CassazionedecretoSezione 6Decisione del 30 settembre 2021
Cassazione n. 39590/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 5137-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliate presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - MINISTERO DELLA. GIUSTIZIA 8018440587, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso il decreto n. cronol. 181/2020 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositato il 30/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il relatore ha formulato proposta nei termini seguenti: <<ritenuto che la vicenda, per quel che ancora qui residua d'utilità, può riassumersi nei termini seguenti: - la Corte d'appello di Torino, confermando il decreto monocratico, ritenne tardiva la domanda di equa riparazione avanata dalle [OSCURATO:SOCIETA], in relazione alla durata di una procedura fallimentare, nella quale avevano rivestito i l ruolo di creditori concorsuali; - in particolare la Corte locale reputa che le opponenti avevano proposto la domanda dopo la scadenza del termine semestrale di cui all'art. 4, L n. 89 / 2001, poiché il termine di decorrenza del semestre decadenziale decorreva trascorsi dieci giorni (art. 26, co. 3, richiamato dall'art. 119, co. 3, L falZ) dalla data di annotazione (4/12/2018) presso il registro delle imprese del decreto di chiusura del fallimento e non già, come avevano dedotto gli opponenti, trascorsi novanta giorni (art. 26, co. 4, 1. fall), con la conseguenza che, sempre secondo gli opponenti, tenuto conto della soipensione feriale, il predetto semestre non era scaduto alla data di presentazione dell'istanza (18 / 9 / 2019); ritenuto che le due società ricorrono avverso la decisione della Corte locale, sulla base di unitaria censura, con la quale denunziano violazione e falsa applicazione dell'art. 4, l. n. 89/ 2001, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., e che il Ministero della Giustizia è rimasto intimato; considerato che la doglianza appare manifestamente infondata, valendo quanto segue: - l'art. 117, co. 1, L fall. di:0one che il decreto di chiusura del fallimento venga pubblicato nelle forme prescritte dall'art. 17 del medesimo testo normativo, cioè mediante annotazione presso l'ufficio del registro delle imprese; Ric. 2021 n. 05137 sez. M2 - ud. 30-09-2021 -2- - la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 279 / 2010, dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 119, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, nella parte in cui fa decorrere, nei confronti dei soggetti interessati e già individuati sulla base degli alti processuali, il termine per il reclamo avverso il decreto motivato del tribunale di chiusura del fallimento, dalla data di pubblicazione dello stesso nelle forme prescritte dall'art. 17 della stessa legge fallimentare, anziché dalla comunicazione dell'avvenuto deposito effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo di altre modalità di comunicazione previste dalla legge; - si ricava dal provvedimento che al fallimento in discorso si applica l'art. 26, l. fall. nell'attuale formulazione, ratione tempozis; - di conseguenza, il regime impugnatorio del decreto di chiusura del fallimento resta regolato dal comb. di.q). degli adt. 119, co. 2 e 17 l. fa/I., con l'ulteriore precipitato che il provvedimento in parola, pubblicato con l'annotazione di cui detto, diviene inoppugnabile trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione, termine ultimo dal quale decorre il termine di decadenza previsto dalla legge Pinto; - precedente di questa Corte, richiamato dalle ricorrenti (Cass. n. 4020/2020) non è qui dirimente, si legge, infatti, nella decisione di legittimità invocata: ribadisce che il fallimento della "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. è stato dichiarato con sentenza del 10.10.1997. Cosicché rileva nella fattispecie, ratione temporis, il testo dell'ad 119, 2° co., I.falL nella formulazione - "il decreto [con il quale è dichiarata la chiusura del fallimento] è soggetto a reclamo entro quindici giorni dalla data di affissione, dinanzi alla corte d'appello (..)" - antecedente alle "riforme" di cui al dec. Igs. n. 5 / 2006 ed al dec. Igs. n. 169/2007"; - applicandosi alla vicenda in esame la disciplina introdotta con la riforma non resta che concludere per la inopponibilità del decreto di chiusura del fallimento trascorsi dieci giorni dal compimento dell'incombente pubblicitario previsto dalla legge (annotazione nel registro delle imprese), non versandosi nell'ipotesi residuale di Ric. 2021 n. 05137 sez. M2 - ud. 30-09-2021 -3- cui al co. 4 dell'art. 26 l fili, con la conseguena che l'istanza risulta essere stata depositata oltre il termine di decadena di sei mesi>>; considerato che il Collegio esclude sussistere evidenza decisoria; P.Q.M. rimette il processo alla pubblica udienza. Così deciso nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2021 resid [OSCURATO:PERSONA] 1100gL 1 3 DIC 2021