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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 34932/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32791/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], e domiciliata per legge in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro F.[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in liquidazione, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata per legge in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione - contro ricorrente - avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 1113/2019, pubblicata in data 30 maggio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. [OSCURATO:PERSONA] di causa

1. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propose opposizione ex art.645 cod. proc. civ. avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Palermo, su istanza della F.11i [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., con il quale si chiedeva il pagamento dell'importo di euro 242.504,62 a titolo di corrispettivo per servizi di trasporto merci per conto terzi effettuati nel periodo agosto - dicembre 2009, deducendo che dall'importo ingiunto avrebbero dovuto essere detratte la somma di euro 38.020,30, corrisposta dalla stessa a terzi trasportatori, e la somma di euro 42.932,60, dovuta per adeguamento del tariffario n:1 operato con decorrenza dal 2009 a seguito del passaggio dal trasporto via treno a quello via nave.

Affermando, inoltre, di essere a sua volta creditrice della F.11i [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., l'opponente spiegò domanda riconvenzionale.

Concessi i termini ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ. ed espletata l'attività istruttoria, il Tribunale di Palermo, con la sentenza n. 2030/2015, confermò il decreto ingiuntivo e rigettò la domanda riconvenzionale.

2. Avverso tale decisione ha proposto appello la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e all'esito della interruzione e riassunzione del giudizio, dovuta a vicende fallimentari che avevano interessato le due società, la Corte d'appello di Palermo ha rigettato l'impugnazione, condannando l'appellante alla rifusione delle spese in favore della controparte.

Premettendo che già con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva ammesso di essere debitrice di parte delle somme ingiunte e di essere al contempo «creditrice della F.11i [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per euro 1.284.237,76», la Corte territoriale, con riguardo alla censura con cui l'appellante si doleva della dichiarata inammissibilità delle domande ed eccezioni prospettate con la memoria ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., ha osservato che, sebbene la relazione di parte prodotta fosse finalizzata ad offrire una lettura dei numerosi documenti depositati, l'appellante aveva ampliato le proprie argomentazioni difensive su questioni non sollevate nell'atto di citazione.

Infatti, a fronte di una iniziale allegazione di «illegittima imputazione di costi del personale», con la prima memoria ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ. era stata prospettata una simulazione (del rapporto di lavoro) e, con la seconda memoria ex art. 183 cod, proc. civ., era stata dedotta la «nullità del contratto di somministrazione quale fonte del credito» ed erano state richiamate fatture afferenti a «competenze area sosta tecnica», come correttamente rilevato dal giudice di primo grado.

Neppure in grado di appello il rilievo di inammissibilità era stato superato, avendo anzi la parte prospettato un ulteriore profilo, tardivo ex art. 345 cod. proc. civ., afferente la violazione di norme in materia di somministrazione di lavoratori (art. 21 della legge 248/2006), con conseguente diritto alla ripetizione delle somme corrisposte.

Passando, poi, al motivo di gravame riguardante i rapporti contrattuali intercorsi tra le parti, i giudici d'appello hanno posto in rilievo che il legale rappresentante della società opponente, dopo avere contestato in sede di interrogatorio formale che vi fosse un apposito accordo sulla tariffa delle prestazioni eseguite (rispetto ai listini di mercato), aveva successivamente confermato che dette tariffe coincidevano con quelle indicate nelle fatture prodotte in sede monitoria, pur precisando che le prestazioni ivi indicate non erano state tutte eseguite dalla appellata; quanto alla differente tariffa conseguita alla variazione della metodologia di trasporto (da ferroviario a navale), il legale rappresentante aveva ammesso che non vi era stato un esplicito accordo in tal senso, mentre con riferimento ai costi della manodopera e degli operai utilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., il legale rappresentante aveva dedotto che i dipendenti erano formalmente contrattualizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ma che in realtà svolgevano le loro mansioni in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., circostanza peraltro confermata anche dai testi.

L'appellante, ha proseguito la Corte, quanto all'esistenza di accordi negoziali tra le parti, non aveva inoltre offerto elementi che consentissero di superare la valutazione d'inattendibilità operata dal Tribunale, risultando, sul punto, il gravame generico e privo della specificità richiesta dall'art. 342 cod. proc. civ., cosicché, essendo rimaste prive di riscontro le deduzioni dalla stessa svolte, correttamente il giudice di primo grado aveva ritenuto la fondatezza della pretesa creditoria avanzata in sede monitoria.

3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione propone ricorso per la cassazione della decisione d'appello, con due motivi, cui resiste la F.11i [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione con controricorso.

4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc civ.

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.

In prossimità dell'adunanza camerale la controricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ.

Ragioni della decisione

1. In via pregiudiziale, l'intervenuto fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarato dal Tribunale di Palermo con sentenza n.74/2020, evidenziato dalla odierna controricorrente nella memoria illustrativa, non spiega rilevanza alcuna nel presente giudizio di legittimità.

In tema di giudizio di cassazione, invero, l'intervenuta modifica dell'art. 43 legge fallimentare, per effetto dell'art. 41 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, nella parte in cui recita che «l'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo», non comporta una causa di interruzione del giudizio in corso in sede di legittimità posto che in quest'ultimo, che è dominato dall'impulso d'ufficio, non trovano applicazione le comuni cause di interruzione del processo previste in via generale dalla legge (Cass., sez.

L, 13/10/2010, n. 21153; Cass., sez. 5, 05/07/2011, n. 14786; Cass., sez. 5, 17/07/2013, n. 17450; Cass., sez. 1, 15/11/2017, n. 27143; Cass., sez. 1, 12/02/2021, n. 3630).

2. Con il primo motivo - rubricato: «violazione e/o falsa applicazione (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) dell'art. 183, sesto comma, cod. proc. civ. per avere la Corte d'appello di Palermo confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha, implicitamente, ritenuto inammissibile anche la documentazione prodotta a corredo della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, cod. proc. civ., incorrendo in una falsa applicazione della norma» - la ricorrente, partendo dalla considerazione che, nel termine concesso ai sensi del citato art. 183, sesto comma, n. 2, cod. proc. civ. è consentito alle parti indicare i mezzi di prova e produrre i documenti a supporto delle proprie allegazioni, evidenzia che, nel rispetto di detto termine, aveva introdotto in giudizio la relazione di parte a firma del dott. [OSCURATO:PERSONA] e la documentazione ad essa allegata; di tale documentazione, tuttavia, non si faceva menzione né nella parte motiva della sentenza di primo grado, né in quella di appello, il che portava a ritenere che entrambi i giudici di merito avessero, seppure implicitamente, esteso la valutazione d'inammissibilità anche alla documentazione prodotta a corredo della memoria.

2.1. Il motivo è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi della pronuncia.

Dalla lettura della sentenza in questa sede impugnata si evince chiaramente che i giudici di appello, avallando le conclusioni a cui era pervenuto il giudice di primo grado, hanno ritenuto inammissibili, perché irritualmente introdotte in giudizio, le nuove domande ed eccezioni dedotte dalla odierna ricorrente con le memorie ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., attinenti ad una presunta «simulazione» o «nullità» del contratto di somministrazione, sottolineando che esse ampliavano il thema decidendum a questioni che non erano state tempestivamente sollevate con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, e puntualizzando che la relazione di parte, sicuramente utile «ad offrire una lettura della mole dei documenti versati» ed a specificare le allegazioni contenute nell'atto introduttivo, allo stesso tempo sviluppava temi e questioni che comportavano un evidente modifica della originarie contestazioni sollevate con l'atto di citazione in opposizione.

Hanno, in sostanza, rilevato, che «a fronte di una allegazione riferita a mero indebito di cui in citazione», con le memorie ex art. 183 cod. proc. civ. era stata prospettata la nullità del rapporto contrattuale, in precedenza non contestata, e depositata documentazione a supporto di tale ultima domanda.

La Corte d'appello è poi passata all'esame del motivo di gravame attinente alla prova «dell'esatto contenuto dei rapporti tra le parti» ed ha fatto propria anche la valutazione del quadro probatorio operata dal giudice di primo grado, dando conto non solo della prova orale, ed in particolare delle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della odierna società ricorrente e delle deposizioni dei testi, ma anche alla prova documentale offerta, addivenendo alla conclusione che le deduzioni della appellante, odierna ricorrente, non erano state adeguatamente riscontrate.

2.2. Con la doglianza svolta l'odierna parte ricorrente non censura la valutazione di novità della domanda, dichiarando anzi di condividerla, ma imputa piuttosto alla Corte territoriale di non avere considerato tempestiva la produzione documentale.

In sostanza, pur riconoscendo che tale produzione fosse irrilevante in ragione della novità della domanda, censura il preteso silenzio, da parte del giudice del merito, sui documenti stessi, che si spiega perché essi non dovevano e potevano essere esaminati, data la tardività della domanda a supporto della quale erano stati allegati.

3. Con il secondo motivo si deduce «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.) per avere la Corte di Appello di Palermo confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto non provato quanto dedotto dall'odierna ricorrente sull'esistenza degli accordi intercorsi con controparte, omettendo di considerare le risultanze della documentazione prodotta a corredo della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, cod. proc. civ., seppur ritualmente depositata».

La ricorrente sostiene che l'esame incompleto di un mezzo di prova o anche l'omessa valutazione di una delle prove relative allo stesso fatto integra il vizio evocato in rubrica e ribadisce che, pur avendo allegato alla memoria ex art. 183 cod. proc. civ. documenti volti a provare l'esistenza degli accordi posti a fondamento delle richieste avanzate con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, la Corte d'appello avrebbe omesso di prenderli in esame; soggiunge che l'esame di detta documentazione avrebbe condotto i giudici di appello ad una diversa decisione.

3.1. Il motivo è inammissibile.3.2.

Anche a voler considerare decisivi i fatti oggetto dei documenti, alla stregua del n. 5 del primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., la censura non risulta rispettosa del principio di cui all'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., perché si rimanda genericamente ai documenti allegati alla memoria istruttoria, senza tuttavia specificarne il contenuto e la rilevanza ai fini di una diversa decisione, e neppure individuando come e dove tali fatti siano stati prospettati sulla base dei documenti stessi.

Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della senl:enza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività», fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., sez.

U, 07/04/2014, n. 8053).

A quanto detto deve poi aggiungersi che, secondo l'indirizzo di questa Corte, il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (Cass., sez. 6- 5, 28/09/2016, n. 19150; Cass., sez. 3, 26/06/2018, 16812; Cass., sez. 5, 05/12/2014, n. 25756).

Nel caso di specie la ricorrente non solo omette di individuare i documenti che si assume non siano stati esaminati dalla Corte territoriale, ma neppure puntualmente indica le ragioni per le quali i documenti asseritamente non esaminati avrebbero senza dubbio dato luogo a una decisione diversa, cosicché non risultano integrate le condizioni per ravvisare il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nel testo ratione temporis applicabile.

4. Conclusivamente, il ricorso è inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 7.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32791/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], e domiciliata per legge in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro F.[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in liquidazione, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata per legge in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione - contro ricorrente - avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 1113/2019, pubblicata in data 30 maggio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. [OSCURATO:PERSONA] di causa 1. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propose opposizione ex art.645 cod. proc. civ. avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Palermo, su istanza della F.11i [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., con il quale si chiedeva il pagamento dell'importo di euro 242.504,62 a titolo di corrispettivo per servizi di trasporto merci per conto terzi effettuati nel periodo agosto - dicembre 2009, deducendo che dall'importo ingiunto avrebbero dovuto essere detratte la somma di euro 38.020,30, corrisposta dalla stessa a terzi trasportatori, e la somma di euro 42.932,60, dovuta per adeguamento del tariffario n:1 operato con decorrenza dal 2009 a seguito del passaggio dal trasporto via treno a quello via nave. Affermando, inoltre, di essere a sua volta creditrice della F.11i [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., l'opponente spiegò domanda riconvenzionale. Concessi i termini ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ. ed espletata l'attività istruttoria, il Tribunale di Palermo, con la sentenza n. 2030/2015, confermò il decreto ingiuntivo e rigettò la domanda riconvenzionale. 2. Avverso tale decisione ha proposto appello la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e all'esito della interruzione e riassunzione del giudizio, dovuta a vicende fallimentari che avevano interessato le due società, la Corte d'appello di Palermo ha rigettato l'impugnazione, condannando l'appellante alla rifusione delle spese in favore della controparte. Premettendo che già con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva ammesso di essere debitrice di parte delle somme ingiunte e di essere al contempo «creditrice della F.11i [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per euro 1.284.237,76», la Corte territoriale, con riguardo alla censura con cui l'appellante si doleva della dichiarata inammissibilità delle domande ed eccezioni prospettate con la memoria ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., ha osservato che, sebbene la relazione di parte prodotta fosse finalizzata ad offrire una lettura dei numerosi documenti depositati, l'appellante aveva ampliato le proprie argomentazioni difensive su questioni non sollevate nell'atto di citazione. Infatti, a fronte di una iniziale allegazione di «illegittima imputazione di costi del personale», con la prima memoria ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ. era stata prospettata una simulazione (del rapporto di lavoro) e, con la seconda memoria ex art. 183 cod, proc. civ., era stata dedotta la «nullità del contratto di somministrazione quale fonte del credito» ed erano state richiamate fatture afferenti a «competenze area sosta tecnica», come correttamente rilevato dal giudice di primo grado. Neppure in grado di appello il rilievo di inammissibilità era stato superato, avendo anzi la parte prospettato un ulteriore profilo, tardivo ex art. 345 cod. proc. civ., afferente la violazione di norme in materia di somministrazione di lavoratori (art. 21 della legge 248/2006), con conseguente diritto alla ripetizione delle somme corrisposte. Passando, poi, al motivo di gravame riguardante i rapporti contrattuali intercorsi tra le parti, i giudici d'appello hanno posto in rilievo che il legale rappresentante della società opponente, dopo avere contestato in sede di interrogatorio formale che vi fosse un apposito accordo sulla tariffa delle prestazioni eseguite (rispetto ai listini di mercato), aveva successivamente confermato che dette tariffe coincidevano con quelle indicate nelle fatture prodotte in sede monitoria, pur precisando che le prestazioni ivi indicate non erano state tutte eseguite dalla appellata; quanto alla differente tariffa conseguita alla variazione della metodologia di trasporto (da ferroviario a navale), il legale rappresentante aveva ammesso che non vi era stato un esplicito accordo in tal senso, mentre con riferimento ai costi della manodopera e degli operai utilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., il legale rappresentante aveva dedotto che i dipendenti erano formalmente contrattualizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ma che in realtà svolgevano le loro mansioni in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., circostanza peraltro confermata anche dai testi. L'appellante, ha proseguito la Corte, quanto all'esistenza di accordi negoziali tra le parti, non aveva inoltre offerto elementi che consentissero di superare la valutazione d'inattendibilità operata dal Tribunale, risultando, sul punto, il gravame generico e privo della specificità richiesta dall'art. 342 cod. proc. civ., cosicché, essendo rimaste prive di riscontro le deduzioni dalla stessa svolte, correttamente il giudice di primo grado aveva ritenuto la fondatezza della pretesa creditoria avanzata in sede monitoria. 3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione propone ricorso per la cassazione della decisione d'appello, con due motivi, cui resiste la F.11i [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione con controricorso. 4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. In prossimità dell'adunanza camerale la controricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ. Ragioni della decisione 1. In via pregiudiziale, l'intervenuto fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarato dal Tribunale di Palermo con sentenza n.74/2020, evidenziato dalla odierna controricorrente nella memoria illustrativa, non spiega rilevanza alcuna nel presente giudizio di legittimità. In tema di giudizio di cassazione, invero, l'intervenuta modifica dell'art. 43 legge fallimentare, per effetto dell'art. 41 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, nella parte in cui recita che «l'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo», non comporta una causa di interruzione del giudizio in corso in sede di legittimità posto che in quest'ultimo, che è dominato dall'impulso d'ufficio, non trovano applicazione le comuni cause di interruzione del processo previste in via generale dalla legge (Cass., sez. L, 13/10/2010, n. 21153; Cass., sez. 5, 05/07/2011, n. 14786; Cass., sez. 5, 17/07/2013, n. 17450; Cass., sez. 1, 15/11/2017, n. 27143; Cass., sez. 1, 12/02/2021, n. 3630). 2. Con il primo motivo - rubricato: «violazione e/o falsa applicazione (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) dell'art. 183, sesto comma, cod. proc. civ. per avere la Corte d'appello di Palermo confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha, implicitamente, ritenuto inammissibile anche la documentazione prodotta a corredo della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, cod. proc. civ., incorrendo in una falsa applicazione della norma» - la ricorrente, partendo dalla considerazione che, nel termine concesso ai sensi del citato art. 183, sesto comma, n. 2, cod. proc. civ. è consentito alle parti indicare i mezzi di prova e produrre i documenti a supporto delle proprie allegazioni, evidenzia che, nel rispetto di detto termine, aveva introdotto in giudizio la relazione di parte a firma del dott. [OSCURATO:PERSONA] e la documentazione ad essa allegata; di tale documentazione, tuttavia, non si faceva menzione né nella parte motiva della sentenza di primo grado, né in quella di appello, il che portava a ritenere che entrambi i giudici di merito avessero, seppure implicitamente, esteso la valutazione d'inammissibilità anche alla documentazione prodotta a corredo della memoria. 2.1. Il motivo è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi della pronuncia. Dalla lettura della sentenza in questa sede impugnata si evince chiaramente che i giudici di appello, avallando le conclusioni a cui era pervenuto il giudice di primo grado, hanno ritenuto inammissibili, perché irritualmente introdotte in giudizio, le nuove domande ed eccezioni dedotte dalla odierna ricorrente con le memorie ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., attinenti ad una presunta «simulazione» o «nullità» del contratto di somministrazione, sottolineando che esse ampliavano il thema decidendum a questioni che non erano state tempestivamente sollevate con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, e puntualizzando che la relazione di parte, sicuramente utile «ad offrire una lettura della mole dei documenti versati» ed a specificare le allegazioni contenute nell'atto introduttivo, allo stesso tempo sviluppava temi e questioni che comportavano un evidente modifica della originarie contestazioni sollevate con l'atto di citazione in opposizione. Hanno, in sostanza, rilevato, che «a fronte di una allegazione riferita a mero indebito di cui in citazione», con le memorie ex art. 183 cod. proc. civ. era stata prospettata la nullità del rapporto contrattuale, in precedenza non contestata, e depositata documentazione a supporto di tale ultima domanda. La Corte d'appello è poi passata all'esame del motivo di gravame attinente alla prova «dell'esatto contenuto dei rapporti tra le parti» ed ha fatto propria anche la valutazione del quadro probatorio operata dal giudice di primo grado, dando conto non solo della prova orale, ed in particolare delle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della odierna società ricorrente e delle deposizioni dei testi, ma anche alla prova documentale offerta, addivenendo alla conclusione che le deduzioni della appellante, odierna ricorrente, non erano state adeguatamente riscontrate. 2.2. Con la doglianza svolta l'odierna parte ricorrente non censura la valutazione di novità della domanda, dichiarando anzi di condividerla, ma imputa piuttosto alla Corte territoriale di non avere considerato tempestiva la produzione documentale. In sostanza, pur riconoscendo che tale produzione fosse irrilevante in ragione della novità della domanda, censura il preteso silenzio, da parte del giudice del merito, sui documenti stessi, che si spiega perché essi non dovevano e potevano essere esaminati, data la tardività della domanda a supporto della quale erano stati allegati. 3. Con il secondo motivo si deduce «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.) per avere la Corte di Appello di Palermo confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto non provato quanto dedotto dall'odierna ricorrente sull'esistenza degli accordi intercorsi con controparte, omettendo di considerare le risultanze della documentazione prodotta a corredo della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, cod. proc. civ., seppur ritualmente depositata». La ricorrente sostiene che l'esame incompleto di un mezzo di prova o anche l'omessa valutazione di una delle prove relative allo stesso fatto integra il vizio evocato in rubrica e ribadisce che, pur avendo allegato alla memoria ex art. 183 cod. proc. civ. documenti volti a provare l'esistenza degli accordi posti a fondamento delle richieste avanzate con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, la Corte d'appello avrebbe omesso di prenderli in esame; soggiunge che l'esame di detta documentazione avrebbe condotto i giudici di appello ad una diversa decisione. 3.1. Il motivo è inammissibile.3.2. Anche a voler considerare decisivi i fatti oggetto dei documenti, alla stregua del n. 5 del primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., la censura non risulta rispettosa del principio di cui all'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., perché si rimanda genericamente ai documenti allegati alla memoria istruttoria, senza tuttavia specificarne il contenuto e la rilevanza ai fini di una diversa decisione, e neppure individuando come e dove tali fatti siano stati prospettati sulla base dei documenti stessi. Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della senl:enza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività», fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., sez. U, 07/04/2014, n. 8053). A quanto detto deve poi aggiungersi che, secondo l'indirizzo di questa Corte, il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (Cass., sez. 6- 5, 28/09/2016, n. 19150; Cass., sez. 3, 26/06/2018, 16812; Cass., sez. 5, 05/12/2014, n. 25756). Nel caso di specie la ricorrente non solo omette di individuare i documenti che si assume non siano stati esaminati dalla Corte territoriale, ma neppure puntualmente indica le ragioni per le quali i documenti asseritamente non esaminati avrebbero senza dubbio dato luogo a una decisione diversa, cosicché non risultano integrate le condizioni per ravvisare il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nel testo ratione temporis applicabile. 4. Conclusivamente, il ricorso è inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 7.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, de
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