CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 luglio 2025
Cassazione n. 28152/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1622/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 9664/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di Appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Bari, con ordinanza del 29 novembre 2024, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento della continuazione tra i reati di cui ai seguenti provvedimenti: a) condanna emessa dalla Corte di Assise di Appello di Bari il 16 aprile 2010 in riforma della sentenza del 16 gennaio 2008 del G.I.P. di Bari in relazione ai reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309 del 1990 e 7 l. 203 del 1991, commessi dal 2001 all’attualità, irrevocabile il 12 gennaio 2012; b) condanna emessa dalla Corte d’appello di Bari il 15 luglio 2019 in riforma della sentenza del G.I.P. di Bari del 20 dicembre 2017 in relazione ai reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e 74 d.P.R. 309 del 1990, commessi dal 2011 all’attualità, irrevocabile l’11 marzo 2021. 2. Il collegio ha ritenuto di non riconoscere il vincolo della continuazione tra i reati sopraindicati in quanto tra i fatti oggetto delle due sentenze ci sarebbe uno iato temporale di cinque anni (la prima sentenza c.d. Eclissi riguarda una condotta cristallizzata all’anno 2005 e la seconda, c.d. Agorà, si riferisce a un periodo che decorre dall’anno 2011) e tale distanza temporale sarebbe confermata dall’assoluzione dalla condotta di cui all’art. 74 d.P.R. 309 del 1990 per il periodo 1 gennaio 2006 – 5 gennaio 2007. Sotto altro profilo, poi, le condotte non sarebbero omogenee in quanto nella sentenza c.d. Eclissi sarebbe stata esclusa l’aggravante del metodo mafioso, invece evidenziata nella sentenza Agorà, nella quale la condanna è anche per l’art. 416-bis cod. pen. 3. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il condannato che, ha mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. con specifico riferimento al travisamento della prova. In un unico motivo di ricorso, al quale è allegato lo stralcio della sentenza emessa nel processo c.d Eclissi, la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 28152/2025 Roma, lì, 31/07/2025 difesa rileva che il giudice dell’esecuzione sarebbe incorso in un evidente errore di valutazione in quanto la conclusione è fondata sul travisamento di un elemento che emerge con evidenzia dagli atti. Dalla lettura della sentenza c.d. Eclissi, infatti, risulterebbe che a carico del ricorrente è anche stata riconosciuta e applicata la circostanza aggravante di cui all’art. 7 l. 203 del 1991, ora prevista dall’art. 416-bis.1 cod. pen., per cui l’affermazione che i fatti non sono “collegati” dal metodo mafioso sarebbe inconferente. Dagli atti, inoltre, emergerebbe, comunque, che lo iato temporale non ha alcun rilievo in quanto il ricorrente, nella sostanza, non ha mai cessato di far parte dell’associazione e di essere inserito nel medesimo contesto. Peraltro, infine, il giudice dell’esecuzione non avrebbe considerato che la continuazione tra i medesimi fatti è stata già riconosciuta al fratello del ricorrente e ad altri coimputati dei medesimi fatti. 4. In data 3 aprile 2025 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. con specifico riferimento al travisamento della prova. La doglianza è infondata. 2.1. Al fine di verificare la possibilità di applicare la disciplina del reato continuato, ai sensi dell’art. art. 81 comma secondo cod. pen. il giudice di merito è tenuto - attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse e giudicate – a individuare l’esistenza di elementi dai quali desumere la sostanziale unicità del disegno criminoso tra le condotte poste in essere. In una corretta prospettiva sistematica, infatti, il trattamento più mite rispetto al cumulo materiale è giustificato dall’esistenza di una rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici - almeno nelle loro linee essenziali - da parte del soggetto agente così da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni criminose. Ciò perché la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato né, evidentemente, consentono l’applicazione di un trattamento sanzionatorio più mite (Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023. Qomiha, Rv. 284420 – 01; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896 – 01; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862 – 01). La giurisprudenza di legittimità nel corso del tempo ha indicato quali possibili “indici rivelatori” della effettiva preordinazione unitaria: a) la ridotta distanza cronologica tra i diversi fatti; b) le concrete modalità della condotta;c) l’omogeneità del bene tutelato dalle previsioni incriminatrici; d) l'apprezzamento della causale e delle condizioni di tempo e luogo delle singole violazioni, aggiungendo che risulta possibile valorizzare anche soltanto alcuni di detti elementi purché significativi (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413 – 01; Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809 – 01; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156 – 01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Ciampoli, Rv. 242098 – 01). L’unicità del disegno criminoso, in altre parole, non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a commettere dei reati (cfr. ancora Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01 e giurisprudenza in precedenza indicata). La nozione di continuazione, d’altro canto, non può neanche ridursi all'ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, in quanto tale definizione di dettaglio, oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di "disegno", porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni di fatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa. Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine, concreto e specifico, che può essere ab origine anche di massima, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale -seppure con una riserva di 'adattamento' alle eventualità del caso- come mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento prefissato (in tal senso di nuovo Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094 – 01; Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, P., Rv. 246838 - 01 La difficoltà di applicazione pratica dell'istituto deriva dalla natura indiziaria di tale tipologia di accertamento che impone di risalire dai fatti commessi (evidenza obiettiva) a un aspetto di tipo eminentemente psichico (che si pone come antecedente ideologico), rappresentato dalla unitaria programmazione nell'ambito di una finalità ben individuata e circoscritta. In questa prospettiva, ad esempio, le decisioni che riconoscono una particolare valenza all'indicatore logico della 'non eccessiva distanza temporale' tra le violazioni realizzano, pertanto, una opportuna autolimitazione della discrezionalità affidandosi ad una massima di esperienza che può essere ritenuta ragionevole (cfr. Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413 – 01; Sez. 2, n. 7555 del 22/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258543 - 01 Ciò perché l'elemento teleologico richiesto dal legislatore non può coincidere con un finalismo del tutto generico -come in ipotesi l'obiettivo dell'agente di realizzare profitti illeciti attraverso una tendenziale dedizione al crimine sì da soddisfare in tal modo, per un tempo consistente, i propri bisogni di vita- posto che ciò finirebbe con il contraddire la natura stessa dell'istituto quale norma di favore, tesa a mitigare il rigore del cumulo materiale nei confronti dell'agente che abbia mostrato una ridotta capacità criminale. Da ciò deriva che un consistente intervallo temporale tra un episodio e quello successivo, salve le ipotesi in cui si rinvenga una chiara ragione giustificatrice di una attuazione temporalmente frazionata di un fine specifico, è indicatore logico di una successione di azioni sorrette da ideazione autonome o comunque orientate a realizzare più che una finalità circoscritta (come richiesto dalla norma) una tendenza soggettiva indeterminata ed ampia. 2.2. Nel caso in cui la richiesta di applicare la disciplina della continuazione si riferisce al reato associativo e ai reati fine, ad esempio, non è sufficiente che i secondi siano riconducibili a una generica e indeterminata attuazione del programma dell’associazione o che siano inseriti nel medesimo contesto criminale. Anche in tale ipotesi, infatti, ciò che rileva è che il singolo il soggetto agente abbia avuto una rappresentazione unitaria delle diverse condotte violatrici sin dal momento ideativo della prima cioè, quanto meno, dal momento in cui lo stesso si è determinato a fare ingresso nel sodalizio per cui «è configurabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati-fine nel caso in cui questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio, non essendo necessario che tale programmazione sia avvenuta al momento della costituzione dello stesso» (Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023, Sallaj, Rv. 285369 – 01; Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595 – 01; nel senso che la verifica della sussistenza del medesimo disegno criminoso deve fare riferimento all'atto della costituzione del sodalizio Sez. 1, n. 1613 del 18/09/2019, dep. 2020, Zampaglione, Rv. 277914 – 01; Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275334 – 02; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259481 – 01). 2.3. Nel caso specifico in cui la richiesta si riferisca al riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati associativi, infine, non è sufficiente il riferimento alla tipologia del reato, alla natura permanente dello stesso e all'omogeneità delle condotte (Sez. 5, n. 20900 del 26/04/2021, Gattuso, Rv. 281375 - 01; Sez. 4, n. 3337 del 22/12/2016, dep. 2017, Napolitano, Rv. 268786 - 01; Sez. 6, n. 6851 del 09/02/2016, Malorgio, Rv. 266106 - 01). Anche in questo caso, infatti, è necessario individuare l’esistenza di una originaria programmazione per cui il giudice, al fine di accertare l'unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto a una pluralità di organizzazioni, comunque denominate, ovvero in tempi successivi a una medesima organizzazione, è tenuto a effettuare una puntuale indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo (Sez. 5, n. 20900 del 26/04/2021, Gattuso, Rv. 281375 - 01; Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, Carpentieri, Rv. 271569 - 01). Ciò in quanto qualora sia riconosciuta l'appartenenza di un soggetto a diversi sodalizi criminosi, oltre alla necessaria e originaria programmazione del ricorrente di fare parte delle diverse organizzazioni, il vincolo della continuazione tra i reati associativi può essere riconosciuto solo a seguito di una specifica indagine sulla loro natura, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, avuto riguardo ai profili della contiguità temporale, dei programmi operativi perseguiti e del tipo di compagine che concorre alla loro formazione. 2.4. Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione, seppure in termini sintetici, ha dato conto di essersi conformato ai principi indicati. La motivazione del provvedimento impugnato, che pure indica erroneamente che l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. sarebbe stata esclusa per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309 del 1990, oggetto della sentenza pronunciata dalla Corte di Assise di appello di Bari del 16 gennaio 2010, rende adeguato conto delle ragioni poste a fondamento del diniego della richiesta. La circostanza che i fatti erano comunque inseriti in un medesimo contesto e che erano nella sostanza tutti riferibili all’operatività del clan Stisciuglio, diversamente da quanto indicato dal ricorrente, non è da solo sufficiente a far ritenere che i reati siano avvinti dal vincolo della continuazione e l’errore in cui è incorso il giudice dell’esecuzione, quindi, non è decisivo. In assenza di ulteriori e diversi elementi, infatti, il riferimento al tempo trascorso tra l’inizio della commissione del primo reato, risalente all’anno 2001, e il secondo reato, commesso dal 2011, risulta dirimente in quanto tale argomento, anche singolarmente valutato, è sufficiente a evidenziare la coerenza della conclusione nel senso che i fatti non erano parte del medesimo disegno criminoso così come già delineato ab origine nell’anno 2001. Né, d’altro canto, considerata la differenza delle posizioni e la natura dell’istituto, può assumere rilievo il fatto che per altri imputati il vincolo della continuazione sia stato riconosciuto. 3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 08/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]