CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 settembre 2023
Cassazione n. 47273/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Milano del 6 febbraio 2023, che ha confermato la decisione del Tribunale di Milano del 30 maggio 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena 1 anno e 8 mesi di reclusione, perché ritenuto colpevole del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, riferito agli anni 2014 e 2015. Ritenuto che i due motivi di ricorso, con cui si contesta la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione (primo motivo) e dell'inosservanza degli art. 27 Costi, 6 comma 2 C.E.D.U. e 544 cod. proc. pen. (secondo motivo), sono manifestamente infondati, in quanto generici, non confrontandosi il ricorso con la motivazione della sentenza impugnata, nella quale è stata rimarcata l'assenza di specificità dell'appello, nel senso che ia difesa "dopo avere dedotto che gli indizi enucleati dal Tribunale non avevano i requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti, non ha allegato alcun elemento idoneo a confutare il quadro indiziario, analiticamente ricostruito dal giudice di primo grado, né ha offerto una spiegazione alternativa rispetto a quella fornita dal Tribunale" (pag. 3 della sentenza impugnata); deve considerarsi in proposito che la sentenza di primo grado, i cui passaggi essenziali sono stati riportati dalla Corte territoriale, aveva compiuto un'adeguata disamina delle fon: i tiimostrative acquisite, valorizzando gli accertamenti operati dalla Guardia di Finanza di Bassano dei Grappa, da cui è emerso che !a società Dial s.r.I., di cui Pirottina all'epoca era legale rappresentante, era una cd. società cartiera, in quanto non aveva magazzini o unità locali dove ricevere la merce che acquistava apparentemente dalla [OSCURATO:PERSONA], non aveva mai presentato le dichiarazioni fiscali ed era stata ceduta, dopo una breve operatività, a un soggetto risultato di fatto irreperibile, eer cui i giudici di merito sono pervenuti alla coerente conclusione che le 76 fatture emesse daiia Diai nei confronti della Ital M erano riferite a operazioni inesistenti, essend funzicnall a consentire a quest'ultima società di evadere l'iva, tanto più in ragione del fattarra - Diai non aveva mai versato Viva di cui alle fatture contestate, praticando addirittura prezzi inferiori o pari ai prezzo che avrebbe dovuto teoricamente versare al fornitore comunitario. Tali risultanze non sono state adeguatamente smentite né nei giudizi di merito, né in questa sede, non apparendo dirimente il richiamo difensivo alla sentenza assolutoria resa dal Tribunale di Mano ii 22 novembre 2021, atteso che con tale pronuncia, resa in un distinto procedimento penale, Pirrottina è stato assolto, peraltro ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., dalle diverse imputazioni di cui agii art. 5 e 10 del d. Igs. n. 74 del 2000, non perché il fatto non sussiste., ma per non averlo commesso, non essendo stata messa in discussione in tale decisione né :a corriPonente oggettiva dei reati ivi contestati, né, soprattutto, l'irregolarità delle transazioni commerciali intracomunitarie compiute dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. negli anni di imposta 2014-2015. Considerato pertanto che ii ricorso deve essere dichiarato inammissibile, da ciò conseguendo la condanna dei ricorrente ai pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, deterrnlhata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichara namrnissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cosi deciso ln Roma, l'3 settembre 2023 iglieresore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]tà D