CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 01442/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, ricorre per cassazione avverso il decreto in epigrafe, con il quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha accolto il reclamo-impugnazione proposto dal Dipartimento dell'[OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'ordinanza, emessa in data 8 gennaio 2024, dal Magistrato di sorveglianza di Roma, che, nell'accogliere il reclamo-istanza del detenuto, gli aveva consentito di utilizzare fornelli e pentolame dopo gli orari previsti dalle disposizioni della suddetta [OSCURATO:PERSONA]. Deduce, richiamando giurisprudenza di legittimità in materia, violazione ed erronea applicazione degli artt. 35-bis e 41-bis I. n. 354/1975, in relazione agli artt. 3 e 32 Cost. Rimprovera, in sintesi, al Tribunale di sorveglianza di aver accolto il reclamo senza approfondire le ragioni dell'istituto penitenziario in merito alla differenziazione oraria circa l'utilizzo del fornello e del pentolame, ma dando per valide le argomentazioni del D.A.P. sui presunti motivi sottesi alla scelta di ritirare gli oggetti alle 20. 2. Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, citando la giurisprudenza di legittimità formatasi sulla materia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 2. Giova premettere che il tema dell'ambito di esplicazione del diritto di cottura dei cibi in cella, per i detenuti, come il [OSCURATO:PERSONA], sottoposti a regime detentivo differenziato ex art. 41-bis Ord. pen., è pervenuto all'attenzione di questa Corte a partire dalla sentenza n. 186 del 2018 della Corte costituzionale, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del comma 2-quater, lett. f), della menzionata disposizione, nella parte in cui impone all'[OSCURATO:PERSONA] penitenziaria di adottare tutte le misure di sicurezza volte ad assicurare l'assoluta impossibilità, per quella categoria di detenuti, di cuocere cibi. 3. In proposito, l'originario indirizzo — secondo cui l'individuazione, ad opera dell'[OSCURATO:PERSONA] penitenziaria, di fasce orarie in cui è permessa la cottura dei cibi, da parte di questa categoria di detenuti, non incide sul riconoscimento del diritto, che resta comunque garantito, e costituisce invece mera regolamentazione del suo esercizio, non giustiziabile davanti alla magistratura di sorveglianza (Sez. 1, n. 8560 del 17/12/2019, dep. 2020, Attanasio, non mass.) — è stato seguito da un diverso orientamento (del quale è espressione Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020, dep. 2021, Gallo, Rv. 280532 - 01), che ha ammesso uno spazio di sindacabilità in sede giurisdizionale dei provvedimenti incidenti sulla materia. In questa rinnovata prospettiva, la previsione di fasce orarie, in cui l'attività di cottura venga consentita, integrerebbe, sì, mera regolamentazione dell'esercizio di un diritto, ma l'[OSCURATO:PERSONA] penitenziaria non potrebbe, attraverso tale regolamentazione, ripristinare quella maggiore afflittività del trattamento detentivo differenziato che la Corte Costituzionale ha già ritenuto illegittima con la citata sentenza n. 186 del 2018. Il parametro di riferimento, per stabilire la legittimità della regolamentazione in questione, è stato, così, individuato nelle modalità di trattamento stabilite per i detenuti comuni, ristretti presso il medesimo istituto. La previsione di fasce orarie per la cottura dei cibi si rivelerebbe, dunque, legittima laddove non discriminatoria rispetto al trattamento riservato ai detenuti comuni, determinandosi, in caso contrario, un'ingiustificata differenziazione del regime penitenziario tale da assumere, in concreto, carattere sostanzialmente vessatorio. 4. L'indirizzo giurisprudenziale da ultimo citato si è, successivamente, evoluto e consolidato, attraverso la precisazione che ciò che è censurabile in sede giurisdizionale, perché elusivo della pronuncia n. 186 del 2018 della Corte Costituzionale, non è la previsione in sé, per i detenuti sottoposti al regime differenziato, di fasce orarie di cottura dei cibi differenziate rispetto a quelle riservate ai detenuti comuni, quanto, piuttosto, l'individuazione di fasce orarie differenziate non accompagnata da ragioni giustificative apprezzabili e avente l'unica finalità di ottenere, attraverso di esse, una maggiore afflittività della detenzione in regime speciale (Sez. 1, n. 38401 del 6/05/2022, Bolognino, non mass.; Sez. 1, n. 36940 del 28/06/2022, Crea, non mass.). In particolare, nella menzionata pronuncia n. 36940 del 2022, questa Corte, nell'annullare il provvedimento del Tribunale di sorveglianza che aveva ritenuto discriminatoria la previsione di fasce orarie differenziate per la cottura dei cibi, ha ritenuto che l'ordinanza impugnata non avesse «fornito adeguate ragioni per le quali la definizione delle fasce orarie nel corso delle quali è consentito cucinare ai detenuti assoggettati al regime differenziato [...] avrebbe costituito una scelta esorbitante dal ragionevole contemperamento tra il riconoscimento della possibilità di riscaldare liquidi e cibi già cotti e di preparare cibi di facile e rapido approntamento nella camera detentiva, ai sensi dell'art. 13, comma 4, d.P.R. n. 230 del 2000 (all'esito della pronuncia della Corte costituzionale n. 186 del 2018), e le ulteriori, evidenti, esigenze di organizzazione interna degli istituti penitenziari».Nell'ambito di detto indirizzo, si rimarca la necessità di chiarire «per esplicito e all'esito di un'analisi specifica, se la previsione di fasce orarie stabilita, nell'istituto stesso, solo per i detenuti assoggettati al regime differenziato, fosse in concreto esorbitante dall'esercizio del potere organizzatorio da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] penitenziaria, in quanto del tutto avulso dal perseguimento delle esigenze connotanti il regime differenziato stesso, tale da comportare una diversificazione di disciplina priva di giustificazioni e, in tal caso, avente carattere irragionevole, perché discriminatorio». 5. L'applicazione al caso concreto dei principi di diritto testé enucleati - che hanno ispirato anche le successive pronunzie in argomento, cui il Collegio intende dare continuità (Sez. 1, n. 18910 del 06/03/2024, Cimato, non mass.; Sez. 1, n. 11050 del 22/11/2023, dep. 2024, Torcasio, non mass.; Sez. 1, n. 43528 del 28/06/2023, Bonomo, Rv. 285204 - 01; Sez. 1, n. 49810 del 15/09/2023, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; vedi, inoltre, le recentissime, conformi, Sez. 1, n. 30903, 30904 e 30905, emesse all'udienza del 17 giugno 2025 sui ricorsi, rispettivamente, proposti da Madonia S., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non mass.) - conduce al rilievo della piena legittimità della decisione impugnata. Quest'ultima, all'esito di esauriente ed ineccepibile valutazione, ha ritenuto che la differenziazione di trattamento in argomento non mini il diritto ad una sana alimentazione e sia adeguatamente giustificata dalle esigenze di sicurezza connesse al regime speciale, nonché dalle diverse modalità di detenzione dei ristretti sottoposti a regime penitenziario comune, che non usufruiscono di camere di pernottamento individuali e rispetto ai quali la mancata imposizione di fasce orarie maggiormente stringenti consente di evitare la concentrazione di fumi ed odori, potenzialmente pregiudizievole per la salubrità degli ambienti di pernottamento, promiscuamente fruiti. 6. Le considerazioni che precedono inducono a ritenere, conclusivamente, che la diversità di trattamento riservata nella specie ai soggetti ristretti al regime previsto dall'art. 41-bis Ord. pen. trovi plausibile giustificazione nelle indicate esigenze logistiche ed organizzative, e non si traduca, invece, in un mezzo per ottenere, attraverso la differenza di regolamentazione, una maggiore afflittività della detenzione e per attuare così anche una ingiusta discriminazione. Si impongono, pertanto, la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu