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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 28555/2023

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[OSCURATO:PERSONA]– C.F.

MR C FNC73P62G479O – [OSCURATO:PERSONA]– C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f.

PC C SFN66R47F205X – PIUGIUSEPPE – c.f.

PIUG P P 71C30H118B – [OSCURATO:PERSONA]– c.f.

P L SDNL74S43F8 39W – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f.

S M NDNC67H03F839H – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f.

STNSTN 66M71Z153X – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – elettivamente domiciliati in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende in virtù di procure speciali su fogli allegati in calce al ricorso.

RICORRENTI contro [OSCURATO:PERSONA] del CONSIGLIO dei MINISTRI – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del Presidente del Consiglio pro tempore,MINISTERO della SALUTE –[OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] -in persona del Ministro pro tempore , MINISTERO del l’ECONOMIA e delle FINANZE – c.f. 80 207790587 - in persona del Ministro pro tempore , MINISTERO dell’UNIVERSITA’ e della RICERCA –[OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n.12, domiciliano per legge.

CONTRORICORRENTI– RICORRENTI [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 4302/2020della Corte d’Appello di Roma; udita la relazione nella camera di consiglio del 4luglio 2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], RILEVATO CHE1.[OSCURATO:PERSONA] e gli altri indicati in epigrafe citavano a comparire, dinanzi al Tribunale di Roma,la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute, il Ministero dell’Università e della [OSCURATO:PERSONA] , il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Esponevano che, a seguito del diploma di laurea in medicina e chirurgia, avevano conseguitoil diploma di specializzazione nelle discipline mediche meglio indicate, per ciascuno, nell’atto introduttivo del giudizio.

Esponevano che avevano percepito, per la frequenza di ciascun anno del corso di specializzazione, una borsa di studio diversa da quella da considerarsi adeguata retribuzione come prevista dalla normativa comunitaria in materia.

Chiedevano condannarsii convenuti in solido al risarcimento dei danni subiti per l’omesso e/o tardivo recepimento delle direttive e sentenze comunitarie,da liquidarsi nella misura di euro 20.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia per ogni anno del rispettivo corso di specializzazione , in dipendenza, peraltro, della mancata applicazione dei benefici economici e contributivi di cui al d.lgs. n. 368/1999.

Chiedevano altresì condannar si i convenuti in solido al pagamento della “somma corrispondente alla differenza tra quanto effettivamente percepito in dipendenza della frequenza al corso di specializzazione svolto e quanto avrebbero dovuto percepire ove gli importi fossero stati incrementati secondo il tasso annuale di inflazione (…) nonché della somma corrispondente alla differenza tra quanto effettivamente percepito in dipendenza della frequenza al corso di specializzazione svolto e l’importo che avrebbero percepito ove fosse stata applicata la rideterminazione triennale (…) di cui alla contrattazione collettiva relativa al personale medico dipendente del SSN (…)” (così ricorso, pag. 4). 2.Resistevano l e Amministrazioni convenute. 3.Con sentenza n. 23490/2018 il t ribunale rigettava le azionate pretese.

Riteneva il tribunale che l’ammontare della remunerazione corrisposta ai ricorrenti costituiva scelta discrezionale del legislatore(cfr. ricorso, pag. 5). 4.Avverso tale sentenza i ricorrenti indicati in epigrafe proponevano appello.

Resistevano la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

5. Con sentenza n. 4 3 02 /2020 la Corte d’Appello di Rom a rigettava il gravame, confermava la gravata sentenza e condannava in solido gli appellanti alle spese del grado.

Reputava la corte che era da escludere che la retribuzione già corrisposta agli attori/appellanti fosse inadeguata(cfr. sentenza d’appello, pagg. 4 – 5) .

Reputava segnatamente che non sussisteva un’irragionevole disparità di trattamento tra gli specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione a decorrere dall’anno accademico 2006/2007 e quelli iscritti negli anni accademici precedenti, ben potendo il legislatore differire nel tempo gli effetti di una riforma senza che per ciò solo ne potesse derivare disparità di trattamento(cfr. sentenza d’appello, pag. 5).

Reputava infine che i riferiti rilievi esplicavano valenza pur in ordine all’adeguamento triennale della borsa di studio.6.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e gli altri indicati in epigrafe; ne hanno chiesto sulla scorta di d u e motiv i la cassazione con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute, il Ministero dell’Università e della Ricerca ed il Ministero dell’Economia e delle Finanzehanno depositato controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato articolato in due motivi; hanno chiesto rigettarsi l’avverso ricorso e, in ipotesi di accoglimento, accogliersi ilricorso incidentale condizionato. 7.[OSCURATO:PERSONA] controricorrenti ha nno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 8.Con il primo motivo i ricorrent i denuncia no ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione efalsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Tr attato CEE, delle direttive CEE 75/362, 75/363, 82/76, 93/16 e 05/36, dell’art. 10 Cost., degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle preleggi, dell’art. 6 del d.lgs. n. 257/1991, dell’art. 11 della legge n. 370/1999, degli artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46 del d.lgs. n. 368/1999, dell’art. 8 del d.lgs. n. 517/1999 e dell’art. 1 della legge n. 266/2005.

Deduconoche hanno errato i giudici d i merito, poiché nella specie si verte in tema “di mancato adeguamento, nel corso del tempo, dei principi di adeguata remunerazione trasposti con il d.lgs. n. 257/91” (così ricorso, pag. 10).

Deducono segnatamente che, con la sentenza del 24.1.2018 (nelle cause riunite C-616/16 e C-617/16, la C.G.U.E. ha chiarito che adeguata è la remunerazione che assicura ai medici la possibilità di dedicarsi significativamente alla loro formazione teorico-pratica e non impone loro di ricercare altre fonti di reddito (cfr. ricorso, pagg. 10- 11 ) .

Deducono quindi che i l parametro di riferimento per la determinazione del danno deve essere ravvisato, previa devalutazione all’anno di iscrizione, nel trattamento economico di cui al d.lgs. n. 368/1999, “che rappresenta l’atto di adempimento con il quale lo Statoitaliano ha discrezionalmente e nuovamente stabilito l’importo dell’adeguata remunerazione, prendendo atto della sopravvenuta inadeguatezzadell’importo stabilito dal d.lgs. n. 257/1991” (così ricorso, pagg. 14 -15). 9.Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano,ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3e n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento didirettive comunitarie, degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle direttive CEE 75/362, 75/363, 82/76, 93/16 e 05/36, dell’art. 10 Cost., degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle preleggi, dell’art. 6 del d.lgs. n. 257/1991,dell’art. 11 della legge n. 370/1999, degli artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46 del d.lgs. n. 368/1999, dell’art. 8 del d.lgs. n. 517/1999, dell’art. 1 della legge n. 266/2005, dell’art. 7, 5° co., della legge n. 289/2002, dell’art. 1, 33° co., della legge n. 549/1995 e dell’art. 112 cod. proc. civ.

Deducono che hanno errato i giudici del merito a disconoscere gli incrementi retributivi indicizzati al tasso annuale di inflazione , nonché le rideterminazioni stipendiali triennalipreviste dalla contrattazione collettiva relativa al personale medico alle dipendenze del S.S.N.(cfr. ricorso, pag. 17).10.

Il primomotivo di ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis , n. 1, cod. proc. civ., giacché la Corte di Roma ha statuito in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte. 11.Al riguardo è sufficiente , ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., ribadire le indicazionidi questa Corte.

Ben vero, tutti i ricorrenti risultano iscritti airispettivi corsi di specializzazione negli anni compresi tra il 1992 ed il 2004 (cfr. ricorso, pag.2).

Innanzitutto,va ribadita l’indicazionesecondo cui la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dall’art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall’anno accademico 2006- 2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché la direttiva 93/16/CEE non ha introdotto alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio di cui al d.lgs. cit.(cfr. Cass. (ord.) 14.3.2018, n. 6355; Cass. sez. lav. 23.2.2018, n. 4449 (Rv. 647457-02); Cass. (ord.) 29.5.2018, n. 13445; Cass. (ord.) 24.5.2019, n. 14168; Cass. (ord.) 27.10.2022, n. 31875).

Altresì,va ribadita l’in dicazione secondo cui le direttive comunitarie n. 362 del 1975, n. 363 del 1975 e n. 76del 1982, le quali hanno prescritto che i medici specializzandi dovessero ricevere un’adeguata remunerazione, sono state attuate dallo Stato italiano con il d.lgs. n. 257 del 1991, con il riconoscimento di una borsa di studio annua; la successiva direttiva n. 16 del 1993, invece, ha rappresentato un testo meramente compilativo, di coordinamento e aggiornamento delle precedenti disposizioni comunitarie già vigenti e, quindi, privo di carattere innovativo, con riguardo alla misura dei compensi da riconoscere agli iscritti alle scuole di specializzazione; ed inoltre, quest’ultima direttiva è stata recepita in Italia dal d.lgs. n. 368 del 1999,che, dal momento della propria applicazione, avvenuta a partire dall’anno accademico 2006 -2007, ha riorganizzato l’ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, istituendo un contratto di formazione da stipulare e rinnovare annualmente tra le Università (e le Regioni)e i detti specializzandi, con un meccanismo articolato in una quota fissa ed in una variabile; cosicché, per gli anni accademici anteriori al 2006 - 2007, è rimasta operativa la sola disciplina del d.lgs. n. 257 del 1991, poiché la menzionata direttiva n.16 del 1993 non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riferimento alla misura della borsa di studio di cui alla normativa del 1991( cfr. Cass. (ord.) 6.5.2020, n. 8503.

Cfr.

Ca. (ord.) 18.10.2022, n. 30507, ove in motivazione si legge testualmente: “pertanto, l’inadempimento dell’Italia agli obblighi comunitari, sotto il profilo in esame, è cessato con l’emanazione del decreto legislativo n. 257 del 1991, come del resto la Corte di giustizia dell’Unione europea ha già da tempo affermato (v. le sentenze 25 febbraio 1999 -causa C- 131/97, Carbonari, e 3 ottobre 2000 - causa C - 371/97, Gozza); e il d.lgs. n. 368 del 1999 è intervenuto in un ambito di piena discrezionalità per il legislatore nazionale”).

Inoltre, va ribadita l’indicazione secondo cui nella “disciplina comunitaria non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione della stessa (vedi: Cass. 26 maggio 2001, n. 11565)” (così in motivazione Cass. sez. lav. 15.6.2016, n. 12346; cfr., analogamente , in motivazione, Cass. sez. lav. 23.9.2016, n. 18710). 12.Si tenga conto dei seguent i aggiuntivi riliev i .

Perun verso, questa Corte ha esplicitato che l’ attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non è inquadrabile nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato né del lavoro parasubordinato, sicché, non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra la suddetta attività e la remunerazione prevista dalla legge, è inapplicabile l’art. 36 Cost. ed il principio di adeguatezza della retribuzione ivi contenuto (cfr. Cass. sez. lav. 19.11.2008, n. 27481; Cass. sez. lav. 22.9.2009, n. 20403 (Rv. 610255-01); Cass. sez. lav. (ord.) 27.7.2017, n. 18670 (Rv. 645008-01); Cass. sez. lav. (ord.) 1.4.2021, n. 9103).

Per altro verso , questa Corte ha chiarito che l a diversità di trattamento, correlata all’applicabilità della disciplina di cui all ’ art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999 ai med ici iscritti alle scuole di specializzazione a decorrere dall ’ anno accademico 2006- 2007 e non a nche ai medici iscritti negli anni antecedenti , non è irragionevole, in quanto il legislatore è libero di differire gli effetti di una riforma ed il fluire del tempo costituisce di per sé idoneo elemento di diversificazione della disciplina; e che nonsussiste disparità di trattamento tra i medici specializzandi iscritti presso le Università italiane e quelli iscritti in scuole di altri paesi europei, atteso che le situazioni giuridiche non sono comparabili, non avendo la direttiva 93/16/CEE previsto o imposto uniformità di disciplina e di trattamento economico, nédisparità di trattamento con i medici neoassunti che lavorano nell’ambito del S.S.N., non comparabili in ragione della peculiarità del rapporto che si svolge nell’ambito della formazione specialistica (cfr. Cass. sez. lav. 23.2.2018, n. 4449(Rv. 647457-02)).

Per altro versoancora, questa Corte ha precisato che , i n tema di trattamento economico dei medici specializzandi, la norma transitoria di cui all’art. 46, 2° co., ultimo inciso, d.lgs. n. 368 del 1999 va interpretata nel senso che il termine di riferimento temporale, in essa contenuto, costituito dall’anno accademico 2006– 2007 , va correlato non alla mera pendenza del corso, ma al suo inizio in quell’anno, dal momento che solo ad un corso non ancora iniziato ma da iniziare può ritenersi applicabile una disciplina, quale quella dettata dalla nuova legge, diretta a regolare la fattispecie in modo del tutto innovativo rispetto al passato (cfr. Cass. (ord.) 7.6.2023, n. 16083). 13.In questo quadro si puntualizza ulteriormente quanto segue.

In primo luogo,alla luce di quanto suesposto, non riveste valenza alcuna la circostanza che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] abbia concluso il suo corso di specializzazione in “medicina fisica e riabilitazione”, iniziato nel 2004,nel 2008 (cfr. ricorso, pag. 2).

Ben vero, tutti gli ulteriori ricorrenti hanno concluso il corso di specializzazione in epoca antecedente all’inizio dell’anno accademico 2006 - 2007(cfr. ricorso, pag. 2).

In secondo luogo, è del tutto immeritevole di seguito l’assunto dei ricorrenti secondo cui spetta loro, “a titolo danni”, la differenza tra quanto percepito e quanto sarebbe loro spettato in base al nuovo importo dell’adeguata remunerazione (cfr.ricorso, pag. 15).In terzo luogo, è del pari immeritevole di seguito (in senso analogo, cfr., in motivazione, Cass. (ord.) 18.10.2022, n. 30507), alla stregua dei rilievi che precedono, l’assunto dei ricorrenti secondo cui, qualora si dubitasse che in esito all’attuazione di direttive comunitarie – “nella specie, rispettivamente, il d.lgs. n. 257/1991 e la direttiva comunitaria 82/76/CEE” (così ricorso, pag. 15)-possa sopravvenire un inadempimento, sarebbe necessario investire della questione la Corte di giustizia dell’Unione europea con un rinvio pregiudiziale (cfr. ricorso, pag. 15). 14.Il secondo motivo di ricorso del pari è inammissibil e ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ., giacché analogamente la Corte di Roma ha statuito in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte. 15.Al riguardo similmente è sufficiente, ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., ribadire l’elaborazione di questa Corte.

In particolare, è bastevole reiterare quanto questa Corte ha affermato con l’ordinanza n. 30507 del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Quivi in motivazione si legge testualmente: Anche questo motivo, che pone questioni relative alla spettanza, anche a titolo di risarcimento danni, dell’indicizzazione annuale e della rideterminazione triennale della borsa di studio percepita dagli attori, secondo quanto previsto dalla stessa normativa che l’aveva istituita, è inammissibile ai sensi dell’art. 360- bis n. 1) cod. proc. civ., posto che la sentenza impugnata ha sostanzialmente deciso la causa sulle questioni proposte con il motivo all’esame in conformità all’ormai consolidata giurisprudenza di legittimità.A partire dalla sentenza di questa Corte n. 4449/2018, espressamente richiamata nella sentenza impugnata, si è consolidato il principio secondo il quale l’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1992 al 2005 non è soggetto, né ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, né all’adeguamento triennale previsto dal d.lgs. n. 257 del 1991 art. 6, comma 1 (v.

Cass. n. 13572 del 2019, nn. 8378, 8379, 8506, 9191, 17913, 17995 del 2020, nn. 9104, 27263 del 2021; v. anche da ultimo Cass. nn. 1821 e 15719 del 2022).

Questa Corte ha affermato, con riferimento al trattamento economico dei medici specializzandi e alla domanda risarcitoria per non adeguata remunerazione, che il diritto alla rivalutazione triennale non è stato congelato soltanto fino al dicembre 1992.

Nel corso di ciascuno dei trienni successivi (quello 1994-1996, quello 1996-1998, quello 1999-2001 e quello 2001 - 2004) è stato disposto il blocco della rideterminazione triennale.

Le numerose disposizioni legislative succedutesi nel tempo (D.L. n. 384 del 1992, convertito nella L. n. 438 del 1992; la L. n. 537 del 1993; la L. n. 549 del 1995; la L. n. 662 del 1996, la L. n. 449 del 1997; la L. n. 488 del 1999 e la L. n. 289 del 2002) danno contezza dell’intento del nostro legislatore di congelare al livello del 1992 l’importo delle singole borse di studio,e correlativamente di disporre analoghi blocchi sugli aggregati economici destinati al loro finanziamento, al fine di evitare – nell ’ attuale contesto storico, caratterizzato da una ormai cronica carenza di risorse finanziarie -la riduzione progressiva del numero dei soggetti ammessi alla frequenza dei corsi, con correlato danno sociale.Peraltro, questa Corte ha già avuto modo di porsi il problema della compatibilità delle normative richiamate, come sopra interpretate, con il dettato costituzionale e con il diritto dell’Unione Europea, pervenendo ad escludere qualsiasi dubbio di incostituzionalità e ad affermare l’inutilità di una remissione degli atti alla Corte di giustizia (cfr. Cass. nn. 31922, 17051 e 15520 del 2018; n. 13572 del 2019, nn. 18106 e 29124 del 2020).

Ebbene, nella specie - si ribadisce - tutti i ricorrenti risultano iscritti a i rispettivi corsidi specializzazione negli anni compresi tra il 1992 ed il 2004. 16.Il ricorso incidentale condizionato è inammissibile.

17. Invero, il ricorso incidentale condizionato delle A mministrazioni controricorrenti concerne questioni –la legittimazione passiva, il primo motivo, la prescrizione in ordine alla indicizzazione annuale ed alla rideterminazione triennale, il secondo motivo- rimaste assorbite.

Soccorre perciò l’insegnamentodi questa Corte.

Ossia l’ insegnamento secondo cui è inammissibile il ricorso incidentale condizionato con il quale la parte vittoriosa sollevi questioni che il giudice di appello non abbia deciso in senso ad essa sfavorevole avendole ritenute assorbite, in quanto tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio (cfr. Cass. sez. un.8.10.2002, n. 14382; Cass. 1.3.2007, n. 4804; Cass. 5.11.2014, n. 23558; Cass. (ord.) 16.6.2022, n. 19442). 18.In dipendenza della declaratoria di inammissibilità e del ricorso principale e del ricorso incidentale si giustifica l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.19.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, con vincolo solidale, da parte dei ricorrenti principali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

Nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.

P .

R . n. 115/2002, le Amministrazioni controricorrenti sia no tenut e a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co.bis dell’art. 13 del medesimo d.

P .

R .

In tal senso rileva l’insegnamento a sezioni unite di questa Corte n. 9938 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ove in motivazione si precisa che è “principio generale dell’assetto tributario che lo Stato e le altre Amministrazioni parificate non sono tenute a versare imposte o tasse che gravano sul processo per la evidente ragione che lo Stato verrebbe ad essereal tempo stesso debitore e creditore di se stesso con la conseguenza che l’obbligazione non sorge”.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] provvede: dichiara inammissibile il ricorsoprincipale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato; compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, con vincolo solidale, da parte dei ricorrenti principali,[OSCURATO:PERSONA] ed altri, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]– C.F. MR C FNC73P62G479O – [OSCURATO:PERSONA]– C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. PC C SFN66R47F205X – PIUGIUSEPPE – c.f. PIUG P P 71C30H118B – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. P L SDNL74S43F8 39W – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. S M NDNC67H03F839H – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. STNSTN 66M71Z153X – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – elettivamente domiciliati in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende in virtù di procure speciali su fogli allegati in calce al ricorso. RICORRENTI contro [OSCURATO:PERSONA] del CONSIGLIO dei MINISTRI – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del Presidente del Consiglio pro tempore,MINISTERO della SALUTE –[OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] -in persona del Ministro pro tempore , MINISTERO del l’ECONOMIA e delle FINANZE – c.f. 80 207790587 - in persona del Ministro pro tempore , MINISTERO dell’UNIVERSITA’ e della RICERCA –[OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n.12, domiciliano per legge. CONTRORICORRENTI– RICORRENTI [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 4302/2020della Corte d’Appello di Roma; udita la relazione nella camera di consiglio del 4luglio 2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], RILEVATO CHE1.[OSCURATO:PERSONA] e gli altri indicati in epigrafe citavano a comparire, dinanzi al Tribunale di Roma,la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute, il Ministero dell’Università e della [OSCURATO:PERSONA] , il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Esponevano che, a seguito del diploma di laurea in medicina e chirurgia, avevano conseguitoil diploma di specializzazione nelle discipline mediche meglio indicate, per ciascuno, nell’atto introduttivo del giudizio. Esponevano che avevano percepito, per la frequenza di ciascun anno del corso di specializzazione, una borsa di studio diversa da quella da considerarsi adeguata retribuzione come prevista dalla normativa comunitaria in materia. Chiedevano condannarsii convenuti in solido al risarcimento dei danni subiti per l’omesso e/o tardivo recepimento delle direttive e sentenze comunitarie,da liquidarsi nella misura di euro 20.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia per ogni anno del rispettivo corso di specializzazione , in dipendenza, peraltro, della mancata applicazione dei benefici economici e contributivi di cui al d.lgs. n. 368/1999. Chiedevano altresì condannar si i convenuti in solido al pagamento della “somma corrispondente alla differenza tra quanto effettivamente percepito in dipendenza della frequenza al corso di specializzazione svolto e quanto avrebbero dovuto percepire ove gli importi fossero stati incrementati secondo il tasso annuale di inflazione (…) nonché della somma corrispondente alla differenza tra quanto effettivamente percepito in dipendenza della frequenza al corso di specializzazione svolto e l’importo che avrebbero percepito ove fosse stata applicata la rideterminazione triennale (…) di cui alla contrattazione collettiva relativa al personale medico dipendente del SSN (…)” (così ricorso, pag. 4). 2.Resistevano l e Amministrazioni convenute. 3.Con sentenza n. 23490/2018 il t ribunale rigettava le azionate pretese. Riteneva il tribunale che l’ammontare della remunerazione corrisposta ai ricorrenti costituiva scelta discrezionale del legislatore(cfr. ricorso, pag. 5). 4.Avverso tale sentenza i ricorrenti indicati in epigrafe proponevano appello. Resistevano la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze. 5. Con sentenza n. 4 3 02 /2020 la Corte d’Appello di Rom a rigettava il gravame, confermava la gravata sentenza e condannava in solido gli appellanti alle spese del grado. Reputava la corte che era da escludere che la retribuzione già corrisposta agli attori/appellanti fosse inadeguata(cfr. sentenza d’appello, pagg. 4 – 5) . Reputava segnatamente che non sussisteva un’irragionevole disparità di trattamento tra gli specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione a decorrere dall’anno accademico 2006/2007 e quelli iscritti negli anni accademici precedenti, ben potendo il legislatore differire nel tempo gli effetti di una riforma senza che per ciò solo ne potesse derivare disparità di trattamento(cfr. sentenza d’appello, pag. 5). Reputava infine che i riferiti rilievi esplicavano valenza pur in ordine all’adeguamento triennale della borsa di studio.6. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e gli altri indicati in epigrafe; ne hanno chiesto sulla scorta di d u e motiv i la cassazione con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute, il Ministero dell’Università e della Ricerca ed il Ministero dell’Economia e delle Finanzehanno depositato controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato articolato in due motivi; hanno chiesto rigettarsi l’avverso ricorso e, in ipotesi di accoglimento, accogliersi ilricorso incidentale condizionato. 7.[OSCURATO:PERSONA] controricorrenti ha nno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 8.Con il primo motivo i ricorrent i denuncia no ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione efalsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Tr attato CEE, delle direttive CEE 75/362, 75/363, 82/76, 93/16 e 05/36, dell’art. 10 Cost., degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle preleggi, dell’art. 6 del d.lgs. n. 257/1991, dell’art. 11 della legge n. 370/1999, degli artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46 del d.lgs. n. 368/1999, dell’art. 8 del d.lgs. n. 517/1999 e dell’art. 1 della legge n. 266/2005. Deduconoche hanno errato i giudici d i merito, poiché nella specie si verte in tema “di mancato adeguamento, nel corso del tempo, dei principi di adeguata remunerazione trasposti con il d.lgs. n. 257/91” (così ricorso, pag. 10). Deducono segnatamente che, con la sentenza del 24.1.2018 (nelle cause riunite C-616/16 e C-617/16, la C.G.U.E. ha chiarito che adeguata è la remunerazione che assicura ai medici la possibilità di dedicarsi significativamente alla loro formazione teorico-pratica e non impone loro di ricercare altre fonti di reddito (cfr. ricorso, pagg. 10- 11 ) . Deducono quindi che i l parametro di riferimento per la determinazione del danno deve essere ravvisato, previa devalutazione all’anno di iscrizione, nel trattamento economico di cui al d.lgs. n. 368/1999, “che rappresenta l’atto di adempimento con il quale lo Statoitaliano ha discrezionalmente e nuovamente stabilito l’importo dell’adeguata remunerazione, prendendo atto della sopravvenuta inadeguatezzadell’importo stabilito dal d.lgs. n. 257/1991” (così ricorso, pagg. 14 -15). 9.Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano,ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3e n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento didirettive comunitarie, degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle direttive CEE 75/362, 75/363, 82/76, 93/16 e 05/36, dell’art. 10 Cost., degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle preleggi, dell’art. 6 del d.lgs. n. 257/1991,dell’art. 11 della legge n. 370/1999, degli artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46 del d.lgs. n. 368/1999, dell’art. 8 del d.lgs. n. 517/1999, dell’art. 1 della legge n. 266/2005, dell’art. 7, 5° co., della legge n. 289/2002, dell’art. 1, 33° co., della legge n. 549/1995 e dell’art. 112 cod. proc. civ. Deducono che hanno errato i giudici del merito a disconoscere gli incrementi retributivi indicizzati al tasso annuale di inflazione , nonché le rideterminazioni stipendiali triennalipreviste dalla contrattazione collettiva relativa al personale medico alle dipendenze del S.S.N.(cfr. ricorso, pag. 17).10. Il primomotivo di ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis , n. 1, cod. proc. civ., giacché la Corte di Roma ha statuito in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte. 11.Al riguardo è sufficiente , ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., ribadire le indicazionidi questa Corte. Ben vero, tutti i ricorrenti risultano iscritti airispettivi corsi di specializzazione negli anni compresi tra il 1992 ed il 2004 (cfr. ricorso, pag.2). Innanzitutto,va ribadita l’indicazionesecondo cui la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dall’art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall’anno accademico 2006- 2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché la direttiva 93/16/CEE non ha introdotto alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio di cui al d.lgs. cit.(cfr. Cass. (ord.) 14.3.2018, n. 6355; Cass. sez. lav. 23.2.2018, n. 4449 (Rv. 647457-02); Cass. (ord.) 29.5.2018, n. 13445; Cass. (ord.) 24.5.2019, n. 14168; Cass. (ord.) 27.10.2022, n. 31875). Altresì,va ribadita l’in dicazione secondo cui le direttive comunitarie n. 362 del 1975, n. 363 del 1975 e n. 76del 1982, le quali hanno prescritto che i medici specializzandi dovessero ricevere un’adeguata remunerazione, sono state attuate dallo Stato italiano con il d.lgs. n. 257 del 1991, con il riconoscimento di una borsa di studio annua; la successiva direttiva n. 16 del 1993, invece, ha rappresentato un testo meramente compilativo, di coordinamento e aggiornamento delle precedenti disposizioni comunitarie già vigenti e, quindi, privo di carattere innovativo, con riguardo alla misura dei compensi da riconoscere agli iscritti alle scuole di specializzazione; ed inoltre, quest’ultima direttiva è stata recepita in Italia dal d.lgs. n. 368 del 1999,che, dal momento della propria applicazione, avvenuta a partire dall’anno accademico 2006 -2007, ha riorganizzato l’ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, istituendo un contratto di formazione da stipulare e rinnovare annualmente tra le Università (e le Regioni)e i detti specializzandi, con un meccanismo articolato in una quota fissa ed in una variabile; cosicché, per gli anni accademici anteriori al 2006 - 2007, è rimasta operativa la sola disciplina del d.lgs. n. 257 del 1991, poiché la menzionata direttiva n.16 del 1993 non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riferimento alla misura della borsa di studio di cui alla normativa del 1991( cfr. Cass. (ord.) 6.5.2020, n. 8503. Cfr. Ca. (ord.) 18.10.2022, n. 30507, ove in motivazione si legge testualmente: “pertanto, l’inadempimento dell’Italia agli obblighi comunitari, sotto il profilo in esame, è cessato con l’emanazione del decreto legislativo n. 257 del 1991, come del resto la Corte di giustizia dell’Unione europea ha già da tempo affermato (v. le sentenze 25 febbraio 1999 -causa C- 131/97, Carbonari, e 3 ottobre 2000 - causa C - 371/97, Gozza); e il d.lgs. n. 368 del 1999 è intervenuto in un ambito di piena discrezionalità per il legislatore nazionale”). Inoltre, va ribadita l’indicazione secondo cui nella “disciplina comunitaria non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione della stessa (vedi: Cass. 26 maggio 2001, n. 11565)” (così in motivazione Cass. sez. lav. 15.6.2016, n. 12346; cfr., analogamente , in motivazione, Cass. sez. lav. 23.9.2016, n. 18710). 12.Si tenga conto dei seguent i aggiuntivi riliev i . Perun verso, questa Corte ha esplicitato che l’ attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non è inquadrabile nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato né del lavoro parasubordinato, sicché, non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra la suddetta attività e la remunerazione prevista dalla legge, è inapplicabile l’art. 36 Cost. ed il principio di adeguatezza della retribuzione ivi contenuto (cfr. Cass. sez. lav. 19.11.2008, n. 27481; Cass. sez. lav. 22.9.2009, n. 20403 (Rv. 610255-01); Cass. sez. lav. (ord.) 27.7.2017, n. 18670 (Rv. 645008-01); Cass. sez. lav. (ord.) 1.4.2021, n. 9103). Per altro verso , questa Corte ha chiarito che l a diversità di trattamento, correlata all’applicabilità della disciplina di cui all ’ art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999 ai med ici iscritti alle scuole di specializzazione a decorrere dall ’ anno accademico 2006- 2007 e non a nche ai medici iscritti negli anni antecedenti , non è irragionevole, in quanto il legislatore è libero di differire gli effetti di una riforma ed il fluire del tempo costituisce di per sé idoneo elemento di diversificazione della disciplina; e che nonsussiste disparità di trattamento tra i medici specializzandi iscritti presso le Università italiane e quelli iscritti in scuole di altri paesi europei, atteso che le situazioni giuridiche non sono comparabili, non avendo la direttiva 93/16/CEE previsto o imposto uniformità di disciplina e di trattamento economico, nédisparità di trattamento con i medici neoassunti che lavorano nell’ambito del S.S.N., non comparabili in ragione della peculiarità del rapporto che si svolge nell’ambito della formazione specialistica (cfr. Cass. sez. lav. 23.2.2018, n. 4449(Rv. 647457-02)). Per altro versoancora, questa Corte ha precisato che , i n tema di trattamento economico dei medici specializzandi, la norma transitoria di cui all’art. 46, 2° co., ultimo inciso, d.lgs. n. 368 del 1999 va interpretata nel senso che il termine di riferimento temporale, in essa contenuto, costituito dall’anno accademico 2006– 2007 , va correlato non alla mera pendenza del corso, ma al suo inizio in quell’anno, dal momento che solo ad un corso non ancora iniziato ma da iniziare può ritenersi applicabile una disciplina, quale quella dettata dalla nuova legge, diretta a regolare la fattispecie in modo del tutto innovativo rispetto al passato (cfr. Cass. (ord.) 7.6.2023, n. 16083). 13.In questo quadro si puntualizza ulteriormente quanto segue. In primo luogo,alla luce di quanto suesposto, non riveste valenza alcuna la circostanza che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] abbia concluso il suo corso di specializzazione in “medicina fisica e riabilitazione”, iniziato nel 2004,nel 2008 (cfr. ricorso, pag. 2). Ben vero, tutti gli ulteriori ricorrenti hanno concluso il corso di specializzazione in epoca antecedente all’inizio dell’anno accademico 2006 - 2007(cfr. ricorso, pag. 2). In secondo luogo, è del tutto immeritevole di seguito l’assunto dei ricorrenti secondo cui spetta loro, “a titolo danni”, la differenza tra quanto percepito e quanto sarebbe loro spettato in base al nuovo importo dell’adeguata remunerazione (cfr.ricorso, pag. 15).In terzo luogo, è del pari immeritevole di seguito (in senso analogo, cfr., in motivazione, Cass. (ord.) 18.10.2022, n. 30507), alla stregua dei rilievi che precedono, l’assunto dei ricorrenti secondo cui, qualora si dubitasse che in esito all’attuazione di direttive comunitarie – “nella specie, rispettivamente, il d.lgs. n. 257/1991 e la direttiva comunitaria 82/76/CEE” (così ricorso, pag. 15)-possa sopravvenire un inadempimento, sarebbe necessario investire della questione la Corte di giustizia dell’Unione europea con un rinvio pregiudiziale (cfr. ricorso, pag. 15). 14.Il secondo motivo di ricorso del pari è inammissibil e ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ., giacché analogamente la Corte di Roma ha statuito in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte. 15.Al riguardo similmente è sufficiente, ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., ribadire l’elaborazione di questa Corte. In particolare, è bastevole reiterare quanto questa Corte ha affermato con l’ordinanza n. 30507 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Quivi in motivazione si legge testualmente: Anche questo motivo, che pone questioni relative alla spettanza, anche a titolo di risarcimento danni, dell’indicizzazione annuale e della rideterminazione triennale della borsa di studio percepita dagli attori, secondo quanto previsto dalla stessa normativa che l’aveva istituita, è inammissibile ai sensi dell’art. 360- bis n. 1) cod. proc. civ., posto che la sentenza impugnata ha sostanzialmente deciso la causa sulle questioni proposte con il motivo all’esame in conformità all’ormai consolidata giurisprudenza di legittimità.A partire dalla sentenza di questa Corte n. 4449/2018, espressamente richiamata nella sentenza impugnata, si è consolidato il principio secondo il quale l’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1992 al 2005 non è soggetto, né ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, né all’adeguamento triennale previsto dal d.lgs. n. 257 del 1991 art. 6, comma 1 (v. Cass. n. 13572 del 2019, nn. 8378, 8379, 8506, 9191, 17913, 17995 del 2020, nn. 9104, 27263 del 2021; v. anche da ultimo Cass. nn. 1821 e 15719 del 2022). Questa Corte ha affermato, con riferimento al trattamento economico dei medici specializzandi e alla domanda risarcitoria per non adeguata remunerazione, che il diritto alla rivalutazione triennale non è stato congelato soltanto fino al dicembre 1992. Nel corso di ciascuno dei trienni successivi (quello 1994-1996, quello 1996-1998, quello 1999-2001 e quello 2001 - 2004) è stato disposto il blocco della rideterminazione triennale. Le numerose disposizioni legislative succedutesi nel tempo (D.L. n. 384 del 1992, convertito nella L. n. 438 del 1992; la L. n. 537 del 1993; la L. n. 549 del 1995; la L. n. 662 del 1996, la L. n. 449 del 1997; la L. n. 488 del 1999 e la L. n. 289 del 2002) danno contezza dell’intento del nostro legislatore di congelare al livello del 1992 l’importo delle singole borse di studio,e correlativamente di disporre analoghi blocchi sugli aggregati economici destinati al loro finanziamento, al fine di evitare – nell ’ attuale contesto storico, caratterizzato da una ormai cronica carenza di risorse finanziarie -la riduzione progressiva del numero dei soggetti ammessi alla frequenza dei corsi, con correlato danno sociale.Peraltro, questa Corte ha già avuto modo di porsi il problema della compatibilità delle normative richiamate, come sopra interpretate, con il dettato costituzionale e con il diritto dell’Unione Europea, pervenendo ad escludere qualsiasi dubbio di incostituzionalità e ad affermare l’inutilità di una remissione degli atti alla Corte di giustizia (cfr. Cass. nn. 31922, 17051 e 15520 del 2018; n. 13572 del 2019, nn. 18106 e 29124 del 2020). Ebbene, nella specie - si ribadisce - tutti i ricorrenti risultano iscritti a i rispettivi corsidi specializzazione negli anni compresi tra il 1992 ed il 2004. 16.Il ricorso incidentale condizionato è inammissibile. 17. Invero, il ricorso incidentale condizionato delle A mministrazioni controricorrenti concerne questioni –la legittimazione passiva, il primo motivo, la prescrizione in ordine alla indicizzazione annuale ed alla rideterminazione triennale, il secondo motivo- rimaste assorbite. Soccorre perciò l’insegnamentodi questa Corte. Ossia l’ insegnamento secondo cui è inammissibile il ricorso incidentale condizionato con il quale la parte vittoriosa sollevi questioni che il giudice di appello non abbia deciso in senso ad essa sfavorevole avendole ritenute assorbite, in quanto tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio (cfr. Cass. sez. un.8.10.2002, n. 14382; Cass. 1.3.2007, n. 4804; Cass. 5.11.2014, n. 23558; Cass. (ord.) 16.6.2022, n. 19442). 18.In dipendenza della declaratoria di inammissibilità e del ricorso principale e del ricorso incidentale si giustifica l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.19.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, con vincolo solidale, da parte dei ricorrenti principali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). Nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d. P . R . n. 115/2002, le Amministrazioni controricorrenti sia no tenut e a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co.bis dell’art. 13 del medesimo d. P . R . In tal senso rileva l’insegnamento a sezioni unite di questa Corte n. 9938 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ove in motivazione si precisa che è “principio generale dell’assetto tributario che lo Stato e le altre Amministrazioni parificate non sono tenute a versare imposte o tasse che gravano sul processo per la evidente ragione che lo Stato verrebbe ad essereal tempo stesso debitore e creditore di se stesso con la conseguenza che l’obbligazione non sorge”. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] provvede: dichiara inammissibile il ricorsoprincipale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato; compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, con vincolo solidale, da parte dei ricorrenti principali,[OSCURATO:PERSONA] ed altri, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R
Sentenza Cassazione n. 28555/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris