CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 aprile 2026
Cassazione n. 17349/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari ha confermato lasentenza di pronunciata dal Tribunale di Foggia il 13 febbraio 2024 nei confronti di GionataAlgerino in relazione ai reati di cui agli artt. 2 e 7 l. 895/1967;Rilevato che con il ricorso, nel primo motivo, si deduce la violazione di legge inrelazione agli artt. 63. 191 e 533 cod. proc. pen. quanto alla ritenuta utilizzabilità delledichiarazioni rese dall’imputato nel corso della perquisizione;Rilevato che con il secondo motivo si deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in ordine all’affermazione di responsabilità;Rilevato che con il terzo motivo si deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ealla determinazione della pena;Rilevato che con la memoria pervenuta in data 18 aprile 2026 si insistenell’accoglimento dei motivi originariamente proposti;Rilevato che le doglianze oggetto del primo motivo sono manifestamente infondatein quanto, come pure indicato nell’atto di ricorso, la difesa aveva prestato il proprio consentoall’utilizzabilità delle dichiarazioni rese nel corso della perquisizione e, comunque edefinitivamente, come evidenziato nella sentenza impugnata, queste sono stata ancheconfermate, benché ritrattata nel corso del dibattimento, tanto che i giudici di merito a questeultime hanno fatto complessivamente riferimento;Rilevato che la doglianza oggetto del secondo motivo è manifestamente infondata inquanto il giudice di appello, con gli specifici riferimenti alle modalità di rinvenimentodell’arma, agli accertamenti effettuati e alle dichiarazioni rese anche in dibattimentodall’imputato, coerentemente valutate conformandosi ai principi anche da ultimi enucleati,hanno dato corretto e adeguato conto degli elementi posti a fondamento dell’affermazione diresponsabilità (Sez. 1, n. 34356 del 20/06/2024, T., Rv. 286996 – 01);Rilevato che le generiche doglianze oggetto del terzo motivo sono manifestamenteinfondate in quanto la Corte territoriale, pure evidenziato che le circostanze ax art. 62-biscod. pen. sono state già riconosciute benevolmente, seppure non nella massima estensione,con il riferimento alla personalità del prevenuto e alla gravità del fatto, ha dato conto delcorretto esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice penale nelladeterminazione della pena e tale conclusione, appare logica e coerente e non è quindisindacabile in questa sede (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818- 01);Rilevato che la memoria - peraltro tardivamente pervenuta in quanto in assenzadella requisitoria del procuratore generale il termine è di quindici giorni antecedenti lacelebrazione dell’udienza e non di cinque, previsto per le sole repliche – nulla aggiunge agliargomenti originariamente illustrati nell’atto di ricorso;Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte,tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez.2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]