CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 17870/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BARI in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza assolutoria della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno di reclusione per il delitto di cui all'art. 75 d. Igs. n. 159 del 2011 perché, quale persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, violava le prescrizioni omettendo di permanere in casa alle ore 20,00 alle ore 6.00, fatto commesso in Bari il 17 gennaio 2016. La polizia giudiziaria, che si recò presso l'abitazione dell'imputato per un controllo, accertò il funzionamento del campanello dell'abitazione, sentendone dall'esterno dell'abitazione chiarissimo e con forte intensità il suono. Non è superfluo rammentare che il controllo fu effettuato in piena notte quando, per comune esperienza, i suoni risultano amplificati dall'assenza di rumori circostanti. Le dichiarazioni del padre e della sorella conviventi con l'imputato - secondo cui nessuno di loro sentì il suono del campanello -, che pure il primo giudice ha valorizzato in senso assolutorio, sono carenti di credibilità e di attendibilità, anche in ragione del legame di parentela e di coabitazione. La circostanza della presenza in casa dei familiari rende ancora meno credibili le dichiarazioni, perché postula che nessuno sentì né il citofono né il campanello, che invece si sentivano suonare dall'esterno, come testato dalla polizia giudiziaria. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La sentenza impugnata non è dotata di una motivazione rafforzata e non supera i dubbi che erano stati posti correttamente dal primo giudice. Quest'ultimo aveva affermato che si sarebbe dovuto dimostrare, per giungere ad una condanna, che quella notte in casa Pepe non vi fosse né l'imputato né alcuno dei suoi congiunti conviventi o, in alternativa, che costoro, pur essendo in casa e sentendo suonare, avessero deciso di non rispondere al citofono. La Corte di appello, pur avendo disposto la rinnovazione istruttoria per l'assunzione della testimonianza del padre e della sorella dell'imputato, ha ignorato completamente tali dati probatori senza farne menzione in sentenza. La circostanza che il suono del campanello si sentisse forte dall'esterno non significa con certezza che lo stesso suono potesse essere percepito nelle stanze da letto. In conclusione, la Corte di appello si è limitata a prospettare una ricostruzione dei fatti alternativa, neanche connotata da uguale plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, di cui ha anche omesso una completa valutazione. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. 2. Il giudice di appello, ove riformi in condanna la pronuncia assolutoria di primo grado, ha il dovere - in disparte l'obbligo di rinnovazione istruttoria per l'assunzione delle prove dichiarative decisive che siano state diversamente valutate quando l'impugnazione è stata proposta dal pubblico ministero - di offrire una motivazione rafforzata, che si faccia carico non soltanto di illustrare compiutamente le ragioni della decisione ma anche di spiegare l'insostenibilità della motivazione resa dal giudice di primo grado, di indicarne i punti di crisi che ne compromettono la tenuta logica. Come affermato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, "il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato" - Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231679 -. Il principio è stato puntualmente osservato dal giudice di appello che ha illustrato compiutamente i motivi sottesi al giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni testimoniali del padre e della sorella dell'imputato, poste a fondamento della decisione assolutoria di primo grado. In tal modo ha posto in crisi il costrutto argomentativo della sentenza di primo grado e ha quindi condotto un alternativo ragionamento probatorio che ha valorizzato gli accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria. Nell'ampia motivazione la Corte di appello ha dato logicamente rilevanza al rilievo, di sicura pregnanza logica, secondo cui proprio l'affermazione della presenza in casa dei familiari del ricorrente nella notte del controllo priva di credibilità il loro racconto, non essendo per nulla verosimile che nessuno sentì il suono ripetuto e squillante del campanello citofonico. Da qui ha coerentemente sviluppato i rilievi critici sul costrutto motivazionale della sentenza di primo grado e gli argomenti di prova a sostegno del giudizio di colpevolezza. 2 A 3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al paga