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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 27871/2026

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o, nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Napoli

2. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Napoli

3. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Napoli

4. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Napoli avverso la sentenza del 10/07/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi; udito il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 10 luglio 2025, in parziale riforma della decisione emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, la Corte d'appello di Napoli, in accoglimento del concordato proposto dagli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai delitti ad essi rispettivamente ascritti, riduceva ad anni 2 di reclusione la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], ad anni 2 mesi 8 giorni 20 di reclusione la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e ad anni 2 mesi 1 giorni 10 di reclusione la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], rilevando l'assenza di prove evidenti di non colpevolezza ex art. 129 cod, proc. pen., la corretta qualificazione giuridica dei fatti e la congruità della pena concordata.

La Corte, peraltro, confermava la pronuncia di primo grado, che aveva affermato la responsabilità dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] e lo aveva condannato alla pena di anni 2 mesi 8 di reclusione in relazione al reato di corruzione di cui al capo H), in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], assistente capo della Polizia penitenziaria in servizio presso la casa circondariale di Napoli-Poggioreale.

La vicenda aveva ad oggetto vari episodi di introduzione all'interno del carcere, in particolare nel padiglione Roma, ad opera di [OSCURATO:PERSONA], in concorso con i detenuti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], compagno di cella di [OSCURATO:PERSONA] - convivente di [OSCURATO:PERSONA] -, di informazioni, telefoni cellulari e droga destinata allo spaccio interno, in cambio di somme di denaro e altre utilità fra le quali sostanze stupefacenti.

Il quadro probatorio era costituito da un'annotazione di polizia giudiziaria di un agente della casa circondariale, dai contatti emergenti dall'analisi dei tabulati telefonici, dal contenuto delle conversazioni captate sull'utenza di [OSCURATO:PERSONA], dall'esito di operazioni di appostamento e pedinamento che conducevano al sequestro di sostanza stupefacente, dalle dichiarazioni del detenuto [OSCURATO:PERSONA] e dalle ammissioni di [OSCURATO:PERSONA] da cui emergeva l'instaurazione di un sistema finalizzato a recapitare vari beni mobili e droga ai detenuti in cambio di regalie e di sostanza stupefacente.

In particolare, quanto a [OSCURATO:PERSONA], la sua identificazione come "[OSCURATO:PERSONA]" - l'unico detenuto nel padiglione ad avere questo nome - emergeva dal tenore delle conversazioni intercettate fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], convivente del compagno di cella di [OSCURATO:PERSONA], e dal riferimento ad "Anna" sorella di [OSCURATO:PERSONA], ammessa ai colloqui in carcere col fratello.

Circa la effettiva portata del corrispettivo spettante a [OSCURATO:PERSONA] in cambio dei servizi prestati ai detenuti, fra i quali [OSCURATO:PERSONA], valevano, oltre le ammissioni confessorie dello stesso [OSCURATO:PERSONA], il positivo riscontro offerto dagli esiti della perquisizione e del sequestro di stupefacente a suo carico e dalla sua accertata condizione di assuntore di sostanze stupefacenti.

22. Avverso l'indicata sentenza gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, con cui deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla affermata responsabilità per i reati ad essi rispettivamente contestati e alla ritenuta insussistenza delle cause di non punibilità indicate nell'art. 129 cod. proc. pen., laddove, viceversa, non poteva univocamente ritenersi provata la responsabilità in ordine ai medesimi fatti, ovvero alla entità del trattamento sanzionatorio.

3. Ha proposto altresì ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], per vizio di motivazione quanto alla valutazione delle prove riguardanti la sua identificazione come l' "[OSCURATO:PERSONA]" cui s'accenna nelle conversazioni captate, nonché l'effettiva dazione di denaro o altre utilità all'assistente capo [OSCURATO:PERSONA] come corrispettivo delle operazioni da lui consentite di introduzione in carcere di telefoni cellulari o droga. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi dei ricorsi degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondati, oltre che aspecifici, dal momento che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente statuito che, a seguito della reintroduzione del cosiddetto patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato - come nel caso in esame - abbia rinunciato ai motivi di appello in punto di responsabilità per i reati contestati, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 7333/19 del 13/11/2018, Alessandria, Rv. 275234; sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755).

2. Parimenti privi di pregio e affatto generici risultano i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], in punto di mancanza di prove circa l'individuazione della sua persona come l' "[OSCURATO:PERSONA]" menzionato nei colloqui captati fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché in ordine alla effettiva corresponsione a [OSCURATO:PERSONA] di utilità in cambio \ dell'illecita introduzione in carcere di beni mobili' droga. \ 3I motivi di ricorso, con riguardo all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di corruzione contestato nel capo H), si palesano per un verso prevalentemente orientati in una prospettiva di rilettura nel merito dell'apprezzamento dei fatti e delle prove, come coerentemente e conformemente valutati dai Giudici di primo e di secondo grado, e per altro verso sprovvisti di reale specificità delle ragioni che li sorreggono, non misurandosi con il reale apparato argomentativo della decisione impugnata.

Risultano invero adeguatamente e logicamente argomentate le ragioni poste alla base della certa identificazione dell'imputato, come pure appare esplicitamente valorizzata dalla Corte territoriale l'efficacia dimostrativa dei contenuti dei plurimi colloqui intercettati, degli esiti delle operazioni di perquisizione e sequestro di droga a carico di [OSCURATO:PERSONA] e delle ammissioni del medesimo coimputato.

La Corte territoriale, nell'operazione valutativa del complessivo materiale probatorio, ha pertanto motivato in modo lineare e immune da vizi logici, sicché se ne inferisce come lineare e logico corollario la evidente infondatezza degli assunti difensivi del ricorrente.

Il ricorso, a ben vedere, ripropone censure già mosse con í motivi d'appello e disattese da quel Giudice in ordine al peso probatorio attribuito alle fonti di prova, prospettando sostanzialmente una inammissibile rilettura da parte della Corte di legittimità degli elementi fattuali posti a fondamento delle conformi decisioni di merito.

3. Alla luce delle considerazioni che precedono, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma ritenuta equa di tremila euro alla Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o, nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Napoli 2. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Napoli 3. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Napoli 4. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Napoli avverso la sentenza del 10/07/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi; udito il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 luglio 2025, in parziale riforma della decisione emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, la Corte d'appello di Napoli, in accoglimento del concordato proposto dagli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai delitti ad essi rispettivamente ascritti, riduceva ad anni 2 di reclusione la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], ad anni 2 mesi 8 giorni 20 di reclusione la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e ad anni 2 mesi 1 giorni 10 di reclusione la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], rilevando l'assenza di prove evidenti di non colpevolezza ex art. 129 cod, proc. pen., la corretta qualificazione giuridica dei fatti e la congruità della pena concordata. La Corte, peraltro, confermava la pronuncia di primo grado, che aveva affermato la responsabilità dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] e lo aveva condannato alla pena di anni 2 mesi 8 di reclusione in relazione al reato di corruzione di cui al capo H), in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], assistente capo della Polizia penitenziaria in servizio presso la casa circondariale di Napoli-Poggioreale. La vicenda aveva ad oggetto vari episodi di introduzione all'interno del carcere, in particolare nel padiglione Roma, ad opera di [OSCURATO:PERSONA], in concorso con i detenuti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], compagno di cella di [OSCURATO:PERSONA] - convivente di [OSCURATO:PERSONA] -, di informazioni, telefoni cellulari e droga destinata allo spaccio interno, in cambio di somme di denaro e altre utilità fra le quali sostanze stupefacenti. Il quadro probatorio era costituito da un'annotazione di polizia giudiziaria di un agente della casa circondariale, dai contatti emergenti dall'analisi dei tabulati telefonici, dal contenuto delle conversazioni captate sull'utenza di [OSCURATO:PERSONA], dall'esito di operazioni di appostamento e pedinamento che conducevano al sequestro di sostanza stupefacente, dalle dichiarazioni del detenuto [OSCURATO:PERSONA] e dalle ammissioni di [OSCURATO:PERSONA] da cui emergeva l'instaurazione di un sistema finalizzato a recapitare vari beni mobili e droga ai detenuti in cambio di regalie e di sostanza stupefacente. In particolare, quanto a [OSCURATO:PERSONA], la sua identificazione come "[OSCURATO:PERSONA]" - l'unico detenuto nel padiglione ad avere questo nome - emergeva dal tenore delle conversazioni intercettate fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], convivente del compagno di cella di [OSCURATO:PERSONA], e dal riferimento ad "Anna" sorella di [OSCURATO:PERSONA], ammessa ai colloqui in carcere col fratello. Circa la effettiva portata del corrispettivo spettante a [OSCURATO:PERSONA] in cambio dei servizi prestati ai detenuti, fra i quali [OSCURATO:PERSONA], valevano, oltre le ammissioni confessorie dello stesso [OSCURATO:PERSONA], il positivo riscontro offerto dagli esiti della perquisizione e del sequestro di stupefacente a suo carico e dalla sua accertata condizione di assuntore di sostanze stupefacenti. 22. Avverso l'indicata sentenza gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, con cui deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla affermata responsabilità per i reati ad essi rispettivamente contestati e alla ritenuta insussistenza delle cause di non punibilità indicate nell'art. 129 cod. proc. pen., laddove, viceversa, non poteva univocamente ritenersi provata la responsabilità in ordine ai medesimi fatti, ovvero alla entità del trattamento sanzionatorio. 3. Ha proposto altresì ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], per vizio di motivazione quanto alla valutazione delle prove riguardanti la sua identificazione come l' "[OSCURATO:PERSONA]" cui s'accenna nelle conversazioni captate, nonché l'effettiva dazione di denaro o altre utilità all'assistente capo [OSCURATO:PERSONA] come corrispettivo delle operazioni da lui consentite di introduzione in carcere di telefoni cellulari o droga. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi dei ricorsi degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondati, oltre che aspecifici, dal momento che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente statuito che, a seguito della reintroduzione del cosiddetto patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato - come nel caso in esame - abbia rinunciato ai motivi di appello in punto di responsabilità per i reati contestati, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 7333/19 del 13/11/2018, Alessandria, Rv. 275234; sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755). 2. Parimenti privi di pregio e affatto generici risultano i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], in punto di mancanza di prove circa l'individuazione della sua persona come l' "[OSCURATO:PERSONA]" menzionato nei colloqui captati fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché in ordine alla effettiva corresponsione a [OSCURATO:PERSONA] di utilità in cambio \ dell'illecita introduzione in carcere di beni mobili' droga. \ 3I motivi di ricorso, con riguardo all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di corruzione contestato nel capo H), si palesano per un verso prevalentemente orientati in una prospettiva di rilettura nel merito dell'apprezzamento dei fatti e delle prove, come coerentemente e conformemente valutati dai Giudici di primo e di secondo grado, e per altro verso sprovvisti di reale specificità delle ragioni che li sorreggono, non misurandosi con il reale apparato argomentativo della decisione impugnata. Risultano invero adeguatamente e logicamente argomentate le ragioni poste alla base della certa identificazione dell'imputato, come pure appare esplicitamente valorizzata dalla Corte territoriale l'efficacia dimostrativa dei contenuti dei plurimi colloqui intercettati, degli esiti delle operazioni di perquisizione e sequestro di droga a carico di [OSCURATO:PERSONA] e delle ammissioni del medesimo coimputato. La Corte territoriale, nell'operazione valutativa del complessivo materiale probatorio, ha pertanto motivato in modo lineare e immune da vizi logici, sicché se ne inferisce come lineare e logico corollario la evidente infondatezza degli assunti difensivi del ricorrente. Il ricorso, a ben vedere, ripropone censure già mosse con í motivi d'appello e disattese da quel Giudice in ordine al peso probatorio attribuito alle fonti di prova, prospettando sostanzialmente una inammissibile rilettura da parte della Corte di legittimità degli elementi fattuali posti a fondamento delle conformi decisioni di merito. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma ritenuta equa di tremila euro alla Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara P.Q.M
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