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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 marzo 2024

Cassazione n. 13906/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2023 del GIP TRIBUNALE di TARANTO.fffi-T-o avviso alle parer; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Taranto ha applicato allo stesso una pena, su accordo delle parti, per il reato di cui agli artt.110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 27 agosto 2023 con recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale; ritenuto che il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposto per motivi (omessa motivazione su prova contraria e su deduzioni difensive in merito al trattamento sanzionatorio) non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata); ritenuto che, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.

C. Cost. 186/2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 marzo 2024 Il 7 siglie stensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2023 del GIP TRIBUNALE di TARANTO.fffi-T-o avviso alle parer; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Taranto ha applicato allo stesso una pena, su accordo delle parti, per il reato di cui agli artt.110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 27 agosto 2023 con recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale; ritenuto che il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposto per motivi (omessa motivazione su prova contraria e su deduzioni difensive in merito al trattamento sanzionatorio) non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata); ritenuto che, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 marzo 2024 Il 7 siglie stensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13906/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris