Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1998
ECLI:EU:T:1998:32
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61997B0182 - IT
Avis juridique important
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61997B0182
Ordinanza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) del 16 febbraio 1998. - Smanor SA, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee. - Rifiuto di promuovere un procedimento per inadempimento - Ricorso di annullamento - Irricevibilità. - [OSCURATO:PERSONA]182/97.
raccolta della giurisprudenza 1998 pagina II-00271
[OSCURATO:PERSONA] chiave
Ricorso di annullamento - Atti impugnabili - Rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di promuovere un procedimento per inadempimento - Esclusione
(Trattato CE, art. 169)
[OSCURATO:PERSONA]
E' irricevibile il ricorso di annullamento presentato da un privato avverso il diniego della [OSCURATO:PERSONA] di promuovere un procedimento per inadempimento nei confronti di uno Stato membro.
Il diniego infatti non è impugnabile poiché, da un lato, dall'art. 169 del Trattato risulta che la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta ad instaurare un procedimento per inadempimento, ma dispone al riguardo di un potere discrezionale che esclude il diritto dei privati di esigere dall'istituzione di decidere in un senso determinato e, dall'altro, l'atto richiesto al quale esso si riferisce può essere solo un parere motivato della [OSCURATO:PERSONA], che a sua volta non può costituire oggetto di un ricorso di annullamento.