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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 dicembre 2021

Cassazione n. 09063/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILA Ido avviso e parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Iv [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, per non avere la Corte d'appello valutato la sussistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

2. Il ricorso è inammissibile.

Con la recente modifica dell'art. 613 c.p.p. ad opera della legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, è stata esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente il ricorso per cassazione.

A tal riguardo, questa Corte (SU. n. 8914 del 21/12/2017, Rv. 272011) ha avuto modo di precisare che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

Nel caso in esame, quindi, il ricorso personale, proposto I'll giugno 2021, va dichiarato inammissibile.

3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che ella ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, udienza camerale del 21 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILA Ido avviso e parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Iv [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, per non avere la Corte d'appello valutato la sussistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. 2. Il ricorso è inammissibile. Con la recente modifica dell'art. 613 c.p.p. ad opera della legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, è stata esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente il ricorso per cassazione. A tal riguardo, questa Corte (SU. n. 8914 del 21/12/2017, Rv. 272011) ha avuto modo di precisare che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Nel caso in esame, quindi, il ricorso personale, proposto I'll giugno 2021, va dichiarato inammissibile. 3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che ella ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 21 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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