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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 00520/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Firenze visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 18 maggio 2021, la Corte di appello di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di revoca, proposta dall'interessata, della demolizione, con ripristino dello stato dei luoghi, impartita con sentenza emessa dal Tribunale di Grosseto in data 7 luglio 2005, parzialmente riformata dalla Corte d'appello di Firenze in data 13 ottobre 2006 - con sentenza divenuta irrevocabile il 19 settembre 2007 - avente per oggetto un manufatto abusivo di circa mq

31.2. Avverso l'ordinanza l'interessata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando, con unico motivo, la violazione del contraddittorio, la lesione del diritto di difesa, nonché vizi della motivazione, avendo la Corte d'appello motivato il rigetto dell'istanza unicamente sulla base delle dichiarazioni rilasciate alla Procura Generale dal dirigente del Comune di [OSCURATO:PERSONA].

Si tratterebbe di dichiarazioni assunte unilateralmente dal pubblico ministero e che si sostanzierebbero in un'anticipata e inammissibile valutazione, da parte del dirigente e, dunque, anche del giudice dell'esecuzione, sull'esito del procedimento di sanatoria, ancora pendente.

Inoltre, la ricorrente non potrebbe neppure fare valere le proprie doglianze dinanzi al TAR competente, dal momento che il provvedimento di diniego della sanatoria non è stato ancora formalmente adottato, ma semplicemente anticipato da parte del dirigente, al di fuori di qualunque contraddittorio con la difesa.

Sarebbe palese il vizio di motivazione anche nella parte del provvedimento che ritiene l'opera da demolire facilmente individuabile sulla base delle sole affermazioni del dirigente comunale, a fronte di lacune del titolo esecutivo, che avrebbe dovuto costituire l'unico o il principale fondamento della decisione di rigetto.

A parere della difesa, la Corte territoriale avrebbe dovuto disporre un'adeguata istruttoria al fine di valutare la possibilità tecnica di procedere alla demolizione delle opere abusive, nonché dettare le modalità esecutive di quest'ultima. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Per quanto attiene all'oggetto del giudizio di esecuzione, in materia edilizia, il giudice dell'esecuzione - investito dell'istanza di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione conseguente a condanna per costruzione abusiva - ha il potere-dovere di verificare la legittimità e l'efficacia del titolo abilitativo, sotto il profilo del rispetto dei presupposti e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio, la corrispondenza di quanto autorizzato alle opere destinate alla demolizione e, qualora trovino applicazione disposizioni introdotte da leggi regionali, la conformità delle stesse ai principi generali fissati dalla legislazione nazionale (Sez. 3, n. 55028 del 09/11/2018, Rv. 274135).

Per altro verso, occorre richiamare il consolidato principio in base al quale, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale 2 Ak trascrizione o allegazione (ex plurimis Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071).

Nel caso di specie, la ricorrente ha formulato doglianze del tutto generiche, tanto in sede di incidente di esecuzione quanto in sede di ricorso per cassazione, con le quali non si prospetta alcuno specifico profilo di contraddittorietà tra la disposta demolizione e quanto statuito dal titolo esecutivo, il cui contenuto non viene neppure richiamato per sommi capi.

Il ricorso, infatti, si limita a lamentare in modo del tutto assertivo presunte carenze della sentenza di condanna che non sarebbero state colmate neppure in sede esecutiva.

E deve rilevarsi che - a prescindere dagli esiti degli accertamenti svolti presso la pubblica amministrazione competente dal Procuratore Generale - la difesa non precisa gli elementi, ricavabili dalla sentenza sulla cui base è stato emesso l'ordine di demolizione, da cui desumere che: l'immobile da demolire non sarebbe facilmente individuabile sulla base del titolo esecutivo e delle planimetrie disponibili in atti; la sentenza di condanna non specificherebbe le modalità con cui procedere ad una corretta demolizione della sola porzione di manufatto attinta dalla sanzione accessoria.

Infine, contrariamente a quanto dedotto, la decisione del giudice dell'esecuzione non fonda il rigetto dell'istanza di revoca dell'ordine di demolizione sui soli accertamenti disposti dal pubblico ministero e sulle dichiarazioni rese dal dirigente comunale, bensì sulla genericità delle doglianze dell'interessata, reiterate in termini analoghi in questa sede.

Di conseguenza, l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo risulta assorbente rispetto a qualunque valutazione circa il preteso mancato rispetto del contraddittorio da parte del giudice dell'esecuzione.

2. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, dunque, dichiarato inammissibile.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Firenze visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 18 maggio 2021, la Corte di appello di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di revoca, proposta dall'interessata, della demolizione, con ripristino dello stato dei luoghi, impartita con sentenza emessa dal Tribunale di Grosseto in data 7 luglio 2005, parzialmente riformata dalla Corte d'appello di Firenze in data 13 ottobre 2006 - con sentenza divenuta irrevocabile il 19 settembre 2007 - avente per oggetto un manufatto abusivo di circa mq 31.2. Avverso l'ordinanza l'interessata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando, con unico motivo, la violazione del contraddittorio, la lesione del diritto di difesa, nonché vizi della motivazione, avendo la Corte d'appello motivato il rigetto dell'istanza unicamente sulla base delle dichiarazioni rilasciate alla Procura Generale dal dirigente del Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Si tratterebbe di dichiarazioni assunte unilateralmente dal pubblico ministero e che si sostanzierebbero in un'anticipata e inammissibile valutazione, da parte del dirigente e, dunque, anche del giudice dell'esecuzione, sull'esito del procedimento di sanatoria, ancora pendente. Inoltre, la ricorrente non potrebbe neppure fare valere le proprie doglianze dinanzi al TAR competente, dal momento che il provvedimento di diniego della sanatoria non è stato ancora formalmente adottato, ma semplicemente anticipato da parte del dirigente, al di fuori di qualunque contraddittorio con la difesa. Sarebbe palese il vizio di motivazione anche nella parte del provvedimento che ritiene l'opera da demolire facilmente individuabile sulla base delle sole affermazioni del dirigente comunale, a fronte di lacune del titolo esecutivo, che avrebbe dovuto costituire l'unico o il principale fondamento della decisione di rigetto. A parere della difesa, la Corte territoriale avrebbe dovuto disporre un'adeguata istruttoria al fine di valutare la possibilità tecnica di procedere alla demolizione delle opere abusive, nonché dettare le modalità esecutive di quest'ultima. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Per quanto attiene all'oggetto del giudizio di esecuzione, in materia edilizia, il giudice dell'esecuzione - investito dell'istanza di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione conseguente a condanna per costruzione abusiva - ha il potere-dovere di verificare la legittimità e l'efficacia del titolo abilitativo, sotto il profilo del rispetto dei presupposti e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio, la corrispondenza di quanto autorizzato alle opere destinate alla demolizione e, qualora trovino applicazione disposizioni introdotte da leggi regionali, la conformità delle stesse ai principi generali fissati dalla legislazione nazionale (Sez. 3, n. 55028 del 09/11/2018, Rv. 274135). Per altro verso, occorre richiamare il consolidato principio in base al quale, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale 2 Ak trascrizione o allegazione (ex plurimis Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071). Nel caso di specie, la ricorrente ha formulato doglianze del tutto generiche, tanto in sede di incidente di esecuzione quanto in sede di ricorso per cassazione, con le quali non si prospetta alcuno specifico profilo di contraddittorietà tra la disposta demolizione e quanto statuito dal titolo esecutivo, il cui contenuto non viene neppure richiamato per sommi capi. Il ricorso, infatti, si limita a lamentare in modo del tutto assertivo presunte carenze della sentenza di condanna che non sarebbero state colmate neppure in sede esecutiva. E deve rilevarsi che - a prescindere dagli esiti degli accertamenti svolti presso la pubblica amministrazione competente dal Procuratore Generale - la difesa non precisa gli elementi, ricavabili dalla sentenza sulla cui base è stato emesso l'ordine di demolizione, da cui desumere che: l'immobile da demolire non sarebbe facilmente individuabile sulla base del titolo esecutivo e delle planimetrie disponibili in atti; la sentenza di condanna non specificherebbe le modalità con cui procedere ad una corretta demolizione della sola porzione di manufatto attinta dalla sanzione accessoria. Infine, contrariamente a quanto dedotto, la decisione del giudice dell'esecuzione non fonda il rigetto dell'istanza di revoca dell'ordine di demolizione sui soli accertamenti disposti dal pubblico ministero e sulle dichiarazioni rese dal dirigente comunale, bensì sulla genericità delle doglianze dell'interessata, reiterate in termini analoghi in questa sede. Di conseguenza, l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo risulta assorbente rispetto a qualunque valutazione circa il preteso mancato rispetto del contraddittorio da parte del giudice dell'esecuzione. 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, dunque, dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.Così deciso
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