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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 giugno 2021

Cassazione n. 44851/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 30/06/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello dì Venezia, in parziale riforma della sentenza del gup del Tribunale di Verona del 6 Aprile 2021, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per í reati a) e c) in essi assorbite le condotte contestate nei capi b) e d), limitatamente alle dichiarazioni IVA per gli anni 2010 e 2011, ed ha rideterminato la pena finale nella misura di anni due mesi uno di reclusione, riducendo l'importo della confisca per equivalente e confermando nel resto la sentenza impugnata. 2.Avverso tale pronuncia l'imputato, tramite il difensore, propone ricorso per Cassazione articolato nei seguenti motivi.

3. Nel primo motivo si lamenta la nullità della sentenza di secondo grado per violazione dell'articolo 546, comma tre, cod. proc. pen., riscontrandosi un "insanabile conflitto tra dispositivo e parte motiva del provvedimento" che determinerebbe la nullità della sentenza dì appello posto che nel dispositivo pronunciato non sarebbe possibile individuare correttamente il provvedimento attinto dal sindacato del secondo giudice. 4.Nel secondo motivo di ricorso si deduce l'inutilizzabilità degli atti processuali raccolti in violazione dell'articolo 220, disp. att. cod. proc. pen. giacché gli atti investigativi posti a affondamento del giudizio di responsabilità sarebbero costituiti dai risultati del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza in un momento successivo all'emergenza dei fatti di reato.

Conseguentemente sì deduce anche la violazione dell'articolo 407 del codice dì rito, posto che, secondo la prospettiva difensiva, le emergenze processuali utilizzate non avrebbero potuto fondare il giudizio di colpevolezza, trattandosi altresì dì atti compiuti fuorì dei termini ordinari dì inizio e dì fine delle indagini preliminari.

5. Nel terzo motivo di ricorso si lamenta nuovamente violazione di legge in relazione all'articolo 12-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, sotto il profilo della mancanza di motivazione con riferimento alla disposta confisca.

La doglianza verte sul concetto di disponibilità dei beni in capo all'imputato: il giudice avrebbe, infatti, erroneamente ritenuto che beni sequestrati a Crisalba s.r.I., formale intestataria, dovessero considerarsi, in realtà, come facenti parti del patrimonio dell'imputato; ad avviso della difesa tale circostanza avrebbe richiesto la prova, inesistente agli atti, che lo stesso fosse stato realmente proprietario (socio) direttamente o per interposta persona. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

Deve rilevarsi che effettivamente il dispositivo della sentenza impugnata contiene una errata indicazione della data di deliberazione della sentenza di primo grado.

Esso, tuttavia, letto e pubblicato all'esito dell'udienza del 20 giugno 2021 dalla Corte d'appello, riporta correttamente il nome del ricorrente come sono precisi ì riferimenti alle imputazioni, incluse quelle per le quali è intervenuta la riforma della sentenza di primo grado.

Tali considerazioni inducono dunque a ritenere l'erronea indicazione della data della sentenza un mero errore materiale che non ha determinato alcuna incertezza nell'individuazione della sentenza di primo grado.

Del tutto incondivisibile è quindi la prospettazione difensiva secondo la quale vi sarebbe un insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo giacché come precisato il dispositivo reca semplicemente un mero errore materiale.

2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

In esso si eccepisce la inutilizzabilità delle informative di polizia giudiziaria perché raccolte nei verbali di verifica dopo l'emergenza della notizia di reato e quindi anche dopo la decorrenza del termine di durata delle indagini preliminari senza tuttavia adempiere all'onere di individuare con precisione il momento specifico dal quale potevano ritenersi sussistenti gli indizi di reato, con conseguente necessità dì seguire le modalità previste dall'art. 220 dìsp. att., cod. proc. pen., e senza indicare gli atti specificamente affetti dal vizio e l'incidenza degli stessi rispetto al provvedimento impugnato.

Sul punto, inoltre, giova ricordare l'insegnamento di Questa Corte, cui si ritiene di dover dare continuità, secondo il quale la violazione dell'art. 220 disp. att., cod. proc. pen., non comporta automaticamente l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti nell'ambito di attività ispettive o di vigilanza, essendo invece necessario che tale sanzione processuale sia autonomamente prevista dalle norme del codice di rito cui la disposizione citata rimanda. (Da ultimo cfr. Sez. 3, n. 9977 del 21/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA]. 278423 - 01).

3. Anche il terzo motivo di ricorso va ritenuto inammissibile giacché la Corte d'appello, in maniera immune dai vizi censurati, con motivazione sintetica ma esaustiva ha indicato gli elementi fattuali dai quali risulta che la società Crisalba costituiva lo schermo giuridico dietro cui si celavano beni riconducibili al patrimonio del Mazzucco, ritenendo correttamente sussistente il presupposto della disponibilità di questi beni da parte dell'imputato facendo buon governo della costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo la quale in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, la "disponibilità" del bene, che ne è il presupposto, non coincide con la nozione civilistica di proprietà, ma con quella di possesso, onde la misura non può attingere beni già entrati nella disponibilità di un terzo in buona fede, senza che rilevi, nel caso di beni mobili registrati, la mancata trascrizione della loro cessione nel P.R.A. prima della esecuzione del sequestro. (Sez. 3, n. 34602 del 31/03/2021, Pmt c/ Roveta emiliana, Rv. 28236601).4.

Per queste considerazioni il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 30/06/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello dì Venezia, in parziale riforma della sentenza del gup del Tribunale di Verona del 6 Aprile 2021, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per í reati a) e c) in essi assorbite le condotte contestate nei capi b) e d), limitatamente alle dichiarazioni IVA per gli anni 2010 e 2011, ed ha rideterminato la pena finale nella misura di anni due mesi uno di reclusione, riducendo l'importo della confisca per equivalente e confermando nel resto la sentenza impugnata. 2.Avverso tale pronuncia l'imputato, tramite il difensore, propone ricorso per Cassazione articolato nei seguenti motivi. 3. Nel primo motivo si lamenta la nullità della sentenza di secondo grado per violazione dell'articolo 546, comma tre, cod. proc. pen., riscontrandosi un "insanabile conflitto tra dispositivo e parte motiva del provvedimento" che determinerebbe la nullità della sentenza dì appello posto che nel dispositivo pronunciato non sarebbe possibile individuare correttamente il provvedimento attinto dal sindacato del secondo giudice. 4.Nel secondo motivo di ricorso si deduce l'inutilizzabilità degli atti processuali raccolti in violazione dell'articolo 220, disp. att. cod. proc. pen. giacché gli atti investigativi posti a affondamento del giudizio di responsabilità sarebbero costituiti dai risultati del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza in un momento successivo all'emergenza dei fatti di reato. Conseguentemente sì deduce anche la violazione dell'articolo 407 del codice dì rito, posto che, secondo la prospettiva difensiva, le emergenze processuali utilizzate non avrebbero potuto fondare il giudizio di colpevolezza, trattandosi altresì dì atti compiuti fuorì dei termini ordinari dì inizio e dì fine delle indagini preliminari. 5. Nel terzo motivo di ricorso si lamenta nuovamente violazione di legge in relazione all'articolo 12-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, sotto il profilo della mancanza di motivazione con riferimento alla disposta confisca. La doglianza verte sul concetto di disponibilità dei beni in capo all'imputato: il giudice avrebbe, infatti, erroneamente ritenuto che beni sequestrati a Crisalba s.r.I., formale intestataria, dovessero considerarsi, in realtà, come facenti parti del patrimonio dell'imputato; ad avviso della difesa tale circostanza avrebbe richiesto la prova, inesistente agli atti, che lo stesso fosse stato realmente proprietario (socio) direttamente o per interposta persona. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Deve rilevarsi che effettivamente il dispositivo della sentenza impugnata contiene una errata indicazione della data di deliberazione della sentenza di primo grado. Esso, tuttavia, letto e pubblicato all'esito dell'udienza del 20 giugno 2021 dalla Corte d'appello, riporta correttamente il nome del ricorrente come sono precisi ì riferimenti alle imputazioni, incluse quelle per le quali è intervenuta la riforma della sentenza di primo grado. Tali considerazioni inducono dunque a ritenere l'erronea indicazione della data della sentenza un mero errore materiale che non ha determinato alcuna incertezza nell'individuazione della sentenza di primo grado. Del tutto incondivisibile è quindi la prospettazione difensiva secondo la quale vi sarebbe un insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo giacché come precisato il dispositivo reca semplicemente un mero errore materiale. 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. In esso si eccepisce la inutilizzabilità delle informative di polizia giudiziaria perché raccolte nei verbali di verifica dopo l'emergenza della notizia di reato e quindi anche dopo la decorrenza del termine di durata delle indagini preliminari senza tuttavia adempiere all'onere di individuare con precisione il momento specifico dal quale potevano ritenersi sussistenti gli indizi di reato, con conseguente necessità dì seguire le modalità previste dall'art. 220 dìsp. att., cod. proc. pen., e senza indicare gli atti specificamente affetti dal vizio e l'incidenza degli stessi rispetto al provvedimento impugnato. Sul punto, inoltre, giova ricordare l'insegnamento di Questa Corte, cui si ritiene di dover dare continuità, secondo il quale la violazione dell'art. 220 disp. att., cod. proc. pen., non comporta automaticamente l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti nell'ambito di attività ispettive o di vigilanza, essendo invece necessario che tale sanzione processuale sia autonomamente prevista dalle norme del codice di rito cui la disposizione citata rimanda. (Da ultimo cfr. Sez. 3, n. 9977 del 21/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA]. 278423 - 01). 3. Anche il terzo motivo di ricorso va ritenuto inammissibile giacché la Corte d'appello, in maniera immune dai vizi censurati, con motivazione sintetica ma esaustiva ha indicato gli elementi fattuali dai quali risulta che la società Crisalba costituiva lo schermo giuridico dietro cui si celavano beni riconducibili al patrimonio del Mazzucco, ritenendo correttamente sussistente il presupposto della disponibilità di questi beni da parte dell'imputato facendo buon governo della costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo la quale in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, la "disponibilità" del bene, che ne è il presupposto, non coincide con la nozione civilistica di proprietà, ma con quella di possesso, onde la misura non può attingere beni già entrati nella disponibilità di un terzo in buona fede, senza che rilevi, nel caso di beni mobili registrati, la mancata trascrizione della loro cessione nel P.R.A. prima della esecuzione del sequestro. (Sez. 3, n. 34602 del 31/03/2021, Pmt c/ Roveta emiliana, Rv. 28236601).4. Per queste considerazioni il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì
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