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CassazionesentenzaSezione U

Cassazione n. 04459/2025

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ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 5470-2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o da gli AvvocatiRomano Vaccarella e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrent e - contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difes a dall’ A vvocatura generale dello Stato; -controricorrente - [OSCURATO:SOCIETA]. in concordato preventivo, [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:SOCIETA]. (ex [OSCURATO:PERSONA]), C.I.S. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

CONSORTILE A R.L.; - intimati - avverso la sentenza del Consiglio di Stato , n. 7957 del 202 3 , depositata in data 25agosto 2023 ; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrentein data 8 gennaio 2025;considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrent e al pagamento, in favore del l a part e controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 5470-2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o da gli AvvocatiRomano Vaccarella e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrent e - contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difes a dall’ A vvocatura generale dello Stato; -controricorrente - [OSCURATO:SOCIETA]. in concordato preventivo, [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:SOCIETA]. (ex [OSCURATO:PERSONA]), C.I.S. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. CONSORTILE A R.L.; - intimati - avverso la sentenza del Consiglio di Stato , n. 7957 del 202 3 , depositata in data 25agosto 2023 ; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrentein data 8 gennaio 2025;considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrent e al pagamento, in favore del l a part e controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Roma,
Sentenza Cassazione n. 04459/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris