CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 settembre 2023
Cassazione n. 28478/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 05494/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, via Mazzini, n. 6, presso lo studio di quest’ultimo; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e Mario G. Ridola ed elettivamente domiciliata nello studio di quest’ultimo, in Roma, via Ludovisi, n. 35; -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimati- Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 72/18 della Corte d’Appello di Genova, pubblicata il 17/1/2018 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/9/2023 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte della Procura generale, in persona del sostituto procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso o il suo rigetto. Rilevato che: 1. Con atto d'appello, [OSCURATO:PERSONA] impugnò la sentenza n. 316/09 del Tribunale diMassa che aveva rigettato la sua domanda di confessoria servitutisdi scolo delle acque sul fossetto ubicato lungo il confine tra il proprio fondo, sito in Massa e distinto in catasto al foglio 133, mappale 289, e il fondo distinto in catasto al foglio 133, mappale 674 di proprietà dei convenuti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché il terreno al mappale 284 e 285, in comproprietà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché le ulteriori domande di riduzione in pristino dello stato dei luoghi e di condanna dei convenuti alla rimozione di alcune opere realizzate a distanze inferiori a quelle legali dal confine (tubazione dell'acqua e del gas) e al risarcimento dei danni. Costituitisi in giudizio, gli appellati proposero a loro volta appello incidentale avverso la medesima sentenza, che aveva altresì rigettato la domanda riconvenzionale da essi proposta, chiedendo che l'appellante venisse condannato a rimuovere o ad arretrare i manufatti realizzati sul proprio terreno in violazione della normativa legale sulle distanze dai confini, a rimuovere i pali in ferro apposti sul muro di confine con la loro proprietà per violazione della predetta normativa e ad eliminare il condotto realizzato nel muro di recinzione di loro spettanza, oltre al risarcimento dei danni in via equitativa. Con sentenza non definitiva n. 481/2016, pubblicata il 27/4/2016, la Corte d’Appello accolse il primo motivo d’appello principale, proposto da [OSCURATO:PERSONA], e, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, accertò che le tubature dell’acqua e del gas erano state realizzate in violazione delle distanze di legge dal confine, condannando gli appellati al loro arretramento e rimettendo la causa in istruttoria con riferimento all’appello incidentale. Con sentenza definitiva n. 72/2018, pubblicata il 17 gennaio 2018, accolse poi l’appello incidentale e condannò l'appellante principale fu condannato alla demolizione della tettoia e del ripostiglio siti sul proprio fondo, siccome realizzati in aderenza al confine con la proprietà degli appellanti incidentali, alla rimozione dei pali in ferro apposti sul muro di confine con la proprietà dei convenuti e alla eliminazione del condotto di scolo realizzato nel muro di recinzione tra la proprietà Basteri e [OSCURATO:PERSONA], nonché al risarcimento del danno. 2. Contro la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi, illustrati anche con memoria. Si difende con controricorso, illustrato anche con memoria, [OSCURATO:PERSONA]. Restano invece intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 873 cod. civ., con riferimento al D.M. LL.PP. 1807 del 31 Marzo 1972 (P.R.G. Comune di Massa) e alla delibera G.R.T. 10.603 dal 20 ottobre 1980 (variante generale al P.R.G. del Comune di Massa), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., e l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito posto a fondamento della decisione di condanna della demolizione della tettoia 1) l'istanza presentata dal ricorrente al Comune di Massa per la concessione in sanatoria dei lavori abusivamente eseguiti, 2) la dichiarazione resa dal teste Mosti, 3) le risultanze peritali e 4) l'informativa del Comune di Massa dalla quale era emerso che, nel periodo 1980-1999, la distanza dai confini privati per la zona in questione era di 5 mt., mentre avevano considerato irrilevanti, davanti alla confessione sulla data di ultimazione dei lavori, le ulteriori risultanze istruttorie, senza considerare che lo strumento urbanistico era stato modificato, in senso peggiorativo sulle distanze, nel 1980, posto che il D.M.LL.PP. 1807 del 31 Marzo 1972, col quale era stato approvato il P.R.G. del Comune di Massa, non prevedeva alcun distacco dai confini e che questo consentiva al preveniente di edificare senza rispettare alcuna distanza, e senza svolgere alcuna indagine sui presupposti occorrenti per valutare quale delle due normative avrebbe dovuto trovare applicazione, essendosi limitati ad affermare che il ricorrente, in sede di istanza di condono, aveva dichiarato, quale data di ultimazione della tettoia, la data del 1999-2000. 2. Con il secondo motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2735 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., e l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito attribuito valenza decisiva alla dichiarazione dell'appellante in ordine alla data di ultimazione dei lavori, collocata nell'anno 1999-2000 e considerata avere valenza di confessione stragiudiziale, benché questa, quando resa ad un terzo, costituisca circostanza liberamente apprezzabile dal giudice. Inoltre, i giudici, che si erano limitati a considerare unicamente le dichiarazioni rese dai tecnici in sede di istanza di condono al solo fine di indicare la data di ultimazione dei lavori secondo legge, avrebbero dovuto innanzitutto considerare che questa aveva riguardato anche la recinzione e l'installazione dei cancelli di ferro, non solo la tettoia, a dimostrazione della plausibilità della realizzazione delle singole opere in momenti diversi, e analizzare, altresì, le dichiarazioni dei testi escussi. 3. Col terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 183 e 184 cod. proc. civ.; la violazione e falsa applicazione dell’art. 2727 cod. civ., con riferimento agli artt. 191 e ss. cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., e l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., perché la Corte d'appello, nell'individuazione del mappale 289 di sua proprietà e della destinazione urbanistica in zona agricola, aveva fatto riferimento all'allegato 2 della relazione del c.t.u., benché i documenti ad esso riferiti, alla luce delle difese da lui svolte - in seguito alla proposizione di domanda riconvenzionale - circa l’immutazione per venti anni dello stato dei luoghi, avrebbero dovuto essere prodotti dalla controparte nei termini di cui agli artt. 183 e 184 cod. proc. civ., sì da non poter essere acquisiti, una volta scaduti i termini, non essendo questi aggirabili per atto del c.t.u.. 4. Col quarto motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2727 cod. civ., con riferimento agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., e l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., perché la Corte d'appello, a fronte della dichiarazione resa dal ricorrente in sede di istanza di condono, aveva omesso di esaminare analiticamente le deposizioni dei testi, rispetto ai quali si era limitata ad affermare acriticamente la mancata indicazione, da parte loro, della data certa di costruzione della tettoia nella sua presente consistenza, sicché, non avendolo fatto, aveva omesso l'esame di fatti decisivi per la decisione e, in particolare, l'epoca di realizzazione dei manufatti, la loro consistenza al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina regolamentare e nei 20 anni antecedenti la domanda riconvenzionale di demolizione formulata con la comparsa di risposta, la distanza dal confine delle strutture già in essere in queste date e l'entità di eventuali modifiche ad esse successivamente apportate. Peraltro, il richiamo ai contrasti nelle deposizioni rese, contenuto in sentenza, non poteva supplire a tale omissione, essendo stata data valenza decisiva alle dichiarazioni rese in sede di condono, in sé non utilizzabili. 5. Col quinto motivo, si lamenta, infine, la violazione e falsa applicazione dell’art. 873 cod. civ., con riguardo al D.M.LL.PP. 1807 del 31 Marzo 1972 (P.R.G. Comune di Massa) e alla delibera G.R.T. 10.603 del 20 ottobre 1980 (variante generale al P.R.G. Comune di Massa), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. (corrispondenza tra chiesto e pronunciato); l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per avere la Corte d'Appello ordinato la demolizione dei profilati in ferro, la cui installazione era stata definita dal c.t.u. anche antiestetica, in quanto appoggiati alla base del cordolo di cemento della recinzione e ancorati e conficcati nel terreno di proprietà della convenuta, senza considerare che i convenuti avevano proposto la relativa domanda in ragione della intervenuta violazione della normativa delle distanze e non per occupazione del loro terreno o per problemi estetici. 6. Ritiene innanzitutto il Collegio che non sia necessario disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari processuali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come sollecitato dalla controricorrente, dovendo trovare applicazione il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui, nel giudizio dicassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un'evidente ragione d'inammissibilità del ricorso o di sua infondatezza prima facie , di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventivaintegrazione delcontraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un'attività processuale del tutto ininfluente sull'esito del giudizio e non essendovi, in concreto, esigenze di tutela delcontraddittorio, delle garanzie di difesa e del diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità (in tal senso, Cass., Sez. 2, 10/5/2018, n. 11287; Cass., Sez. 3, 17/6/2013, n. 15106). 7.Ciò detto, i primi quattro motivi, da trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono inammissibili. Gli stessi vertono sostanzialmente su un’unica doglianza - quella afferente al giudizio di decisività delle dichiarazioni rese dallo stesso ricorrente in sede di istanza di condono, allorché aveva indicato, come data di ultimazione dei lavori della tettoia, della modifica delle recinzione e della installazione dei cancelli in ferro, quella del periodo 1999/2000, da cui è discesa l’applicazione della normativa urbanistica meno favorevole che imponeva, a quella data, il rispetto delle distanze di mt. 5 dal confine -, ora affrontata in termini di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ora di violazione e falsa applicazione sia dell’art. 873 cod. civ., quanto alla disciplina codicistica in tema di distanze, sia degli artt. 2727 e 2735 cod. civ. in tema di presunzioni e di confessione stragiudiziale, sia degli artt. 183 e 194 cod. proc. civ., nella versione applicabile ratione temporis, in tema di trattazione e deduzioni istruttorie, sia degli artt.115 e 116 cod. proc. civ. in temadi disponibilità e di valutazione delle prove. Quanto all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, deve osservarsi come l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introduca nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione e afferente all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, in quanto, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass., Sez. U, 07/04/2014, n. 8053; Cass., Sez. 5, 6/5/2020, n. 8487; Cass., Sez. 6 - 3 , 08/10 /2014, n. 21257; Cass., Sez. 6 - 3 , 20/11/2015, n. 23828; Cass., Sez. 2 , 13/08/2018, n. 20721; Cass., Sez. 3 , 12/10/2017, n. 23940 ) , dovendosi intendere per "fatto" non una "questione" o un "punto" della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo (vedi tra le tante Cass., 8/7/2021, n. 19432; sulla nozione di decisività Cass., 8/7/2021, n. 19432). Ciò comporta che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività" (Cass., Sez.6 - 3 , 10/08/2017, n. 19987) , tenendo presente che n on sono “fatti” nel senso indicato dal ridetto art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, ed infine neppure le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio (Cass., Sez. 2, 31/3/2022, n. 10525). Orbene, il ricorrente ha del tutto omesso di indicare nella prima, seconda e terza censura quale fosse il fatto omesso, il quale può soltanto arguirsi dal tenore delle doglianze, sostanzialmente incentrate sulla mancata verifica delle dichiarazioni testimoniali, la quale però non soltanto non attinge la decisione, nella quale si dà invece ampio conto della reputata inattendibilità delle stesse, specie con riguardo alla data di ultimazione della tettoia nella presente consistenza, ma non tiene neppure conto del principio secondo cui l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. 6-3, 10/8/2017, n. 19987). Ne consegue l’inammissibilità dei motivi in esame. Soltanto nella quarta censura è stato specificato che l’omesso esame aveva riguardato l'epoca di realizzazione dei manufatti, la loro consistenza al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina regolamentare e nei 20 anni antecedenti la domanda riconvenzionale di demolizione formulata con la comparsa di risposta, la distanza dal confine delle strutture già in essere in queste date e l'entità di eventuali modifiche ad esse successivamente apportate, ma questi fatti sono stati ampiamente esaminati dai giudici di merito, allorché hanno valorizzato le indicazioni contenute nell’istanza di condono e ritenute dirimenti e valutato in termini di inattendibilità le deposizioni testimoniali e di assenza di incisività i rilievi aerofogrammetrici prodotti, con conseguente infondatezza, sotto questo profilo, della censura, non potendo il vizio dedotto consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte e spettando soltanto al giudice di merito di individuare le fonti del proprio convincimento, controllare l'attendibilità e la concludenza delle prove, scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione dando liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova (cfr. Cass., Sez. 5, 3/10/2018, Cass., Sez. 5, 8/10/2014, n. 24035), senza che la Corte di cassazione possa procedere ad un'autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa (Cass., Sez. 6, 7/1/2014, n. 91; e Cass., Sez. U. 25/10/2013, n. 24148; Cass., Sez. 1, 12/5/2023, n. 13063). Le censure riferite alla violazione e falsa applicazione di legge presentano a loro volta profili di inammissibilità. Se è vero che i regolamenti edilizi in materia di distanze tra costruzioni contengono norme di immediata applicazione, salvo il limite, nel caso di norme più restrittive, dei cosiddetti "diritti quesiti" (per cui la disciplina più restrittiva non si applica alle costruzioni che, alla data dell'entrata in vigore della normativa, possano considerarsi "già sorte"), e, nel caso di norme più favorevoli, dell'eventuale giudicato formatosi sulla legittimità o meno della costruzione (in tal senso, Cass., Sez. 2, 18/3/1987, n. 2726; Cass., Sez. 2, 15/6/2010, n. 14446; Cass., Sez. 2, 24/11/2020, n. 26713), è altrettanto vero che nessuna violazione di tale principio può riscontrarsi nella sentenza impugnata, dalla quale risulta chiaro come i giudici di merito abbiano affrontato la questione propedeutica dell’accertamento della data di realizzazione della tettoia, onde individuare la normativa applicabile alla specie, negli anni via via modificata in senso più sfavorevole alla parte, pervenendo alla conclusione che questa andasse individuata, alla stregua delle dichiarazioni confessorie rese dal medesimo ricorrente in sede di istanza di condono del manufatto, negli anni 1999/2000. Né può dirsi che, in tal modo, siano state violate le norme riguardanti la valenza probatoria attribuibile alla confessione stragiudiziale fatta ad un terzo. Se è vero, infatti, che la confessione stragiudiziale fatta ad un terzo è priva di valore di prova legale, a differenza dellaconfessione giudiziale o stragiudiziale fatta alla parte, e che il giudice, in sua presenza, è tenuto ad un’indagine particolarmente penetrante circa la sussistenza dell'animus confitendi e a dare giustificazione, nell’esercizio della sua facoltà di valutare liberamente laconfessione, della soluzione adottata spiegando le ragioni del suo convincimento (in questi termini, Cass., Sez. 1, 21/2/1984, n. 1246), è altrettanto vero che detta prova è liberamente apprezzabile e che spetta al giudice, convalutazione non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata, stabilire la portata della dichiarazione rispetto al diritto fatto valere in giudizio. Nella specie, questa giustificazione è stata offerta dai giudici di merito, i quali hanno evidenziato l’intrinseca portata probatoria della confessione stragiudiziale resa dal ricorrente e la sua idoneità a sconfessare definitivamente le altre risultanze istruttorie, in sé già giudicate inaffidabili. Del resto, come già affermato da questa Corte, lavalutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità deitesti, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti, e tale attività selettiva si estende all’effettiva idoneità delteste a riferire la verità, in quanto determinante a fornire il convincimento sull’efficacia dimostrativa della fonte-mezzo di prova (Cass., Sez. 6-3, 4/7/2017, n. 16467). Né può dirsi che il documento da cui la predetta dichiarazione confessoria è stata tratta fosse inutilizzabile, in quanto acquisito dal c.t.u. e non prodotto dai controricorrenti nei termini di legge. Infatti, benché in tema di consulenza tecnica d’ufficio operi il principio secondo cui ilconsulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, puòacquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti idocumenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti didocumenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio (per tutte Cass., Sez. 3, 9/11/2022, n. 32935; Cass., Sez. 2, 21/7/2023, n. 21903), la violazione di quest’ultima prescrizione, attraverso l’acquisizione di documenti diretti a provare i fatti principali, è sanzionata da nullità relativa ex art. 157 cod. proc. civ., rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso (Cass., Sez. 3, 1/6/2022, n. 17916; Cass., Sez. U, 1/2/2022, n. 3086), rilievo questo che non risulta essere stato sollevato dal ricorrente. Va, infine, osservato come i vizi lamentati non possano dipendere o essere dimostrati dall’erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, un’autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. può porsi soltanto allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali o abbia disatteso prove legali valutandole secondo il suo prudente apprezzamento o considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass., Sez. 6-5, 5/11/2021, n. 32060), aspetti questi non riscontrabili nella specie. Deriva da quanto detto l’inammissibilità delle censure in esame. 8. Il quinto motivo è parimenti inammissibile. La doglianza non censura, infatti, la ratio decidendi, avendo la corte territoriale ritenuto che la demolizione dei profilati in ferro va disposta non per motivi estetici, come afferm ato nella censura, ma perché detti elementi erano stati ancorati nel terreno di proprietà dei convenuti. 9. In conclusione, risultando i motivi tutti inammissibili, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vannoposte a carico del ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibileil ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per comp