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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 1981

Cassazione n. 02974/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 19/12/1981 avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 17813/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminati il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità; Ritenuto il motivo inammissibile perché del tutto generico, non essendo stato dedotto alcunchè, Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6 ottobre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 19/12/1981 avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 17813/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminati il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità; Ritenuto il motivo inammissibile perché del tutto generico, non essendo stato dedotto alcunchè, Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2025.
Sentenza Cassazione n. 02974/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris