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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 settembre 2026

Cassazione n. 25191/2026

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cato [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Professionisti inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controAgenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova n.186/2022depositata il 04/08/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 4580/2023Numero sezionale 928/2026Numero di raccolta generale 25191/2026Data pubblicazione 10/09/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate tra le particostituite – nulla dovendosi disporre nei riguardi della parte rimastaintimata - in considerazione del recente intervento delle sezioni unite diquesta Corte sul tema controverso; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti costituite delle spese delprocedimento;Così deciso in Roma, il 09/09/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cato [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Professionisti inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controAgenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova n.186/2022depositata il 04/08/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 4580/2023Numero sezionale 928/2026Numero di raccolta generale 25191/2026Data pubblicazione 10/09/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate tra le particostituite – nulla dovendosi disporre nei riguardi della parte rimastaintimata - in considerazione del recente intervento delle sezioni unite diquesta Corte sul tema controverso; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti costituite delle spese delprocedimento;Così deciso in Roma, il 09/09/2026