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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 01734/2022

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ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dal [OSCURATO:PERSONA] APPELLO DI BARInel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2020 della [OSCURATO:PERSONA] BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Valentina MANUALI, che ha concluso per la inammissibilità di entrambi i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 25 settembre 2020 la Corte di appello di Bari - per quanto qui rileva - confermava la decisione con la quale il Tribunale di Foggia aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di tentata estorsione continuata e usura, entrambi aggravati, e rideterminava la pena quantificandola come indicato dalle parti nella richiesta di concordato proposta ai sensi dell'art. 599 bis del codice di rito.

La Corte territoriale, inoltre, in riforma della sentenza del primo giudice, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di usura aggravata per insussistenza del fatto contestato.

2. Hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari.

2.1. Il ricorso dell'imputato denuncia violazione di legge, mancanza e manifesta illogicità della motivazione sotto due distinti profili.

Con il primo motivo si deduce che è stato applicato l'istituto previsto dall'art. 599 bis cod. proc. pen., che preclude il concordato in appello anche per i delitti di cui all'art. 51, comma 3 -bis, cod. proc. pen., fra i quali quelli aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen., nonostante nel caso di specie, per il reato di tentata estorsione, è stata contestata la circostanza aggravante dell'aver adoperato metodi mafiosi".

Con il secondo motivo la difesa osserva che la Corte di appello, individuato nella usura il reato più grave, ha poi operato l'aumento della pena base in ragione della suddetta aggravante, che tuttavia era stata contestata per il reato satellite della tentata estorsione, così violando il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il giudizio di comparazione fra circostanze trova applicazione solo con riguardo al fatto considerato come violazione più grave e con riferimento alle sole aggravanti ed attenuanti che allo stesso specificamente si riferiscono, cosicché delle circostanze di ciascuno dei reati satellite si deve tener conto solo ai fini dell'aumento di pena per la continuazione.

2.2. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari, in ordine all'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA], censura la sentenza impugnata, priva di una motivazione rafforzata: la Corte "ha operato una valutazione sommaria delle emergenze probatorie, limitandosi a generiche notazioni critiche di dissenso con riferimento all'esame testimoniale, tralasciando del tutto le significative argomentazioni addotte dal primo giudice con riferimento alle intercettazioni telefoniche, il cui contenuto avrebbe dovuto richiedere una attenta disamina, seguita da un bilanciamento comparativo del peso specifico assegnato a ciascuno degli elementi componenti l'intero quadro probatorio".

La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una memoria, con la quale chiede la inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso proposto dal Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono entrambi inammissibili.

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto con motivi non consentiti in sede di legittimità.

2.1. La difesa, in primo luogo, ha correttamente osservato che uno dei due reati per i quali l'imputato era stato condannato in primo grado (la tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso) non consentiva di accedere al concordato in appello, in ragione della preclusione di cui all'art. 599-bis, comma 2, del codice di rito.

Nel ricorso, tuttavia, la violazione è stata denunciata in linea astratta, senza l'indicazione, neppure generica, del vantaggio giuridicamente apprezzabile che sarebbe conseguito all'imputato dall'accoglimento dell'impugnazione sul punto e, quindi, dell'interesse. [OSCURATO:PERSONA] condivide il principio già affermato da questa Corte (Sez. 3, n. 18002 del 18/01/2019, Sinani, Rv. 275948), da ultimo ribadito (Sez. 3, n. 32393 del 05/03/2021, Mangia, Rv. 281777), secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza che abbia accolto la proposta di concordato con rinuncia ai motivi di appello, avanzata dalle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., anche se il concordato è stato recepito con riguardo a un reato escluso dall'ambito di applicazione di tale disposizione, qualora non sia dedotta la sussistenza di uno specifico e concreto interesse ad ottenere l'annullamento della sentenza.

2.2. In ordine al secondo motivo, inerente alla determinazione della pena, va ricordato che anche di recente questa Corte ha affermato che il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969).

In particolare, si è considerato inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi della illegalità della pena (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234).

Avuto poi riguardo alla specifica ragione di doglianza, ritiene il Collegio, alla luce delle richiamate statuizioni, che sia estensibile al concordato in appello il principio consolidato in tema di applicazione della pena su richiesta, secondo il quale è esclusa la possibilità di ricorrere in sede di legittimità censurando eventuali errori di calcolo commessi nei singoli passaggi intermedi per la determinazione della sanzione concordata, se il risultato finale non si traduce in una pena illegale.

Infatti, nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'accordo si forma non sulla pena inizialmente indicata e sulle eventuali operazioni con le quali essa viene determinata, bensì sul risultato finale delle operazioni stesse (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509; Sez. 5, n. 18304 del 23/01/2019, Rosettani, Rv. 275915; Sez. 5, n. 51736 del 12/10/2016, Lopis, Rv. 268850; Sez. 1, n. 29668 del 17/06/2014, Cannizzo, Rv. 263217; Sez. 6, n. 44907 del 30/10/2013, Marchisella, Rv. 257151).

Anche nel concordato in appello, infatti, il pubblico ministero e l'imputato, qualora i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano - come nel caso di specie - una nuova determinazione della pena, «indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo», facendosi implicito riferimento alla pena finale.

Peraltro, considerato che nell'accordo era implicitamente previsto il riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza (v. nota a pag. 3 della sentenza impugnata), reato più grave andava considerato non l'usura, punito nella ipotesi base con la pena detentiva da due a dieci anni di reclusione bensì la tentata estorsione, aggravata dalla circostanza privilegiata di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., non soggetta a giudizio di comparazione, punita, dunque, quanto a quella detentiva, con la pena della reclusione da due anni, due mesi e venti giorni a dieci anni, vale a dire con una sanzione più elevata nel minimo edittale.3.

Il ricorso del Procuratore generale è inammissibile perché proposto con motivi generici e non consentiti.

Trattandosi di una totale riforma della sentenza di primo grado, va preliminarmente ricordato che la giurisprudenza di legittimità è da tempo consolidata nell'affermazione di un principio fondamentale: quello della necessità di una motivazione rafforzata della decisione del giudice di appello.

Già nel 1992, le Sezioni unite della Suprema Corte (sent. n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229) osservarono che, quando le decisioni dei giudici di primo e di secondo grado siano concordanti, la motivazione della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo.

Nel caso in cui, invece, per diversità di apprezzamenti, per l'apporto critico delle parti e/o per le nuove eventuali acquisizioni probatorie, il giudice d'appello ritenga di pervenire a conclusioni diverse da quelle accolte da quello di primo grado, non può allora risolvere il problema della motivazione della sua decisione inserendo nella struttura argomentativa della sentenza impugnata, genericamente richiamata, delle notazioni critiche di dissenso, in una sorta di ideale montaggio di valutazioni ed argomentazioni fra loro dissonanti.

E' necessàrio, invece, che egli riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal giudice di primo grado, consideri quello eventualmente sfuggito alla sua delibazione e quello ulteriormente acquisito, per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni, delineando le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio.

Con la sentenza Troise (Sez.

U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272430), le Sezioni Unite hanno statuito che, nella ipotesi di riforma in senso assolutorio di una sentenza di condanna, «il giudice di appello non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive ai fini della condanna di primo grado.

Tuttavia, il giudice di appello (previa, ove occorra, rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen.) è tenuto ad offrire una motivazione puntuale e adeguata della sentenza assolutoria, dando una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata rispetto a quella del giudice di primo grado».

4. Nel caso di specie tale razionale giustificazione vi è stata, diversamente da quanto sostenuto dal Procuratore generale ricorrente, che ha denunciato cumulativamente il vizio motivazionale, in contrasto con il principio secondo il quale i vizi indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. si pongono in rapporto di alternatività ovvero di reciproca esclusione (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv. 254329; da ultimo v.

Sez.

U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, in motivazione).

Anche a prescindere da questo rilievo, va evidenziato che la Corte di appello ha preso in esame le considerazioni del primo giudice e le ha disattese con ampie, precise e logiche argomentazioni (pagg. 4-20), con le quali il ricorso non si è affatto confrontato, difettando così palesemente di specificità estrinseca, vale a dire della esplicita correlazione dei motivi di impugnazione con le ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811; Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Jallow, Rv. 275841; Sez. 2, n. 5253 del 15/01/2019, C., Rv. 275522; Sez. 2, n. 52617 del 13/11/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271373).

Diversamente da quanto sostenuto nel ricorso (il cui nucleo centrale è stato sopra riportato), la sentenza impugnata ha anche espressamente esaminato l'esito delle intercettazioni telefoniche che - secondo il primo giudice - avevano smentito le dichiarazioni delle due persone offeSe, le quali hanno escluso di avere corrisposto interessi a [OSCURATO:PERSONA].

Ha osservato la Corte territoriale (pag. 20) che "la situazione di profonda incertezza che caratterizza il quadro probatorio non muta neppure avendo riguardo al contenuto delle intercettazioni telefoniche tra il Cibelli e l'Antoniello, idonee solo a documentare le pressioni del secondo per la restituzione del denaro e il perdurante stato di inadempimento da parte del primo", conversazioni peraltro collegate, secondo la prospettazione accusatoria, al primo dei tre finanziamenti contestati nel capo d'imputazione per il quale era già intervenuta assoluzione in primo grado.

La estrema genericità del ricorso del Procuratore generale, a fronte di una motivazione particolarmente ampia e rafforzata, non consente ulteriori considerazioni.

