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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 09280/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (codice CUI 017VFSR) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 9 giugno 2023 il Tribunale di Trieste, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza della condannata [OSCURATO:PERSONA] di computo nel provvedimento di unificazione di pene concorrenti n. 121 del 2019 emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste, ed attualmente in espiazione, delle condanne oggetto del provvedimento di unificazione di pene concorrenti n. 57 del 1993, a suo tempo emesso dalla Procura circondariale della Repubblica di Messina.

In particolare, il giudice dell'esecuzione ha rilevato che le pene oggetto delle condanne inserite nel citato cumulo della Procura di Messina sono state già interamente espiate, per cui esse non possono incidere su un c:umulo attualmente in espiazione, neppure ai fini dell'applicazione dell'ad 78 cod. pen. 2.

Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso la condannata, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione, perché la circostanza che le pene oggetto del provvedimento di cumulo della Procura di Messina siano state interamente espiate non è decisiva ai fini della decisione sull'istanza, perché in realtà all'interno del c:umulo della Procura di Trieste attualmente in esecuzione sono riportate anche condanne inflitte alla ricorrente in epoca antecedente a quelle del cumulo della Prccura di Messina, ne consegue che la ricorrente troverebbe giovamento dall'inserimento delle condanne del cumulo della Procura di Messina in quello attualmente in espiazione, perché in questo modo si vedrebbe computata la pena già espiata di anni 2 mesi 3 e giorni 5 di reclusione nel calcolo del quintuplo di cui all'art. 78 cod. pen. 3.

Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.

Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio, secondo cui, ai fini dell'esecuzione delle pene concorrenti, devono essere inserite nel provvedimento ex art. 663 cod. proc. pen. non solo tutte le pene che non risultano ancora espiate alla data di sua redazione, ma anche quelle già espiate, che possano comunque incidere sul criterio moderatore previsto dall'art. 78 cod. pen. e sul cumulo materiale (Sez. 1, Sentenza n. 20207 del 27/03/2018, Tasca, Rv. 273141; Sez. 1, n. 27569 del 23/06/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 247732; Sez. 1, n. 7345 del 05/12/2006, dep. 2007, Cozzolino, Rv. 236235; Sez. 1, in. 4507 del 20/06/2000, Guerra, Rv. 216743).

Qualora, poi, durante l'espiazione di una determinata pena, o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato, il criterio moderatore previsto dall'art. 78 cod. pen. deve essere applicato non in modo unitario e alla fine, ma mediante la formazione di cumuli parziali relativi alle pene inflitte per i reati commessi prima dell'inizio ci ciascun periodo di detenzione (cfr., da ultimo, Sez. 1, Sentenza n. 18757 del 02/12/2022, dep. 2023, Scarrone, Rv. 284690).

Ciò che avrebbe dovuto verificare, pertanto, il giudice dell'esecuzione è non se le condanne del cumulo della Procura di Messina sono state interamente espiate, ma, come deduce correttamente il ricorso, se le condanne del cumulo della Procura di Messina rientrano nel medesimo cumulo parziale di condanne ricomprese nel provvedimento di unificazione pene concorrenti attualmente in espiazione.

La lettura degli atti consente di comprendere che nel cumulo in espiazione sono presenti condanne (quali, a titolo di esempio, la n. 4, sentenza della Pretura di Monza del 12 dicembre 1988, o la n. 6, sentenza della Pretura di Pisa del 8 gennaio 1992) i cui reati sono stati commessi nello stesso periodo storico dei reati oggetto delle tre condanne ricomprese nel cumulo della Procura di Messina, e di cui, pertanto, avrebbe dovuto essere verificato dal giudice dell'esecuzione se esse erano suscettibili di essere ricomprese nel medesimo cumulo parziale con eventuale applicazione a tale cumulo parziale del criterio moderatore dell'art. 78 cod. pen..

Ne consegue che il ricorso è fondato, e che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trieste.

Così deciso il 12 genn

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (codice CUI 017VFSR) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 9 giugno 2023 il Tribunale di Trieste, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza della condannata [OSCURATO:PERSONA] di computo nel provvedimento di unificazione di pene concorrenti n. 121 del 2019 emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste, ed attualmente in espiazione, delle condanne oggetto del provvedimento di unificazione di pene concorrenti n. 57 del 1993, a suo tempo emesso dalla Procura circondariale della Repubblica di Messina. In particolare, il giudice dell'esecuzione ha rilevato che le pene oggetto delle condanne inserite nel citato cumulo della Procura di Messina sono state già interamente espiate, per cui esse non possono incidere su un c:umulo attualmente in espiazione, neppure ai fini dell'applicazione dell'ad 78 cod. pen. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso la condannata, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione, perché la circostanza che le pene oggetto del provvedimento di cumulo della Procura di Messina siano state interamente espiate non è decisiva ai fini della decisione sull'istanza, perché in realtà all'interno del c:umulo della Procura di Trieste attualmente in esecuzione sono riportate anche condanne inflitte alla ricorrente in epoca antecedente a quelle del cumulo della Prccura di Messina, ne consegue che la ricorrente troverebbe giovamento dall'inserimento delle condanne del cumulo della Procura di Messina in quello attualmente in espiazione, perché in questo modo si vedrebbe computata la pena già espiata di anni 2 mesi 3 e giorni 5 di reclusione nel calcolo del quintuplo di cui all'art. 78 cod. pen. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio, secondo cui, ai fini dell'esecuzione delle pene concorrenti, devono essere inserite nel provvedimento ex art. 663 cod. proc. pen. non solo tutte le pene che non risultano ancora espiate alla data di sua redazione, ma anche quelle già espiate, che possano comunque incidere sul criterio moderatore previsto dall'art. 78 cod. pen. e sul cumulo materiale (Sez. 1, Sentenza n. 20207 del 27/03/2018, Tasca, Rv. 273141; Sez. 1, n. 27569 del 23/06/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 247732; Sez. 1, n. 7345 del 05/12/2006, dep. 2007, Cozzolino, Rv. 236235; Sez. 1, in. 4507 del 20/06/2000, Guerra, Rv. 216743). Qualora, poi, durante l'espiazione di una determinata pena, o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato, il criterio moderatore previsto dall'art. 78 cod. pen. deve essere applicato non in modo unitario e alla fine, ma mediante la formazione di cumuli parziali relativi alle pene inflitte per i reati commessi prima dell'inizio ci ciascun periodo di detenzione (cfr., da ultimo, Sez. 1, Sentenza n. 18757 del 02/12/2022, dep. 2023, Scarrone, Rv. 284690). Ciò che avrebbe dovuto verificare, pertanto, il giudice dell'esecuzione è non se le condanne del cumulo della Procura di Messina sono state interamente espiate, ma, come deduce correttamente il ricorso, se le condanne del cumulo della Procura di Messina rientrano nel medesimo cumulo parziale di condanne ricomprese nel provvedimento di unificazione pene concorrenti attualmente in espiazione. La lettura degli atti consente di comprendere che nel cumulo in espiazione sono presenti condanne (quali, a titolo di esempio, la n. 4, sentenza della Pretura di Monza del 12 dicembre 1988, o la n. 6, sentenza della Pretura di Pisa del 8 gennaio 1992) i cui reati sono stati commessi nello stesso periodo storico dei reati oggetto delle tre condanne ricomprese nel cumulo della Procura di Messina, e di cui, pertanto, avrebbe dovuto essere verificato dal giudice dell'esecuzione se esse erano suscettibili di essere ricomprese nel medesimo cumulo parziale con eventuale applicazione a tale cumulo parziale del criterio moderatore dell'art. 78 cod. pen.. Ne consegue che il ricorso è fondato, e che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trieste. Così deciso il 12 genn
Sentenza Cassazione n. 09280/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris