CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 gennaio 2022
Cassazione n. 07300/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 15/06/2021 del tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'indagato, avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il tribunale di Catanzaro, adito nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza del 4 maggio 2021, con la quale il Gip del medesimo tribunale aveva applicato nei confronti dell'istante la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato riportato nel capo 31) di incolpazione, confermava il provvedimento impugnato. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore, prospettando due motivi di impugnazione. 3. Deduce con il primo, il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett.c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125 e 273 cod. proc. pen. con riguardo al capo 31 di incolpazione provvisoria, per carenza di motivazione. Premessa la dedotta eccezione - dinnanzi al tribunale del riesame - di carenza di autonoma motivazione con riferimento alla ordinanza genetica del Gip, si contesta la motivazione elaborata in rapporto alla predetta eccezione dal collegio della cautela, che ha ritenuto sufficiente l'elencazione, nella predetta ordinanza genetica, delle fonti di prova, peraltro ignorando le censure difensive. 4. Con il secondo motivo deduce il vizio ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen., 56 629 cod. pen., 416 bis cod. pen. I giudici avrebbero travisato le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e le avrebbero stravolte nel loro significato, mentre secondo l'ordinanza genetica risulterebbe che il Mancuso, in relazione alla attività di recupero di somme di denaro, avrebbe incaricato [OSCURATO:PERSONA], ritenendosi altresì plausibile un intervento anche di [OSCURATO:PERSONA]. Con assenza di ogni riferimento al Furchì. In ultima analisi, si sostiene che il quadro indiziario a carico del ricorrente dipenderebbe da una illazione del Mancuso, che non avrebbe escluso un ipotetico intervento del Furchì. E nel contempo si contesta che un'unica conversazione intercettata possa ascriversi a carico del ricorrente. Altra conversazione non sarebbe rilevante, posto che l'interlocutore Damiano avrebbe riferito solo di avere parlato con il cugino del Furchì. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è inammissibile, in assenza di allegazione della ordinanza genetica e delle richiesta di applicazione di misura del P.M., in contrasto con il principio per cui, in tema di impugnazione di provvedimenti "de libertate", è onere del ricorrente, che deduce la mancanza dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa, allegare al ricorso non solo il provvedimento genetico, ma anche la richiesta del pubblico ministero, entrambi nella loro integralità, per consentire il vaglio dell'eccezione in sede di legittimità. (Sez. 3 - , n. 57524 del 17/04/2018 Rv. 274704 — 01). Tanto premesso, va comunque osservato che la ordinanza genetica, come riportata nel provvedimento impugnato in termini pressocchè integrali circa l'analisi del lenVOLA quadro indiziario, come ammesso dallo stesso indagato, (da parte del Gip, una critica valutazione dei dati indiziari, operata in rapporto all'ipotesi di incolpazione di riferimento, così da smentire l'assunto difensivo. Laddove il richiamo alla pretermissione delle censure difensive appare del tutto generico, in assenza della specifica indicazione delle medesime e della loro rilevanza. 2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato: esso si traduce in una parziale rivalutazione di taluni dati indiziari, operata trascurando la complessiva e organica motivazione, che si impernia sulla valorizzazione non semplicemente di dichiarazioni del collaboratore di giustizia Mancuso, bensì sulla ragionata considerazione di plurime conversazioni e di altri dati ricostruttivi di movimenti dei soggetti coinvolti nella vicenda, che danno la misura chiara e indiscutibile dell'avvenuto intervento, nell'ambito di una condotta certamente riconducibile all'ipotesi di reato di cui al capo 31), del ricorrente. Il quale invero, risulta espressamente citato e descritto nel corso di chiari passaggi dialogici oltre che coerentemente inquadrato nel ruolo assunto in rapporto al collaboratore Mancuso, giustificativo ulteriormente del suo intervento estorsivo nell'interesse della compagine mafiosa di riferimento del predetto Mancuso. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27/01/2022. I Con