5. Alla inammissibilità della impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dal [OSCURATO:PERSONA] APPELLO DI BARInel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2020 della [OSCURATO:PERSONA] BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Valentina MANUALI, che ha concluso per la inammissibilità di entrambi i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 25 settembre 2020 la Corte di appello di Bari - per quanto qui rileva - confermava la decisione con la quale il Tribunale di Foggia aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di tentata estorsione continuata e usura, entrambi aggravati, e rideterminava la pena quantificandola come indicato dalle parti nella richiesta di concordato proposta ai sensi dell'art. 599 bis del codice di rito. La Corte territoriale, inoltre, in riforma della sentenza del primo giudice, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di usura aggravata per insussistenza del fatto contestato. 2. Hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari. 2.1. Il ricorso dell'imputato denuncia violazione di legge, mancanza e manifesta illogicità della motivazione sotto due distinti profili. Con il primo motivo si deduce che è stato applicato l'istituto previsto dall'art. 599 bis cod. proc. pen., che preclude il concordato in appello anche per i delitti di cui all'art. 51, comma 3 -bis, cod. proc. pen., fra i quali quelli aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen., nonostante nel caso di specie, per il reato di tentata estorsione, è stata contestata la circostanza aggravante dell'aver adoperato metodi mafiosi". Con il secondo motivo la difesa osserva che la Corte di appello, individuato nella usura il reato più grave, ha poi operato l'aumento della pena base in ragione della suddetta aggravante, che tuttavia era stata contestata per il reato satellite della tentata estorsione, così violando il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il giudizio di comparazione fra circostanze trova applicazione solo con riguardo al fatto considerato come violazione più grave e con riferimento alle sole aggravanti ed attenuanti che allo stesso specificamente si riferiscono, cosicché delle circostanze di ciascuno dei reati satellite si deve tener conto solo ai fini dell'aumento di pena per la continuazione. 2.2. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari, in ordine all'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA], censura la sentenza impugnata, priva di una motivazione rafforzata: la Corte "ha operato una valutazione sommaria delle emergenze probatorie, limitandosi a generiche notazioni critiche di dissenso con riferimento all'esame testimoniale, tralasciando del tutto le significative argomentazioni addotte dal primo giudice con riferimento alle intercettazioni telefoniche, il cui contenuto avrebbe dovuto richiedere una attenta disamina, seguita da un bilanciamento comparativo del peso specifico assegnato a ciascuno degli elementi componenti l'intero quadro probatorio". La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una memoria, con la quale chiede la inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso proposto dal Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono entrambi inammissibili. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto con motivi non consentiti in sede di legittimità. 2.1. La difesa, in primo luogo, ha correttamente osservato che uno dei due reati per i quali l'imputato era stato condannato in primo grado (la tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso) non consentiva di accedere al concordato in appello, in ragione della preclusione di cui all'art. 599-bis, comma 2, del codice di rito. Nel ricorso, tuttavia, la violazione è stata denunciata in linea astratta, senza l'indicazione, neppure generica, del vantaggio giuridicamente apprezzabile che sarebbe conseguito all'imputato dall'accoglimento dell'impugnazione sul punto e, quindi, dell'interesse. [OSCURATO:PERSONA] condivide il principio già affermato da questa Corte (Sez. 3, n. 18002 del 18/01/2019, Sinani, Rv. 275948), da ultimo ribadito (Sez. 3, n. 32393 del 05/03/2021, Mangia, Rv. 281777), secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza che abbia accolto la proposta di concordato con rinuncia ai motivi di appello, avanzata dalle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., anche se il concordato è stato recepito con riguardo a un reato escluso dall'ambito di applicazione di tale disposizione, qualora non sia dedotta la sussistenza di uno specifico e concreto interesse ad ottenere l'annullamento della sentenza. 2.2. In ordine al secondo motivo, inerente alla determinazione della pena, va ricordato che anche di recente questa Corte ha affermato che il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969). In particolare, si è considerato inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi della illegalità della pena (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234). Avuto poi riguardo alla specifica ragione di doglianza, ritiene il Collegio, alla luce delle richiamate statuizioni, che sia estensibile al concordato in appello il principio consolidato in tema di applicazione della pena su richiesta, secondo il quale è esclusa la possibilità di ricorrere in sede di legittimità censurando eventuali errori di calcolo commessi nei singoli passaggi intermedi per la determinazione della sanzione concordata, se il risultato finale non si traduce in una pena illegale. Infatti, nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'accordo si forma non sulla pena inizialmente indicata e sulle eventuali operazioni con le quali essa viene determinata, bensì sul risultato finale delle operazioni stesse (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509; Sez. 5, n. 18304 del 23/01/2019, Rosettani, Rv. 275915; Sez. 5, n. 51736 del 12/10/2016, Lopis, Rv. 268850; Sez. 1, n. 29668 del 17/06/2014, Cannizzo, Rv. 263217; Sez. 6, n. 44907 del 30/10/2013, Marchisella, Rv. 257151). Anche nel concordato in appello, infatti, il pubblico ministero e l'imputato, qualora i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano - come nel caso di specie - una nuova determinazione della pena, «indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo», facendosi implicito riferimento alla pena finale. Peraltro, considerato che nell'accordo era implicitamente previsto il riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza (v. nota a pag. 3 della sentenza impugnata), reato più grave andava considerato non l'usura, punito nella ipotesi base con la pena detentiva da due a dieci anni di reclusione bensì la tentata estorsione, aggravata dalla circostanza privilegiata di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., non soggetta a giudizio di comparazione, punita, dunque, quanto a quella detentiva, con la pena della reclusione da due anni, due mesi e venti giorni a dieci anni, vale a dire con una sanzione più elevata nel minimo edittale.3. Il ricorso del Procuratore generale è inammissibile perché proposto con motivi generici e non consentiti. Trattandosi di una totale riforma della sentenza di primo grado, va preliminarmente ricordato che la giurisprudenza di legittimità è da tempo consolidata nell'affermazione di un principio fondamentale: quello della necessità di una motivazione rafforzata della decisione del giudice di appello. Già nel 1992, le Sezioni unite della Suprema Corte (sent. n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229) osservarono che, quando le decisioni dei giudici di primo e di secondo grado siano concordanti, la motivazione della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo. Nel caso in cui, invece, per diversità di apprezzamenti, per l'apporto critico delle parti e/o per le nuove eventuali acquisizioni probatorie, il giudice d'appello ritenga di pervenire a conclusioni diverse da quelle accolte da quello di primo grado, non può allora risolvere il problema della motivazione della sua decisione inserendo nella struttura argomentativa della sentenza impugnata, genericamente richiamata, delle notazioni critiche di dissenso, in una sorta di ideale montaggio di valutazioni ed argomentazioni fra loro dissonanti. E' necessàrio, invece, che egli riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal giudice di primo grado, consideri quello eventualmente sfuggito alla sua delibazione e quello ulteriormente acquisito, per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni, delineando le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio. Con la sentenza Troise (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272430), le Sezioni Unite hanno statuito che, nella ipotesi di riforma in senso assolutorio di una sentenza di condanna, «il giudice di appello non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive ai fini della condanna di primo grado. Tuttavia, il giudice di appello (previa, ove occorra, rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen.) è tenuto ad offrire una motivazione puntuale e adeguata della sentenza assolutoria, dando una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata rispetto a quella del giudice di primo grado». 4. Nel caso di specie tale razionale giustificazione vi è stata, diversamente da quanto sostenuto dal Procuratore generale ricorrente, che ha denunciato cumulativamente il vizio motivazionale, in contrasto con il principio secondo il quale i vizi indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. si pongono in rapporto di alternatività ovvero di reciproca esclusione (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv. 254329; da ultimo v. Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, in motivazione). Anche a prescindere da questo rilievo, va evidenziato che la Corte di appello ha preso in esame le considerazioni del primo giudice e le ha disattese con ampie, precise e logiche argomentazioni (pagg. 4-20), con le quali il ricorso non si è affatto confrontato, difettando così palesemente di specificità estrinseca, vale a dire della esplicita correlazione dei motivi di impugnazione con le ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811; Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Jallow, Rv. 275841; Sez. 2, n. 5253 del 15/01/2019, C., Rv. 275522; Sez. 2, n. 52617 del 13/11/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271373). Diversamente da quanto sostenuto nel ricorso (il cui nucleo centrale è stato sopra riportato), la sentenza impugnata ha anche espressamente esaminato l'esito delle intercettazioni telefoniche che - secondo il primo giudice - avevano smentito le dichiarazioni delle due persone offeSe, le quali hanno escluso di avere corrisposto interessi a [OSCURATO:PERSONA]. Ha osservato la Corte territoriale (pag. 20) che "la situazione di profonda incertezza che caratterizza il quadro probatorio non muta neppure avendo riguardo al contenuto delle intercettazioni telefoniche tra il Cibelli e l'Antoniello, idonee solo a documentare le pressioni del secondo per la restituzione del denaro e il perdurante stato di inadempimento da parte del primo", conversazioni peraltro collegate, secondo la prospettazione accusatoria, al primo dei tre finanziamenti contestati nel capo d'imputazione per il quale era già intervenuta assoluzione in primo grado. La estrema genericità del ricorso del Procuratore generale, a fronte di una motivazione particolarmente ampia e rafforzata, non consente ulteriori considerazioni. 5. Alla inammissibilità della impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso
Sentenza Cassazione n. 01734/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris