CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20299/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2024 del GIP TRIBUNALE di BARIdato av/so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 19 gennaio 2024, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Inanr applicava a [OSCURATO:PERSONA], ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di 3.000,00 euro di reclusione e 1.200,00 euro di multa. Ritenuto che, nelle ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice ha il dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che non emerga in modo evidente una delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen. Ritenuto che, tenuto conto di questi parametri, le doglianze proposte appaiono prive di specificità e manifestamente infondate, in ragione del fatto che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, oltre a qualificare correttamente i fatti di reato contestati a [OSCURATO:PERSONA], si soffermava in termini congrui sul giudizio di responsabilità formulato nei confronti dell'imputato. Ritenuto che il percorso argomentativo seguito dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, avuto riguardo alla speciale natura dell'accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., risulta pienamente adeguato ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Sez. U, n. 3 del 25/11/1998, Messina, Rv. 212438 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i