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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 1989

Cassazione n. 05833/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 26415/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui agli artt. 73, comma 5 e 74 comma 6, D.P.R. 309/1990, ha applicato la pena detentiva, già ridotta per il rito, di anni cinque di reclusione, come dall'imputato richiesta con il consenso del P.M.; che il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla eccessiva severità del trattamento sanzionatorio; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 26415/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui agli artt. 73, comma 5 e 74 comma 6, D.P.R. 309/1990, ha applicato la pena detentiva, già ridotta per il rito, di anni cinque di reclusione, come dall'imputato richiesta con il consenso del P.M.; che il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla eccessiva severità del trattamento sanzionatorio; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/
Sentenza Cassazione n. 05833/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris