveva adoperato a tal fine un coltellino: la considerazione di elementi ulteriori prospettati dal ricorrente, quali l'eventuale stato di usura del cancello, e quindi la scarsa resistenza fino alla esclusione della necessità di una sua forzatura, non può trovare accesso in questa sede, tanto più in quanto è stato chiesto il giudizio allo stato agli atti, con rinuncia a ogni ulteriore approfondimento istruttorio.

3. Manifestamente infondato è infine il terzo motivo, sul mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.: la CORTE territoriale ha correttamente motivato sulla impossibilità di ritenere irrilevante il valore economico dell'energia elettrica sottratta, e avendo peraltro il medesimo ricorrente ammesso di aver compiuto analoghi illeciti prelievi in quattro o cinque precedenti occasioni.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 9/12/2021 Il consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore dell'imputato avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si riporta ai motivi chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La CORTE DI APPELLO di ROMA, con sentenza in data 5/03/2020- dep. 3/06/2020, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di ROMA in data 4/12/2018, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] Emanuele a pena di giustizia per i reati, riuniti per continuazione, di furto aggravato di energia elettrica (capo a) e di ricettazione di un motoveicolo BMW (capo b), commessi a ROMA il 12 settembre 2018, riconosciute le attenuanti generiche, prevalenti sull'aggravante e sulla recidiva contestate. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce i seguenti motivi: - come primo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. c) in relazione agli art. 178 e 179 cod. proc. pen. Ricostruisce la vicenda processuale e ricorda di essere stato tratto in arresto soltanto per il reato sub a), ed esclusivamente per esso condotto dal P.M. davanti al TRIBUNALE per l'udienza di convalida, e per essere di conseguenza giudicato nelle forme del rito direttissimo. Non era stato invece arrestato per il reato sub b), tanto che la celebrazione col rito direttissimo era stata subordinata per la seconda imputazione al 'consenso dell'imputato', che era stato espressamente negato prima del giudizio di convalida. Posto che l'interrogatorio ai fini della convalida era avvenuto solo per l'illecito sub a), era evidente che il P.M. avesse esercitato l'azione penale per il furto, ma non per la ricettazione. Già nell'atto di appello il ricorrente aveva contestato che, dopo che egli aveva optato per il rito abbreviato, il P.M. non aveva mosso ulteriore contestazione per l'illecito sub b), e tuttavia per questa seconda ipotesi di reato il Giudice non aveva proceduto separatamente: la sentenza di appello ha ritenuto tutto ciò non irrituale perché alla prima udienza del giudizio abbreviato il difensore aveva chiesto un termine per produrre documentazione e dal verbale dell'udienza di rinvio, il [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla presenza dell'imputato, risulta sia il P.M. che il difensore avevano concluso anche in relazione al reato sub b), e per questo nessuna nullità doveva ritenersi verificata quanto all'esercizio dell'azione penale da parte del P.M. Ad avviso del ricorrente, sarebbe non rilevante 'come' le parti hanno concluso, bensì che il giudizio abbreviato sia stato definito anche per un reato che il P.M. non aveva mai formalmente contestato, e quindi in carenza del formale esercizio dell'azione penale, e pertanto in violazione del disposto di cui agli art. 178 co. 1 lett. b) e 179 cod. proc. pen.; - come secondo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. Censura che non sia stata esclusa l'aggravante di cui all'art. 625 co. 2 cod. pen., dal momento che l'istruttoria dibattimentale non aveva fatto emergere rotture o danneggiamenti, e la forzatura di cui all'imputazione in realtà avrebbe costituito soltanto una presunzione a posteriori della polizia giudiziaria; - come terzo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., posto che l'energia elettrica illecitamente sottratta in realtà era quella destinata a caricare la batteria dello scooter in possesso dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile. 1. È manifestamente infondato il primo motivo proposto. L'orientamento di questa S.C. (cf. Sez. 5 sentenza n. 26818 del 10/03/2016 dep. 28/06/2016 Rv. 267891 imputato [OSCURATO:PERSONA]) è nel senso che "l'irrituale instaurazione del giudizio direttissimo determina una nullità relativa, che, ai sensi dell'art. 452, comma primo, cod. proc. pen., deve essere eccepita nel giudizio di primo grado ed eventualmente riproposta in sede di impugnazione. (Nella specie, la Corte ha rigettato il motivo di ricorso constatando la mancata eccezione di parte ...)". In termini analoghi, in precedenza, Sez. 5 n. 8419 del 15/06/1992 [OSCURATO:PERSONA]. 