CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 aprile 2022
Cassazione n. 14233/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 28653-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - INPS - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 955/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 28653 sez. ML - ud. 05-04-2022 -2- RG 28653/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza del 12 maggio 2020, la Corte d'appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'appello di [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza di primo grado, che aveva rigettato la domanda della sua dante causa di condanna dell'Inps al pagamento dei ratei dal 1997 al 2003 oltre accessori, in ragione del trattamento pensionistico accertato in suo favore dal Tribunale di Roma con sentenza n. 11158/08, per nullità della procura, a seguito della mancata risposta del predetto all'interrogatorio sul luogo di rilascio della medesima; 2. nonostante abbia ritenuto il giudizio interrotto davanti a sé tempestivamente riassunto dall'erede con atto del 25 marzo 2019, in difetto di prova della sua conoscenza legale dell'evento interruttivo e volendo comunque individuarla nella data del 30 gennaio 2019 (di rilascio della procura notarile allegata al ricorso in riassunzione), la Corte capitolina ha tuttavia ravvisato la nullità della procura suddetta, puntualmente eccepita dall'istituto appellato, per inidoneità della attestazione dal notaio della sottoscrizione dell'erede in sua presenza, in difetto di autenticazione, debitamente tradotta in lingua italiana, quale atto di asserita ratifica dell'erede del precedente mandato alle liti conferito al difensore dalla sua dante causa; 3. con atto notificato il 11 novembre 2020 [OSCURATO:PERSONA], nella qualità, ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., cui ha resistito l'Inps con controricorso, contenente ricorso incidentale con unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. in ordine alla ritualità della procura, ai sensi degli artt. 83 e 365 c.p.c., su foglio separato spillato (senza numerazione), priva di alcunD specifico riferimento al ricorso introduttivo, né al provvedimento impugnato, risultando una "Delega" rilasciata all'avv. [OSCURATO:PERSONA] "nel giudizio innanzi alla Suprema Corte di Cassazione", con scrittura aggiunta in esordio di pagina vergata a mano, recante in fondo firma apparente "[OSCURATO:PERSONA]", senza indicazione di generalità, né RG 28653/2020 tanto meno spendita di qualità, appare opportuno, così come già ritenuto con le ordinanze di questa Corte del 21 marzo 2022, n. 9105 e del 1° aprile 2022, n. 10612, attendere la decisione delle Sezioni Unite di questa Corte, cui la questione è stata rimessa in particolare con l'ordinanza interlocutoria 2 marzo 2022, n. 6947; 2. occorre allora rinviare la causa a nuovo ruolo per la fissazione in pubblica udienza; La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per rimessione alla Quarta Sezione. Così deciso nella Adunanza camerale del 5 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] e