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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23997/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile perché le censure sull'affermazione della responsabilità penale per il reato di cui all'art. 372 cod. pen., ascritto all'imputata, sono tese a sollecitare una non consentita rivalutazione degli elementi probatori e sono reiterative di doglianze già disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito, che ha rilevato che la ricorrente aveva riferito circostanze non vere in contrasto con quanto realmente conosceva, al fine di favorire [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pagine 7, 8 e 9 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile perché le censure sull'affermazione della responsabilità penale per il reato di cui all'art. 372 cod. pen., ascritto all'imputata, sono tese a sollecitare una non consentita rivalutazione degli elementi probatori e sono reiterative di doglianze già disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito, che ha rilevato che la ricorrente aveva riferito circostanze non vere in contrasto con quanto realmente conosceva, al fine di favorire [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pagine 7, 8 e 9 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 23997/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris