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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 settembre 2026

Cassazione n. 35022/2026

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rte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari haconfermato la sentenza di condanna del Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Foggia pronunciata il 29 ottobre 2024 nei confronti diAdamo Mollica in relazione ai reati di cui all’art. 23 l. 110 del 1975 e 648 ecod. pen.;Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e, nello specifico quantoalla determinazione della pena superiore al minimo edittale;Rilevato che le doglianze oggetto sono manifestamente infondate inquanto la Corte territoriale, con lo specifico riferimento alla gravità dei fattie alla personalità dell’imputato, pure considerata la concessione dellecircostanze attenuanti generiche che hanno consentito una mitigazione dellapena, ha dato conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto delprincipio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e133 cod. pen. della Corte di merito per cui le generiche censure mosse atale percorso argomentativo che risulta lineare, sono prive di effettivaconsistenza e sono, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede,una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez.

Un.n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01);Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure inquesto esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, nonsono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n.5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato ilcontenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpanella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento dellasomma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 24/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari haconfermato la sentenza di condanna del Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Foggia pronunciata il 29 ottobre 2024 nei confronti diAdamo Mollica in relazione ai reati di cui all’art. 23 l. 110 del 1975 e 648 ecod. pen.;Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e, nello specifico quantoalla determinazione della pena superiore al minimo edittale;Rilevato che le doglianze oggetto sono manifestamente infondate inquanto la Corte territoriale, con lo specifico riferimento alla gravità dei fattie alla personalità dell’imputato, pure considerata la concessione dellecircostanze attenuanti generiche che hanno consentito una mitigazione dellapena, ha dato conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto delprincipio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e133 cod. pen. della Corte di merito per cui le generiche censure mosse atale percorso argomentativo che risulta lineare, sono prive di effettivaconsistenza e sono, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede,una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez. Un.n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01);Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure inquesto esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, nonsono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n.5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato ilcontenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpanella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento dellasomma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 24/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]
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