CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 dicembre 2022
Cassazione n. 28043/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ricorre per cassazione impugnando l'ordinanza, emessa in data 5 dicembre 2022, del Tribunale del riesame di Roma, ai sensi dell'art. 310 cod.proc.pen., che, in accoglimento dell'appello cautelare del Pubblico Ministero, ha applicato la misura cautelare interdittiva del divieto di esercitare imprese e uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di mesi dodici, in relazione al reato di cui agli artt. 416 commi 1 e 3 cod.pen., 61 bis cod.pen., perché si associava con altri soggetti allo scopo di commettere una .r7L/ seria indeterminata di reati fiscali, di cui all'art. 8 e 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, per operazioni in frode Iva intracomunitaria nel settore dei prodotti informatici, quale partecipato al sodalizio quale gestore della [OSCURATO:PERSONA] srl, manteneva stabili contatti con Mussini e Zomparelli e con gli amministratori delle società filtro, assicurando lo stoccaggio e la consegna dei prodotti commercializzati in frode Iva, eseguendo controlli sui numeri seriali dei prodotti di modo che i medesimi non circolassero più di una volta sui medesimi clienti Area (capo L), sussistendo i gravi indizi di colpevolezza e l'esigenza cautelare di cui all'art. 272 comma 1, lett. c) cod.proc.pen. 2. Per l'annullamento dell'impugnata ordinanza il difensore dell'indagato deduce due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. b) e c) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 310 e 291 cod.proc.pen. Il tribunale cautelare avrebbe travalicato i poteri di cognizione a seguito di appello cautelare del Pubblico Ministero avverso l'ordinanza di rigetto di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]. Premette il ricorrente che la Procura Europea aveva proposto appello avverso l'ordinanza di rigetto di applicazione della misura cautelare del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Latina, mediante richiamo integrale, in premessa, della richiesta di applicazione di misura cautelare e poi avrebbe articolato un unico motivo di appello che riguardava unicamente il profilo della gravità indiziaria, senza alcun cenno al profilo delle esigenze cautelari. Ciò posto, l'ordinanza impugnata avrebbe violato il principio devolutivo che informa l'impugnazione cautelare ex art. 310 cod.proc.pen. sotto un duplice profilo. Si sarebbe pronunciata sulle esigenze cautelari in assenza di domanda. In secondo luogo, nella scelta di applicare la misura interdittiva avrebbe violato il disposto di cui all'art. 291 comma 1 bis cod.proc.pen. come interpretato dalla giurisprudenza che ha affermato che nell'appello cautelare il giudice non può provvedere, in caso di impugnazione del Pubblico Ministero, in merito a misure cautelare diverse, anche se meno gravi, rispetto a quelle originariamente richieste dal Pubblico Ministero. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 274 comma 1, lett. c) cod.proc.pen. con riguardo alla sussistenza del concreto e attuale pericolo di recidiva, dovendosi dimostrare che all'imputato si presenti effettivamente l'occasione per compiere ulteriori delitti, in quanto, dal 2015, i requisiti di concretezza e attualità sono due entità distinte che devono essere oggetto di autonoma valutazione. L'ordinanza impugnata non avrebbe correttamente motivato il pericolo di recidiva nei termini sopra indicati. Inoltre, la motivazione sarebbe del tutto apparente con riguardo alla posizione soggettiva dell'indagato, avendo compiuto il Tribunale una valutazione complessiva, cumulativa e unitaria del pericolo di recidiva degli indagati, senza distinzione tra le diverse posizioni soggettive e senza indicare il contributo di ciascuno nel reato. L'unico riferimento all'indagato sarebbe il contenuto di una conversazione tra lui e il Mussini del tutto neutra. Infine, sarebbe contraddittoria la motivazione dell'ordinanza che, da un lato, definisce l'indagato come soggetto di non trascurabile capacità a delinquere e, dall'altro lato, nel ritenere adeguata la misura interdittiva, lo definisce l'ultima ruota del carro. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso non mostra ragioni di fondatezza. 4. Il primo motivo di censura non è fondato. Risulta, che il Pubblico Ministero ha impugnato, ex art. 310 cod.proc.pen., l'ordinanza di rigetto della richiesta di applicazione della misura degli arresti domiciliari nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], per insussistenza dei gravi indizia, che il Pubblico Ministero ha richiamato e riportato l'originaria richiesta cautelare ed ha poi proceduto a contestare nello specifico le ragioni con le quali il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Latina aveva posto a fondamento della decisione di rigetto della richiesta di misura cautelare ed ha, quindi, reiterato l'originaria richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari (cfr. pag. 9). Sulla base di queste ragioni il tribunale ha ritenuto ammissibile l'appello del Pubblico Ministero e l'ha deciso nel merito. Ora il ricorrente per un verso non si confronta con il provvedimento impugnato che dà atto che l'appello cautelare "richiamava e riportava l'originaria richiesta" e dunque, nel reiterare la richiesta di applicazione della misura, conteneva anche il profilo della sussistenza delle esigenze cautelari, su cui non vi era stata alcuna pronuncia del G.I.P. che si era fermato alla valutazione della gravità indiziaria che aveva escluso. Non può ritenersi che non vi sia stata devoluzione del relativo tema. 5. In ogni caso, va rammentato che, come affermato da risalente e condivisibile giurisprudenza, l'appello sarebbe stato ammissibile anche nell'ipotesi in cui il P.M. nulla avesse dedotto riguardo alle esigenze cautelari.Come è stato precisato dalla giurisprudenza, infatti, l'impugnazione del Pubblico Ministero avverso l'ordinanza del GIP di rigetto della richiesta cautelare devolve al Tribunale investito dell'appello una cognizione non limitata ai singoli punti oggetto di specifica censura, bensì estesa all'integrale verifica delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge per l'adozione di un'ordinanza applicativa della misura restrittiva della libertà personale (Cass. Sez. Un., 31/03/2004 n. 18339). Ne consegue, in particolare, che, qualora sia stata rigettata la richiesta di applicazione di un provvedimento coercitivo sulla base della ritenuta insussistenza degli indizi di colpevolezza, il Tribunale investito dall'appello del pubblico ministero ha il dovere, ove ritenga di accoglierlo, e a prescindere da specifiche censure dell'appellante sul punto, di prendere in considerazione i presupposti di cui all'art. 274 cod.proc.pen., e pertanto, di motivare adeguatamente non solo in relazione al novellato giudizio di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ma anche in ordine alla configurabilità delle esigenze cautelari, non considerate, o considerate solo in via incidentale, dal primo giudice (Sez. 6, n. 29082 del 14/06/2001, Rv. 220310 - 01; Sez. 6, n. 10032 del 03/02/2010, Picchi, Rv. 246283 - 01; Sez. 6, n. 17749 del 01/03/2017, Friggi, Rv. 269853 - 01). 6. Ugualmente infondata è la censura relativa al lamentato superamento da parte del Tribunale del riesame, nel disporre misure meno afflittive di quelle richieste dal Pubblico Ministero con l'appello, dei limiti dell'effetto devolutivo. Essa poggia sul disposto di cui all'art. 291 comma 1 bis cod.proc.pen. che disponeva che il Giudice delle indagini preliminari potesse disporre misure meno gravi solo se il pubblico ministero non avesse richiesto di provvedere esclusivamente in ordine alle misure indicate nella richiesta, che è stato abrogato dall'art. 8 comma 2 della legge 8 agosto 1995, n. 332. L'indirizzo che può dirsi consolidato nella giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, afferma il principio di diritto in forza del quale nelle ipotesi in cui l'appello del pubblico ministero riguardi la mancata applicazione di una misura cautelare personale, l'effetto devolutivo dell'impugnazione non implica che il Tribunale del riesame debba decidere nel senso dell'applicazione o del diniego del provvedimento richiesto, potendo procedere anche all'adozione di misure meno gravi (Sez. 5, n. 12618 del 18/01/2017, Cavaliere, Rv. 269532; Sez. 2, n. 53376 del 17/09/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261612; Sez. 5, n. 24139 del 14/03/2012, Abbruzzese, Rv. 253760). 7. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. Va subito detto che il ricorrente muove da un'interpretazione del disposto di cui all'art. 274 lett. c) cod.proc.pen., secondo cui occorre la dimostrazione che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti, fatto proprio da una pronuncia di Questa Corte (Sez. 3, n. 37087 del 19/05/2015, Marino, Rv. 264688 - 01) che è rimasta isolata nel panorama giurisprudenziale, essendosi consolidato il diverso orientamento secondo cui in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio- ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv.282891 - 01). Ed ancora, in tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767 - 01). 8. Di tali principi ha fatto corretta applicazione il tribunale cautelare che, con motivazione immune da rilievi di illogicità, ha ritenuto sussistente il pericolo di recidiva desunto dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, già significative della propensione alla reiterazione degli illeciti, essendo stata posta in essere un'attività illecita sistematica, reiterata nel tempo e non occasionale, elementi dai quali ha tratto la conclusione dell'attualità, oltre che della concretezza, del pericolo di recidiva tenuto conto della sostanziale continuità nell'attività illecita del [OSCURATO:PERSONA] il quale, per come emerso dalla conversazione prog. 1494 del 28/10/2021 e quella successiva del 07/12/2021, era emerso che, nonostante la conoscenza dell'avvio di indagini e la verifica fiscale in corso, non solo non desisteva, ma continuava la consueta attività di controllo dei numeri seriali che era indispensabile tassello funzionale all'attività illecita delle frodi a carosello (cfr. pag. 41). Da cui anche la infondatezza dell'ulteriore profilo di censura che si appunta sulla carenza di motivazione individualizzante del pericolo di recidiva in capo al ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Contrariamente all'assunto difensivo, l'ordinanza impugnata, a pag. 44, contiene una motivazione congrua con riferimento al pericolo di recidiva in capo al .2t1 [OSCURATO:PERSONA] collegato all'attività da questi svolta in seno all'associazione a delinquere, la cui operatività perdurava al momento dell'adozione della misura. 9. Il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamen