CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 luglio 2025
Cassazione n. 36570/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari del 02/07/2025 udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. il GIP del Tribunale di Bari, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] la pena di anni 5 di reclusione ed € 2.000 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 628, commi 1 e 3 numeri 1 e 3bis cod. pen. (capo 1) e 2, 4, 7 legge 895/1967 (unificati dal vincolo della continuazione). 2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato denunciando violazione di legge e mancanza di motivazione, in quanto il giudice emittente avrebbe omesso di motivare sia in ordine ai presupposti di applicazione della pena concordata sia in ordine in ordine alle ragioni per le quali non aveva ritenuto di poter prosciogliere il D'[OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 3.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod. proc. pen., in quanto l'impugnazione avverso la sentenza di patteggiamento è stata proposta per motivi diversi da quelli consentiti. Ed infatti, l'art. 444, comma 2bis. cod. proc. pen., stabilisce che l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà delle parti, per difetti di correlazione tra richiesta e sentenza, per erronea qualificazione del fatto, nonché per applicazione di pena o misura di sicurezza illegale. La Suprema Corte (cfr Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019 (dep. 2020) Rv. 278337 – 01) ha altresì chiarito che in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (nello stesso senso Sez. 1, Sentenza n. 33725 del 05/05/2021, Rv. 281890 – 01, che ha precisato che in tema di sentenza di patteggiamento, l'omessa valutazione della causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. può essere rilevata d'ufficio dalla Corte di cassazione, ma unicamente a condizione che il ricorso sia ammissibile in quanto proposto per altri motivi rientranti tra quelli consentiti). 4.Nel caso in esame, la contestazione della pronuncia per difetto di motivazione – peraltro formulata in maniera del tutto generica e aspecifica – esula dalle ipotesi per le quali l'impugnazione è consentita. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00 P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle