CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 dicembre 2022
Cassazione n. 04446/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 7 marzo 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Macerata, pronunciata il 19 settembre 2019, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di due e mesi 6 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa per il reato di ricettazione. Ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con i quali si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma 2 (attuale comma 4) cod. pen. e l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., sono manifestamente infondati. In relazione all'attenuante della tenuità del danno la Corte territoriale ha escluso che il danno patrimoniale subito dalla persona offesa possa configurarsi come particolarmente modesto sulla base di un apprezzamento di merito non censurabile in sede di legittimità in quanto immune da vizi logico-giuridici. I giudici di appello, inoltre, hanno fatto corretto uso del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini della configurabilità dell'ipotesi attenuata di ricettazione, non rileva esclusivamente il valore della cosa ricettata, ma si deve avere riguardo anche agli elementi previsti dall'art. 133 cod. pen., ivi compresi i precedenti penali (Sez. 2, n. 3188 del 08/01/2009, Galli, Rv. 242667 - 01), come avvenuto nella specie; considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto nel motivare il diniego dei beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 5 sulla negativa personalità dell'imputato, peraltro irregolarmente presente sul territorio nazionale e sui numerosi precedenti penali a suo carico per reati contro il patrimonio); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 20 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]