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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02574/2026

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nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 1 9231 / 20 24 propost o da : [OSCURATO:PERSONA]Avenia, C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] , rappresentat o e difes o , in virtù di procura speciale allegataal ricorso, da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale indicato in atti; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentatae difes a , ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 19231/2024a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA]Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della C O [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] n. 79 / 3 / 20 2 4 , depositat a in data 2/2/2024; Udita la relazione della caus a svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camer a di consiglio del 4 dicembre 202 5 ; Fatti di causa Con il ricorso introduttivo del processo, il ricorrente ha adito la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Genova per l’impugnazione dell’avviso di accertamentoTL3013004708/2019 (per l’anno d’imposta 2014) emesso dall’Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] di Genova, con il quale era stato contestato all’impresaD’[OSCURATO:PERSONA] l’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti e da cui era scaturito un maggior reddito derivante da presunti redditi non dichiaratisulla scorta di indagini finanziarie.

In particolare, secondo l’Ufficio, la contestata ipotesi delittuosa relativa alle presuntefatture per operazioni inesistenti si basava principalmente sulle dichiarazioni di talesig. [OSCURATO:PERSONA], contenute nel verbale prot. 46445 del 10.03.2019 e mai allegato, esuffragata secondo l’Ufficio, in parte: a) dai metodi di pagamento non tracciabili; b) dalla sinteticità della descrizione in fattura dei lavori effettuati; c) dall’asserita sproporzione della somma fatturata nel 2014 (€ 179.800,00 di Imponibile + € 39.556 di IVA) rispetto alla capacità produttiva dell’impresaindividuale [OSCURATO:PERSONA].

A ciò si aggiunga che, in parallelo rispetto al procedimento de quo, e per i medesimi fatti contestati, l’odierno ricorrente aveva assunto la qualifica di imputato nelprocedimento penale Proc. n. 2977/2020/21 RGNR, presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Genova. r.g. n. 19231/2024a.c. 4/12/2025Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dettaglio, l’oggetto dell’accertamento era proprio riferito alla circostanza che ilD’Avenia avesse indicato nel cd. spesometro (di cui all’art. 21 del decreto-legge 31maggio 2010), n. 78 fatture passive per un imponibile di € 179.800,00 con IVA di € 39.556,00 emesse dal fornitore [OSCURATO:PERSONA], titolare della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] svolgente “attività non specializzate di lavori edili (muratori)”; sebbene, al contrario, nella comunicazione trasmessa dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] nonrisultassero tali importi fatturati al D’[OSCURATO:PERSONA].

La CGT-1 di Genova accolse in parte il ricorso.

La CGT-2 della Liguria rigettò l’appello del contribuente.

Contro la sentenza d’appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Ricevuta la proposta di decisione acceleratadella causa, ex art. 380 bis c.p.c., il contribuente ha chiesto la definizione del giudizio nelle forme ordinarie.

Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Ex art. 360, 1° comma, n. 3 e n. 5 per omessa motivazione, violazione e falsa applicazione dell’art. 109 del D.P.R. 917/1986 e degli artt. 32, 1° comma, n. 2 del D.P.R. 600/73 e art. 51, 2° comma, n. 2 D.P.R. 633/72”,il contribuente censura la sentenza impugnataper non aver dichiarato illegittima ed erronea la sentenza di primo grado e per non ave r sufficientemente motivato l’iter logico-giuridico secondo il quale le asserzioni riconducibili al Sig. [OSCURATO:PERSONA], tra cui il verbale prot. 46445 del 10.03.2019 e mai allegato,oltreché al suo stesso spesometro e, in generale, a tutti gli elementi offerti dall’Ufficio a fondamento dell’accertamento, avrebbero un valore più affidabile e veritiero rispetto agli elementi di prova offerti dal contribuente nel corso dei due procedimentie volti ad r.g. n. 19231/2024a.c. 4/12/2025Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] evidenziare l’illegittimità dell’accertamento originariamente impugnato.

Il motivo in esame si fonda dichiaratamente sul fatto che i giudici di merito avrebbero assegnato agli elementi prodotti dal fisco un valore probatorio asseritamente maggiore rispetto agli elementi prodotti dalla difesa del contribuente.

Il contribuente, inoltre, si duole che il giudice d’appello non abbia tenuto nella giusta considerazione gli esiti del procedimento penale, che si è concluso con un decreto di archiviazione.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Con essoil contribuente tenta dichiaratamente di sovvertire il giudizio di merito offrendo a questa Corte di legittimità una diversa lettura degli elementi probatori rispetto a quella fatta dal giudice di merito.

Si tratta di una censura, dunque, che investe questa Corte di un compito estraneo alle sue attribuzioni istituzionali. 2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Ex art. 360, 1° comma, n. 3 e n. 5 per omessa motivazione, violazione e falsa applicazione dell’art. 21-bis del D.Lgs 74/2000”, il contribuente censura la sentenza impugnata per non aver dichiarato illegittima ed erronea la sentenza di primo grado, ed anzi, per nonaver adeguatamente considerato che nel frattempo era intervenuto il decreto di archiviazione nel procedimento penale-tributario N. 2977/2020/21 da parte del GIP di Genova in data 4/11/2021, il quale verteva sugli stessi fatti materiali oggetto divalutazione nel processo tributario .

Il giudice d’appello non avrebbeapprezzato il decreto di archiviazione reso dal GIP di Genova , che ha di fatto chiuso la vicenda penale che era scaturita dall’accertamento a suo tempo impugnato.

2.1. Il motivo è inammissibile.

Il contribuente si duole non di un omessoesame di un fatto decisivo e controverso, bensì, al più, di un omesso esame di un elemento di r.g. n. 19231/2024a.c. 4/12/2025Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] prova, doglianza che secondo la giurisprudenza di questa Corte non rientra nel paradigma di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. (Cass., Sez. 1-, Ordinanza n. 3960 del 19/02/2018, Rv. 647419-01).

Peraltro, l’art. 21 bis del d.lgs. n. 74 del 2000, nel disciplinare gli esiti del procedimento penale che fanno stato nel giudizio tributario , non annovera il provvedimento di archiviazione, con la conseguenza che l’omessa valutazione di esso da parte del giudice tributario non integra né un vizio di violazione di legge della sentenza resa, né un vizio sussumibile exart. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. 3.Dall’inammissibilità del ricorso discende l’obbligo del pagamento delle spese processuali in favore dell’Agenzia delle Entrate controricorrente, oltre che l’obbligo di corrispondere, rispettivamente in favore dell’Agenzia delle Entrate e della cassa delle ammende, le somme di cui all’art. 96, commi 3 e 4 c.p.c., determinate in dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]Aveniaal pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio, che si liquidano in euro seimila per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. [OSCURATO:PERSONA]Aveniaal pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, della somma di euro tremila. [OSCURATO:PERSONA]Aveniaal pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro mille. r.g. n. 19231/2024a.c. 4/12/2025Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 1 9231 / 20 24 propost o da : [OSCURATO:PERSONA]Avenia, C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] , rappresentat o e difes o , in virtù di procura speciale allegataal ricorso, da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale indicato in atti; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentatae difes a , ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 19231/2024a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA]Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della C O [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] n. 79 / 3 / 20 2 4 , depositat a in data 2/2/2024; Udita la relazione della caus a svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camer a di consiglio del 4 dicembre 202 5 ; Fatti di causa Con il ricorso introduttivo del processo, il ricorrente ha adito la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Genova per l’impugnazione dell’avviso di accertamentoTL3013004708/2019 (per l’anno d’imposta 2014) emesso dall’Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] di Genova, con il quale era stato contestato all’impresaD’[OSCURATO:PERSONA] l’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti e da cui era scaturito un maggior reddito derivante da presunti redditi non dichiaratisulla scorta di indagini finanziarie. In particolare, secondo l’Ufficio, la contestata ipotesi delittuosa relativa alle presuntefatture per operazioni inesistenti si basava principalmente sulle dichiarazioni di talesig. [OSCURATO:PERSONA], contenute nel verbale prot. 46445 del 10.03.2019 e mai allegato, esuffragata secondo l’Ufficio, in parte: a) dai metodi di pagamento non tracciabili; b) dalla sinteticità della descrizione in fattura dei lavori effettuati; c) dall’asserita sproporzione della somma fatturata nel 2014 (€ 179.800,00 di Imponibile + € 39.556 di IVA) rispetto alla capacità produttiva dell’impresaindividuale [OSCURATO:PERSONA]. A ciò si aggiunga che, in parallelo rispetto al procedimento de quo, e per i medesimi fatti contestati, l’odierno ricorrente aveva assunto la qualifica di imputato nelprocedimento penale Proc. n. 2977/2020/21 RGNR, presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Genova. r.g. n. 19231/2024a.c. 4/12/2025Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dettaglio, l’oggetto dell’accertamento era proprio riferito alla circostanza che ilD’Avenia avesse indicato nel cd. spesometro (di cui all’art. 21 del decreto-legge 31maggio 2010), n. 78 fatture passive per un imponibile di € 179.800,00 con IVA di € 39.556,00 emesse dal fornitore [OSCURATO:PERSONA], titolare della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] svolgente “attività non specializzate di lavori edili (muratori)”; sebbene, al contrario, nella comunicazione trasmessa dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] nonrisultassero tali importi fatturati al D’[OSCURATO:PERSONA]. La CGT-1 di Genova accolse in parte il ricorso. La CGT-2 della Liguria rigettò l’appello del contribuente. Contro la sentenza d’appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Ricevuta la proposta di decisione acceleratadella causa, ex art. 380 bis c.p.c., il contribuente ha chiesto la definizione del giudizio nelle forme ordinarie. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Ex art. 360, 1° comma, n. 3 e n. 5 per omessa motivazione, violazione e falsa applicazione dell’art. 109 del D.P.R. 917/1986 e degli artt. 32, 1° comma, n. 2 del D.P.R. 600/73 e art. 51, 2° comma, n. 2 D.P.R. 633/72”,il contribuente censura la sentenza impugnataper non aver dichiarato illegittima ed erronea la sentenza di primo grado e per non ave r sufficientemente motivato l’iter logico-giuridico secondo il quale le asserzioni riconducibili al Sig. [OSCURATO:PERSONA], tra cui il verbale prot. 46445 del 10.03.2019 e mai allegato,oltreché al suo stesso spesometro e, in generale, a tutti gli elementi offerti dall’Ufficio a fondamento dell’accertamento, avrebbero un valore più affidabile e veritiero rispetto agli elementi di prova offerti dal contribuente nel corso dei due procedimentie volti ad r.g. n. 19231/2024a.c. 4/12/2025Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] evidenziare l’illegittimità dell’accertamento originariamente impugnato. Il motivo in esame si fonda dichiaratamente sul fatto che i giudici di merito avrebbero assegnato agli elementi prodotti dal fisco un valore probatorio asseritamente maggiore rispetto agli elementi prodotti dalla difesa del contribuente. Il contribuente, inoltre, si duole che il giudice d’appello non abbia tenuto nella giusta considerazione gli esiti del procedimento penale, che si è concluso con un decreto di archiviazione. 1.1. Il motivo è inammissibile. Con essoil contribuente tenta dichiaratamente di sovvertire il giudizio di merito offrendo a questa Corte di legittimità una diversa lettura degli elementi probatori rispetto a quella fatta dal giudice di merito. Si tratta di una censura, dunque, che investe questa Corte di un compito estraneo alle sue attribuzioni istituzionali. 2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Ex art. 360, 1° comma, n. 3 e n. 5 per omessa motivazione, violazione e falsa applicazione dell’art. 21-bis del D.Lgs 74/2000”, il contribuente censura la sentenza impugnata per non aver dichiarato illegittima ed erronea la sentenza di primo grado, ed anzi, per nonaver adeguatamente considerato che nel frattempo era intervenuto il decreto di archiviazione nel procedimento penale-tributario N. 2977/2020/21 da parte del GIP di Genova in data 4/11/2021, il quale verteva sugli stessi fatti materiali oggetto divalutazione nel processo tributario . Il giudice d’appello non avrebbeapprezzato il decreto di archiviazione reso dal GIP di Genova , che ha di fatto chiuso la vicenda penale che era scaturita dall’accertamento a suo tempo impugnato. 2.1. Il motivo è inammissibile. Il contribuente si duole non di un omessoesame di un fatto decisivo e controverso, bensì, al più, di un omesso esame di un elemento di r.g. n. 19231/2024a.c. 4/12/2025Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] prova, doglianza che secondo la giurisprudenza di questa Corte non rientra nel paradigma di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. (Cass., Sez. 1-, Ordinanza n. 3960 del 19/02/2018, Rv. 647419-01). Peraltro, l’art. 21 bis del d.lgs. n. 74 del 2000, nel disciplinare gli esiti del procedimento penale che fanno stato nel giudizio tributario , non annovera il provvedimento di archiviazione, con la conseguenza che l’omessa valutazione di esso da parte del giudice tributario non integra né un vizio di violazione di legge della sentenza resa, né un vizio sussumibile exart. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. 3.Dall’inammissibilità del ricorso discende l’obbligo del pagamento delle spese processuali in favore dell’Agenzia delle Entrate controricorrente, oltre che l’obbligo di corrispondere, rispettivamente in favore dell’Agenzia delle Entrate e della cassa delle ammende, le somme di cui all’art. 96, commi 3 e 4 c.p.c., determinate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]Aveniaal pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio, che si liquidano in euro seimila per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. [OSCURATO:PERSONA]Aveniaal pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, della somma di euro tremila. [OSCURATO:PERSONA]Aveniaal pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro mille. r.g. n. 19231/2024a.c. 4/12/2025Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello