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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11598/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Premesso che il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha, tra l'altro, respinto la domanda di detenzione domiciliare avanzata da .letmir Mahmuti, ritenendo le attuali condizioni di salute del condannato compatibili con il regime detentivo; Considerato che il ricorrente, lamentando il vizio di violazione di legge sostanziale tende, in realtà, ad una differente ed inammissibile valutazione degli elementi di merito, già adeguatamente considerati, con motivazione congrua e non illogica, dal Tribunale di sorveglianza rispetto alle sue condizioni di salute; Ritenuto, infatti, che le censure sono inammissibili in quanto riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, nonché privi della necessaria analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 9 marzo 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Premesso che il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha, tra l'altro, respinto la domanda di detenzione domiciliare avanzata da .letmir Mahmuti, ritenendo le attuali condizioni di salute del condannato compatibili con il regime detentivo; Considerato che il ricorrente, lamentando il vizio di violazione di legge sostanziale tende, in realtà, ad una differente ed inammissibile valutazione degli elementi di merito, già adeguatamente considerati, con motivazione congrua e non illogica, dal Tribunale di sorveglianza rispetto alle sue condizioni di salute; Ritenuto, infatti, che le censure sono inammissibili in quanto riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, nonché privi della necessaria analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9 marzo 202
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