191494. Nel caso di specie, la scansione processuale ha visto: - il 13/09/2018 la citazione dell'imputato a giudizio direttissimo da parte del P.M. per il furto aggravato, con la contestazione suppletiva della ricettazione, subordinando la celebrazione col medesimo rito al consenso dell'imputato; - in pari data, dapprima l'udienza convalida, e a seguire l'udienza per il giudizio direttissimo, durante il quale l'imputato dichiarava di non prestare consenso a essere processato per direttissima anche in relazione al reato sub b); _ l'imputato proponeva richiesta di giudizio abbreviato, sempre limitatamente al reato sub a), condizionato alla produzione di documenti sul suo stato salute e sulla sua condizione personale, e a tale fine il difensore chiedeva un rinvio, che veniva concesso; il giudizio si celebrava nelle forme del rito abbreviato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], una volta acquisiti i documenti, e quindi una volta adempiuta la condizione richiesta. A conclusione dell'udienza il P.M. rassegnava le conclusioni anche per il delitto sub b), e il difensore pure concludeva per la ricettazione, oltre che per il furto, senza sollevare alcuna eccezione, tanto'è che sollecitava il riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 co. 2 cod. pen.; _ l'eccezione veniva formulata solo con l'atto di appello, pertanto tardivamente, trattandosi di nullità relativa, rispetto alla quale la difesa aveva mostrato acquiescenza nell'udienza di discussione, a prescindere dall'originario diniego del consenso dell'imputato a che si procedesse col rito direttissimo pure per la ricettazione, in qualche modo superando quel dissenso attraverso la conclusione nel merito per entrambi i capi di imputazione. E ciò ha avuto tanto più rilievo in quanto l'imputato libero, presente, è rimasto silente e di fatto ha accettato la scelta del difensore. 2. Manifestamente infondato è pure il secondo motivo. Sulla ricostruzione del fatto, alla cui rivalutazione esso punta, in presenza di una doppia conforme affermazione di colpevolezza, va ricordato il condivisibile orientamento di questa S.C. (cf. per tutte Sez. 2 sentenza n. 7986 del 18/11/2016 dep. 20/02/2017 Rv. 269217 imputati [OSCURATO:PERSONA] e altro), secondo cui "con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p., come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che (...) la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento". La CORTE territoriale ha in modo congruo e logico fondato la sussistenza dell'aggravante contestata sul servizio di osservazione realizzato dalla polizia giudiziaria, che aveva assistito alla manomissione da parte dell'imputato, attraverso l'uso di un coltello, del sistema di apertura di un cancello automatico, col quale raggiungeva il box di alimentazione elettrico cui agganciava il motociclo (nel cui vano sottosella erano peraltro rinvenuti oggetti idonei allo scasso). Lo sviluppo argomentativo del ricorso non è in grado di superare il dato obiettivo - incontestabile sulla scorta di quanto riferito dalla p.g. - che il cancello era chiuso, che si era aperto a seguito dell'intervento dell'imputato, e che costui aveva adoperato a tal fine un coltellino: la considerazione di elementi ulteriori prospettati dal ricorrente, quali l'eventuale stato di usura del cancello, e quindi la scarsa resistenza fino alla esclusione della necessità di una sua forzatura, non può trovare accesso in questa sede, tanto più in quanto è stato chiesto il giudizio allo stato agli atti, con rinuncia a ogni ulteriore approfondimento istruttorio. 3. Manifestamente infondato è infine il terzo motivo, sul mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.: la CORTE territoriale ha correttamente motivato sulla impossibilità di ritenere irrilevante il valore economico dell'energia elettrica sottratta, e avendo peraltro il medesimo ricorrente ammesso di aver compiuto analoghi illeciti prelievi in quattro o cinque precedenti occasioni. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9/12/2021 Il consigliere
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