CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 16520/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 3.7.2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al rigetto della richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Marsala aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di ricettazione di un telefono cellulare risultato provento di furto e, ricondotto il fatto nella ipotesi contemplata nel capoverso dell'art. 648 cod. pen., la aveva condannata alla pena di mesi 6 di reclusione ed Euro 500 di multa oltre al pagamento delle spese processuali revocando altresì il beneficio della sospensione condizionale concessole con sentenza dello stesso Tribunale di Marsala del 26.9.2018; 2. ricorre per cassazione il difensore della Rizzo lamentando contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine al rigetto della richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato: rileva che la Corte di Appello ha respinto la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra il fatto per cui si procede e la analoga condotta oggetto della sentenza n. 1350 del 2018 relativa anche in tal caso ad un telefono cellulare e risalente allo stesso mese di gennaio del 2015 in Marsala e, in particolare, ha ritenuto che tale sentenza non fosse definitiva come invece risulta inequivocabilmente dalla sentenza di primo grado con cui era stato revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena; 3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'annullamento della sentenza impugnata quanto al diniego della richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato; rileva che il motivo posto a fondamento del rigetto risulta contraddetto da quanto risulta dalla stessa sentenza impugnata in cui si è dato atto della irrevocabilità della sentenza dell'I1.:[OSCURATO:DATA_NASCITA]; 4. la difesa ha a sua volta trasmesso delle conclusioni scritte con cui insiste per l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e la sentenza va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Palermo per nuovo esame. 1. Il Tribunale di Marsala, con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di ricettazione commesso in Marsala "in epoca successiva e prossima al 6.1.2015" per avere costei "... acquistato o comunque ricevuto da ignoti ed al fine di trarne profitto il telefono cellulare marca LG mod. LG-E610 ... provento del delitto di furto commesso in data 6.1.2015 in danno di [OSCURATO:PERSONA], nella consapevolezza della provenienza delittuosa della cosa". Il primo giudice aveva ricondotto il fatto nella ipotesi contemplata nel capoverso dell'art. 648 cod. pen. e aveva condannato l'imputata alla pena di mesi 6 di reclusione ed Euro 500 di multa; richiamato l'art. 168 comma 1 cod. pen. aveva infine revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso alla Rizzo "... con la sentenza emessa dal Tribunale di Marsala in data 26.9.2018 irrevocabile in data 11.12.2018". 2. Con l'atto di appello, la difesa della Rizzo aveva articolato uno specifico motivo di gravame chiedendo "... che il reato oggi ascritto all'imputata venga posto in continuazione con quello di cui alla sentenza irrevocabile n. 1350/18 Sent." (cfr., pag. 3 dell'atto di appello) evidenziando, a tal fine, la medesimezza del titolo di reato, della condotta, del contesto territoriale e temporale in cui erano maturate le due vicende. 3. La Corte territoriale ha sostenuto che "... la richiesta di applicazione della continuazione rispetto al fatto giudicato con la sentenza che si è chiesto di acquisire (allegata all'atto di appello) va rigettata attesa la non definitività della detta sentenza, che per tale ragione formalmente non è stata neppure acquisita" (cfr., pagg. 3-4). 4. In realtà, la stessa sentenza di primo grado aveva dato atto che la sentenza del 26.9.2018 (depositata in data 25.10.2018) era divenuta definitiva ed irrevocabile (in data 11.12.2018 e, perciò„ antecedente alla stessa sentenza di appello) tanto che, come si è visto, aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale che era stato in quella occasione concesso alla odierna ricorrente condannata, anche in quel caso, per la ricettazione di un telefono cellulare provento di furto. In altri termini, il dato della irrevocabilità della sentenza allegata all'atto di appello, erroneamente non ritenuta tale dalla Corte di Appello, risultava direttamente dalla sentenza di primo grado e, in ogni caso, dalla annotazione riportata a pag. 1 del documento allegato al ricorso. La sentenza impugnata va dunque annullata essendo la Corte territoriale incorsa in errore nel non prendere in esame il motivo di appello sulla richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato; in sede di rinvio, altra Sezione della medesima Corte di Appello dovrà perciò procedere in tal senso verificando la esistenza dei relativi presupposti tenendo conto del fatto giudicato con la sentenza del 26.9.2018-25.10.2018 del medesimo Tribunale di Marsala. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio limitatamente alla continuazione per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della